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PRATICANTATO I criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/63
sull'iscrizione al Registro dei praticanti sono stati definiti dal
Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con le delibere del 16 -17
marzo 1988 e del 12 luglio 1991. Nel riconfermare la validità di quei
criteri si rende necessaria un'ulteriore messa a punto sulla base delle
profonde trasformazioni determinatesi in questi anni nel mondo
dell'informazione e dell'interpretazione evolutiva delle norme di legge
derivante dalle pronunce della magistratura ordinaria e di quella
domestica. ISCRIZIONE AL
REGISTRO DEI PRATICANTI In assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche
indicate dall'art. 34 della legge 69/63 i Consigli regionali o
interregionali possono procedere all'iscrizione al Registro dei praticanti
a seguito dell'accertamento: a) della consistenza delle strutture redazionali ed
organizzative di ciascuna azienda editoriale e della presenza di
caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante
la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività
giornalistica b) della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico
svolto e della sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato; c) della non precarietà delle iniziative editoriali, che
devono essere presenti sul mercato almeno da un anno, e dell'affidamento
della direzione a iscritti all'Albo. Per strutture redazionali ed organizzative si intendono la
composizione della redazione, che può essere costituita da giornalisti
professionisti e pubblicisti con rapporto di lavoro a tempo pieno o di
collaborazione coordinata e continuata e deve risultare comunque adeguata
alle caratteristiche dello specifico strumento informativo. In ogni caso
si rende necessaria la presenza di almeno un giornalista professionista
con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolga funzioni di tutor nei
confronti del praticante. Per completezza operativa si intendono le attrezzature e i
supporti tecnologici per l'informazione, i collegamenti con le agenzia e
di stampa e le banche dati, le strutture tecniche per l'impaginazione e la
titolazione. DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVAPer
la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica a norma dell'art. 43 del
Regolamento di esecuzione gli Ordini regionali o interregionali devono
accertare o il rifiuto del direttore a rilasciare dichiarazione di inizio
o di compiuto praticantato o quanto meno la mancata risposta dello stesso
all'istanza avanzata dall'interessato o alla richiesta dell'Ordine
regionale ovvero l'assenza di un giustificato motivo perché il direttore
abbia omesso o ritardi l'adempimento previsto dalla legge. Di tali circostanze deve essere fatto esplicito richiamo
nella decisione con la precisazione degli elementi integranti
l'inadempienza del direttore, fatta salva l'eventuale apertura di
procedimento disciplinare. Esplicito richiamo deve essere fatto, inoltre, nella
decisione, alle procedure e ai risultati degli accertamenti posti in
essere dall'Ordine regionale o interregionale. A tal fine il Consiglio deve precisare se tali accertamenti
siano stati compiuti mediante sopralluogo o mediante ispezioni effettuate
(anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro) presso le aziende
editoriali nonché i risultati degli accertamenti compiuti con particolare
riferimento ai seguenti elementi fondamentali: composizione della
redazione e numero dei giornalisti iscritti all'Albo (professionisti e
pubblicisti) che ne fanno parte, natura dei rapporti instaurati con i
giornalisti (quanti a tempo pieno e quanti di collaborazione),
attrezzature e supporti tecnologici per l'informazione, collegamenti con
agenzie e banche dati, strutture tecniche per l'impaginazione e la
titolazione. Per quanto riguarda il lavoro svolto, occorrerà accertare
e riferire nella decisione se esso abbia natura giornalistica, se sia
svolto a tempo pieno con l'indicazione degli orari di impegno redazionale
nonché il settore di impiego. Occorrerà anche precisare se tale impegno sia stato
prestato nel campo dell'informazione - secondo metodi e strumenti di
lavoro: accesso alle fonti o agli eventi di pertinenza dei vari servizi
(cronaca, sport, spettacolo, politica interna, estera, economica, etc.) -
e/o in quello correlativo della compilazione o dell' impaginazione. Per quanto concerne il rapporto di lavoro -
indipendentemente dalla forma dell'elemento retribuzione che è requisito
essenziale ma che per iniziativa del datore di lavoro può avere una
diversa definizione ed una misura non contrattuale - dovrà in ogni caso
accertarsi se lo stesso configuri gli elementi caratteristici del rapporto
di lavoro subordinato e cioè: a) vincolo della subordinazione (che si realizza
sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante
nell'organizzazione unitaria dell'impresa); b) continuità di prestazione con impegno quotidiano, sotto
la guida di un giornalista, che preveda un orario di lavoro predeterminato
e comunque lo svolgimento di un numero di ore lavorative complessivamente
adeguato all'orario contrattuale. ALTRE FORME DI
PRATICANTATOIn
considerazione del fatto che oltre alle forme di praticantato previste
dalla legge 69/63 (quotidiani, agenzie di stampa, periodici, servizio
giornalistico radiotelevisivo) si sono imposte altre forme quali quelle
nelle emittenti radiofoniche e televisive locali nonché il ricorso ai
contratti a termine, i Consigli regionali o interregionali possono
procedere all'iscrizione nel Registro dei praticanti nei casi e alle
condizioni sotto indicati. 1) CONTRATTO AER ANTI
CORALLO.
Nelle aziende editoriali radiotelevisive locali che applicano il contratto
Aer Anti Corallo e che abbiano quale direttore responsabile un giornalista
pubblicista nonché una struttura redazionale di giornalisti
professionisti o pubblicisti con rapporti di lavoro subordinati o
parasubordinati sufficienti all'emissione di radiotelegiornali quotidiani,
il ruolo di tutor ai fini del riconoscimento del praticantato può essere
svolto anche da un giornalista professionista con rapporto di
collaborazione continuativa e coordinata purché assicuri in redazione una
presenza non episodica, atta a garantire una guida effettiva del tirocinio
professionale. In assenza di un giornalista professionista con rapporto di
collaborazione continuata e coordinata l'azienda editoriale
radiotelevisiva locale può chiedere all'Ordine dei giornalisti regionale
o interregionale interessato la designazione di un giornalista
professionista che svolga il ruolo di tutor. La dichiarazione di compiuta pratica deve essere
accompagnata da una relazione del giornalista professionista che ha svolto
il ruolo di tutor. In entrambi i casi è fatto obbligo all'azienda editoriale
di garantire al praticante i permessi necessari per la partecipazione ai
seminari organizzati, normalmente ogni sei mesi, dal Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti assumendone i relativi costi. 2) CONTRATTI A
TERMINE.
Fatto salvo quanto previsto dall'accordo tra Fieg, Fnsi, Ordine dei
Giornalisti e Inpgi sui contratti di formazione e lavoro, 12 mesi, nelle
aziende editoriali sono ammessi contratti di praticantato a termine purché
la loro durata consenta il completamento del tirocinio. I contratti di praticantato a termine devono essere
comunque a tempo pieno e il tirocinio del praticante deve svolgersi sotto
la guida di un giornalista professionista secondo i criteri enunciati nel
presente documento. Gli allievi delle scuole di giornalismo che
interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a tempo determinato
che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato
nella scuola. 3) FREELANCE.
Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e chi svolge attività
giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata
e continuata con una o più testate qualificate allo svolgimento della
pratica giornalistica secondo i criteri contenuti nel presente documento
può chiedere al Consiglio regionale o interregionale l'iscrizione al
Registro dei praticanti. A tal fine il richiedente deve presentare: a) copia dei contratti di collaborazione continuata e
coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate; b) copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che
il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al
trattamento minimo del praticante; c) documentazione della produzione giornalistica. Nel caso dei freelance l'attività giornalistica rientra
nella fattispecie del telelavoro. Il richiedente deve pertanto indicare il
giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle
testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni
tecnico-professionali. Al termine dei 18 mesi a far data dalla iscrizione
al Registro dei praticanti il richiedente, per ottenere dal Consiglio
regionale o interregionale il certificato di compiuta pratica, dovrà
presentare una dichiarazione dei caposervizio o del redattore da lui
precedentemente indicato che specifichi i servizi informativi nei quali è
stato impegnato. Sarà cura del Consiglio regionale o interregionale
valutare, al momento dell'iscrizione al Registro dei praticanti e al
momento della certificazione della compiuta pratica, con tutte le
verifiche ritenute necessarie, che la testata o le testate per le quali il
richiedente lavora abbiano le caratteristiche necessarie allo svolgimento
del praticantato e che la documentazione prodotta risulti attendibile. Il freelance che chiede l'iscrizione al Registro dei
praticanti deve attestare, prima dell'esame di idoneità professionale, di
aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione
organizzati dai Consigli regionali o interregionali. SVOLGIMENTO DEL
PRATICANTATO Allo scopo di conseguire una formazione professionale
compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi
redazionali e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere
assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione
centrale. Egli deve essere inoltre affidato alla guida di un capo servizio
o di un giornalista professionista a ciò delegato. Durante lo svolgimento del praticantato, ai fini di una
preparazione professionale che comprenda le necessarie acquisizioni
teoriche e la conoscenza delle norme di legge e dei principi deontologici
che presiedono allo svolgimento dell'attività giornalistica, corsi di
formazione possono essere attuati in sede aziendale anche in
collaborazione con l'Ordine regionale o interregionale. In loro assenza è
fatto obbligo al praticante di frequentare i seminari organizzati, in
vista della sessione d'esame, dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti e di quelli eventualmente organizzati dai Consigli regionali o
interregionali. Al termine dei 18 mesi di tirocinio, la dichiarazione di
compiuta pratica, sottoscritta dal direttore responsabile, deve contenere
la specificazione dei servizi informativi nei quali il praticante stato
impegnato e gli eventuali corsi di formazione teorica seguiti in sede
aziendale. (Documento approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione
del 5 luglio 2002) |
Anno 3, n. 74 IN
QUESTO NUMERO
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