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Regolarizzata la pubblicità degli appalti e dei lavori pubblici

La Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio ha approvato in via definitiva il disegno di legge presentato dal Governo recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” con il quale, tra l’altro, è stata modificata la normativa sulla pubblicità in materia di appalti e di lavori pubblici. Nell'ambito del provvedimento, e’ stata recepita la proposta avanzata da tempo dalla Federazione di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni, sanzionandone l’inosservanza.

 

Infatti la lettera s) del comma 1 dell’articolo 7 del disegno di legge approvato dalla Camera ha modificato il comma 2 dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n.109 in materia di lavori pubblici, individuando in maniera chiara il soggetto incaricato di assicurare il rispetto delle forme di pubblicità in materia di appalti e di lavori pubblici previste dalla normativa e sanzionando la mancata osservanza delle disposizioni stesse.

 

Il rinnovato comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 109/1994 fa obbligo non solo, come peraltro già previsto dalla normativa in vigore, di inserire le spese relative alla pubblicità nel quadro economico degli appalti e delle concessioni in materia di opere e lavori pubblici, ma prevede l’obbligo per le amministrazioni di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità tramite il responsabile del procedimento il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità previste dalla normativa, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione.

 

Il responsabile del procedimento, previsto dal comma 10 dell’articolo 80 del DPR n.544/1999 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e indicato sugli stessi bandi, avvisi e inviti di gara, rispondere quindi personalmente della mancata osservanza delle disposizioni relative alla pubblicità degli appalti e delle concessioni in materia di opere e lavori pubblici.

 

Fieg Notizie rietiene utile riassumere di seguito gli aspetti salienti della disciplina in materia di pubblicità di appalti e concessioni.

L'articolo 29 della legge n. 109/1994 detta le norme regolatrici in materia di pubblicità di appalti e concessioni, rinviando l'individuazione delle forme e delle modalità della pubblicità al successivo Regolamento (DPR 554/1999). L'articolo prevede forme di pubblicità a livello nazionale per bandi e avvisi di gara per lavori di importo superiore ad un milione di Euro, Iva esclusa, e forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale per bandi e avvisi di gara per lavori di importo inferiore ad un milione di Euro, sempre Iva esclusa.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto di appalto o della concessione, anche nei casi di aggiudicazione mediante trattativa privata, devono provvedere - mediante forme di pubblicità a livello nazionale (per lavori di importo superiore ad un milione di Euro) e forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale (per i lavori di importo inferiore ad un milione di Euro) - alla pubblicazione "dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro".

 

Qualora l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori ritardi di oltre sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento si fa obbligo all'aggiudicatario o all'affidatario di predisporre forme di pubblicità - a livello nazionale per lavori di importo superiore ad un milione di Euro e a livello regionale e provinciale per lavori di importo inferiore - con le quali si rendono note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori.

 

Qualora, infine, si verifichino casi di contenzioso e le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, gli organi giudicanti devono disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità precedentemente illustrate, ossia forme di pubblicità a livello nazionale per lavori di importo superiore ad un milione di Euro e a livello regionale e provinciale per lavori di importo inferiore.

 

Il comma 2 dell'articolo 29, modificato dal “collegato infrastrutture” alla legge finanziaria 2002 approvato il 17 luglio scorso, prevede ora, come già precisato in premessa, che le spese relative alla pubblicità devono costituire parte integrante del quadro economico del progetto quali somme a disposizione dell'amministrazione e che la stessa amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto delle relative disposizioni tramite il responsabile del procedimento, “il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione”.

 

Le forme di pubblicità previste dall'art.29 della legge n. 109/1994 sono individuate dall'articolo 80 del Regolamento.

 

Relativamente alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sui giornali sono previste tre diverse fasce di appalti suddivise per valore dei lavori:

 

a) per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di Euro gli avvisi e i bandi previsti dall'articolo 29 della legge 109/94 devono essere pubblicati, per estratto, "su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori" (comma 2 e 3 dell'articolo 80);

b) per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, per estratto, "su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori" (comma 4 dell'art.80);

c) per i lavori inferiori a 500.000 Euro non vige alcun obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi sui giornali (comma 5 dell'art.80).

 

Gli estratti di avvisi e di bandi di gara devono contenere le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie, il nome del responsabile del procedimento. Negli allegati del Regolamento sono pubblicati gli schemi per gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi degli appalti aggiudicati.

 

Le stesse modalità previste per gli avvisi e i bandi di gara precedentemente illustrate, ossia la suddivisione per tre diverse fasce di appalti per valore dei lavori, devono essere osservate per la pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i lavori aggiudicati. Pertanto le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto di appalto o della concessione, anche nei casi di aggiudicazione mediante trattativa privata, devono provvedere alla pubblicazione sui giornali dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo e dell'importo finale del lavoro.

 

Analoghe forme e modalità di pubblicità devono essere realizzate dall'aggiudicatario o dall'affidatario allorquando l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori ritardi di oltre sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento. In questo caso, tramite avvisi sui giornali si devono rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori.

 

Qualora, infine, si verifichino casi di contenzioso e le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, gli organi giudicanti devono disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità precedentemente illustrate.

 

Il comma 9 dell'articolo 80 provvede a definire i quotidiani nazionali, i quotidiani regionali e provinciali. I quotidiani nazionali sono "quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale"; i quotidiani regionali o provinciali sono "quelli diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale". Ai quotidiani provinciali sono equiparati i periodici a diffusione locale con almeno due uscite settimanali a condizione che abbiano il "formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani".

Da: FIEG Notizie - Luglio 2002

Anno 3, n. 71
7
gennaio 2003

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LUNEDI 
13 gennaio 2003