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IlVademecum - settimanale di informazione su chi fa informazione
Registrato al Trib. di Foggia al n. 1/2001 - Direttore responsabile: Arcangelo Renzulli
Editore: Agorà Service Editoriale. - Sede legale Via S. Antonio, 214 - Foggia

MEDI@CAP - OSSERVATORIO SUI MEDIA LOCALI

LEGISLAZIONE

ARRETRATI

MEDIA IN RETE

DATI VENDITA

I PARTNERS

ORDINE DEI GIORNALISTI

Consiglio regionale della Lombardia

Tariffario 2003

Compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche

nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie,

nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa

 

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella riunione del 3, 4, 5 e 6 febbraio 2003

visti gli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n.69;

visto l'art.20 ter lettera a) del D.P.R. 3.5.1972 n.212

visti gli artt. 2230, 2231 e 2233 del codice civile

delibera: "É approvata la seguente tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d'autore".

 

Titolo I - Notizie articoli e servizi

 

A) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura oltre 250.000 copie - Agenzie di stampa a diffusione nazionale - Periodici stranieri - Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network

 

1) Notizia           Euro 29,00

2) Articolo          Euro 158,00

3) Servizio          Euro 315,00

 

B) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura fino a 250.000 copie

 

1) Notizia          Euro 26,00

2) Articolo         Euro 146,00

3) Servizio         Euro 292,00

 

C) Quotidiani e periodici a diffusione regionale o locale con tiratura oltre 40.000 copie - Agenzie di stampa a diffusione regionale o locale - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale, con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari

 

1) Notizia          Euro 25,00

2) Articolo         Euro 135,00

3) Servizio         Euro 197,00

 

D) Quotidiani a diffusione regionale o locale, con tiratura fino a 40.000 copie - Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura da 10.000 a 40.000 copie - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza da 100.000 fino a 400.000 destinatari

 

1) Notizia          Euro 24,00

2) Articolo         Euro 85,00

3) Servizio         Euro 113,00

 

E) Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 10.000 copie - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza fino a 100.000 destinatari 

 

1) Notizia          Euro 22,00

2) Articolo         Euro 56,00

3) Servizio         Euro 85,00

 

F) Quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati a quotidiani, periodici e agenzie a diffusione nazionale o con visite mensili superiori a 150.000

 

1) Notizia          Euro 24,00

2) Articolo         Euro 85,00

 

G) Quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati con visite mensili inferiori a 150.000

 

1) Notizia          Euro 22,00

2) Articolo         Euro 56,00

 

Titolo II – Collaborazioni professionali coordinate e continuative

 

Quotidiani e periodici, anche telematici , agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive e network (su base annuale da corrispondere per frazioni mensili)

 

1) Per almeno 2 collaborazioni al mese         Euro 1.944,00

2) Per almeno 4 collaborazioni al mese          Euro 3.890,00

3) Per almeno 8 collaborazioni al mese         Euro 7.776,00

4) Per almeno 14 collaborazioni al mese         Euro 10.500,00

 

Titolo III - Servizi fotogiornalistici

 

A) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura oltre 250.000 copie - Periodici stranieri - Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network

 

1) Fotografia singola bianco e nero         Euro 125,00

2) Fotografia singola colore                    Euro 140,00

3) Foto in copertina bianco e nero         Euro 393,00

4) Foto in copertina colore                     Euro 422,00

5) Ripubblicazione                                 Euro 93,00

 

B) Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura fino a 250.000 copie

 

1) Fotografia singola bianco e nero                Euro 113,00

2) Fotografia singola colore                   Euro 125,00

3) Foto in copertina bianco e nero                 Euro 326,00

4) Foto in copertina colore                            Euro 366,00

5) Ripubblicazione                                        Euro 79,00

 

C) Quotidiani e periodici a diffusione regionale o locale con tiratura oltre 40.000 copie - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari

 

1) Fotografia singola bianco e nero Euro 85,00

2) Fotografia singola colore          Euro 99,00

3) Foto in copertina bianco e nero         Euro 113,00

4) Foto in copertina colore                    Euro 140,00

5) Ripubblicazione                                   Euro 48,00

 

D) Quotidiani a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 40.000 copie - Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura da 10.000 a 40.000 copie  - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza da 100.000 fino a 400.000 destinatari

 

1) Fotografia singola bianco e nero Euro 73,00

2) Fotografia singola colore          Euro 84,00

3) Foto in copertina bianco e nero         Euro 101,00

4) Foto in copertina colore                    Euro 113,00

5) Ripubblicazione                                   Euro 34,00

 

E) Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 10.000 - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza fino a 100.000 destinatari

 

1) Fotografia singola bianco e nero Euro 45,00

2) Fotografia singola colore          Euro 56,00

3) Foto in copertina bianco e nero         Euro 67,00

4) Foto in copertina colore                    Euro 85,00

5) Ripubblicazione                                   Euro 21,00

 

F) Quotidiani e periodici telematici con visite mensili superiore a 150.000

 

1) Fotografia singola bianco e nero Euro 113,00

2) Fotografia singola colore          Euro 125,00

3) Foto in copertina bianco e nero         Euro 326,00

4) Foto in copertina colore                    Euro 366,00

5) Ripubblicazione                                   Euro 79,00

 

G) Quotidiani e periodici telematici con visite mensili inferiori a 150.000

 

1) Fotografia singola bianco e nero Euro 85,00

2) Fotografia singola colore          Euro 99,00

3) Foto in copertina bianco e nero         Euro 113,00

4) Foto in copertina colore                    Euro 140,00

5) Ripubblicazione                                   Euro 48,00

 

NOTA I - I compensi indicati si riferiscono a servizi giornalistici completi di tutte le indicazioni essenziali per la corretta pubblicazione in rapporto alla identità dei personaggi che appaiono nelle immagini, al luogo, alla data e ad una cronaca giornalistica dell'avvenimento cui le fotografie si riferiscono, escluso naturalmente l'eventuale testo, che va compensato a parte.

NOTA II - Tutti i compensi si riferiscono a fotografia singola e, quando il servizio comprende più fotografie diverse fra loro, il minimale di cessione si intende triplicato.

 

Titolo IV - Servizi Cine-videogiornalistici

A) Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network

 

Servizio non superiore a 180"             Euro 1.226,00

 

B) Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale

 

Servizio non superiore a 180"             Euro 728,00

 

C) Attività cinevideogiornalistica di collaborazione fissa pro-tempore

 

Al giorno          Euro 394,00

 

D) Collaborazioni coordinate e continuative (su base annuale da corrispondere per frazioni mensili)

 

1) Per almeno 2 collaborazioni al mese         Euro 1.944,00

2) Per almeno 4 collaborazioni al mese          Euro 3.889,00

3) Per almeno 8 collaborazioni al mese         Euro 7.776,00

4) Per almeno 14 collaborazioni al mese         Euro 10.500,00

 

NOTA I - Il compenso indicato per la cessione e la distribuzione del servizio si intende per una ripresa su nastro o su pellicola cinematografica realizzata con materiale tecnico proprio comprensivo di eventuale utilizzo di personale tecnico ausiliario completo di montaggio e con indicazioni tecnico-giornalistiche necessarie per la stesura del testo.

NOTA II - Tutto il materiale videocinematografico girato per la realizzazione del servizio e non utilizzato rimane di proprietà dell'autore.

NOTA III - Il servizio ceduto rimane in esclusiva dell'emittente per 48 ore se utilizzato per un telegiornale quotidiano, per 15 giorni se invece utilizzato per rubriche o speciali settimanali.

NOTA IV - Nel caso di servizio di durata superiore a 180'' o di esclusiva, il prezzo di cessione è lasciato alla libera contrattazione e comunque superiore a quanto stabilito nelle lettere A) e B)..

NOTA V - La tariffa indicata alla lettera C) è intesa per l'utilizzo di una collaborazione di carattere esclusivamente professionale con supporti tecnici messi a disposizione dal richiedente.

 

Titolo V - Prestazioni per ufficio stampa

A) Prestazioni fisse continuative da addetto stampa, portavoce e collaboratore professionale di uffici stampa pubblici e privati senza vincolo di orario e di presenza

 

1) Su base annuale          Euro 31.762,00

2) Su base semestrale          Euro 15.881,00

 

Per prestazioni saltuarie i compensi sono rapportati ad ogni singola prestazione secondo le tariffe sottoesposte

 

B) Organizzazione di una conferenza stampa

 

1) Per una manifestazione a carattere regionale          Euro 4.590,00

2) Per una manifestazione a carattere nazionale          Euro 6.696,00

 

C) Responsabilità di ufficio stampa per manifestazione di breve durata con adeguato lavoro preparatorio redazionale, contatti con la stampa, redazione comunicati, organizzazione conferenza stampa e incontri di lavoro

 

1) Per manifestazione della durata sino a 5 giorni          Euro 7.965,00

2) Per manifestazioni della durata sino a 10 giorni Euro 10.530,00

 

D) Attività giornalistica di collaborazione pro-tempore

 

1) Al giorno          Euro 393,00

 

E) Stesura di testi per conto di un ufficio stampa

 

1) Fino a due cartelle (25 righe a 60 battute l'una)          Euro 140,00

2) Oltre le due cartelle e fino a cinque                          Euro 226,00

 

 

Titolo VI - Impostazione grafica di pubblicazioni quotidiane o periodiche

1) Impostazione di base della pubblicazione

 

A carattere nazionale                Euro 2.780,00

A carattere regionale o locale Euro 450,00

 

2) Impostazione di una pagina

 

Per una pubblicazione a carattere nazionale                Euro 112,00

Per una pubblicazione a carattere regionale o locale Euro 43,00

 

Titolo VII - Direttore responsabile che esplica in maniera saltuaria prestazioni giornalistiche autonome (locatio operis) non comportanti cioè subordinazione

1) Di periodici a diffusione regionale o locale e/o specializzati (aziendali, sindacali, associativi, di categoria o editati da enti pubblici e privati)

 

a) Con tiratura oltre 400.000 copie  a numero                Euro 1.242,00

b) Con tiratura da 10.000 a 400.000 copie a numero          Euro 648,00

c) Con tiratura fino a 10.000 copie  a numero                Euro 337,00

 

2) Di emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale

 

a) Con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari,

al mese          Euro 1.809,00

b) Con potenziale bacino di utenza da 100.000 a 400.000 destinatari,

al mese          Euro 1.242,00

c) Con potenziale bacino di utenza fino a 100.000 destinatari,

al mese          Euro 827,00

 

3) Di quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati a quotidiani, periodici e agenzie

 

A diffusione nazionale o con visite mensili superiori a 150.000         Euro 648,00

 

4) Di quotidiani e periodici telematici e agenzie

 

Con visite mensili inferiori a 150.000         Euro 337,00

 

Titolo VIII - Norme per l'applicazione del tariffario

 

A) Il presente tariffario indica cifre minime, al lordo delle ritenute di legge, al di sotto delle quali l'Ordine dei Giornalisti ritiene che non sia possibile andare, stabilendo in tal caso la incongruità del compenso. Tuttavia la determinazione dell'effettivo ammontare dei corrispettivi deve tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto demandati al giornalista, dell'impegno necessario del tempo richiesto.

B) Le spese sostenute dal collaboratore e direttamente inerenti le prestazioni sono rimborsate a piè di lista, su presentazione di idonea documentazione, salvo patto contrario scritto.

C) I compensi di cui sopra sono dovuti anche in caso di mancata pubblicazione del materiale giornalistico commissionato oppure inviato nel quadro della collaborazione concordata, a meno che il materiale stesso non venga tempestivamente restituito all'autore con espressa motivazione entro tre giorni per quotidiani, agenzie di stampa, settimanali e bisettimanali, ed entro dieci giorni per i mensili.

D) Ai fini del presente tariffario si adottano le seguenti definizioni:

a) Notizia: è una concisa informazione fornita dal giornalista su fatti o situazioni.

b) Articolo: è un testo in chiave di resoconto o di analisi su fatti o temi diversi, fino a due cartelle da 25 righe di 60 battute l'una (esempio: politici, economici, sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, etc.).

c) Servizio: è un elaborato oltre le due cartelle più complesso e articolato che presuppone un approfondito lavoro di indagine o di ricerca.

E) L'applicazione delle presenti tariffe e la liquidazione del compenso sono soggette alla vigilanza e alla disciplina del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine al quale il giornalista è iscritto.

F) In caso di contestazione giudiziale o extra-giudiziale, il giornalista può rivolgersi al competente Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine per ottenere il parere sulla congruità del compenso, ai sensi degli artt.633 e 636 cpc.

I Consigli regionali o interregionali dell'ordine sono legittimati, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002, ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei propri iscritti; pertanto i Consigli regionali o interregionali sono abilitati, ai sensi del citato decreto, a rivolgersi al giudice in luogo dei propri iscritti, per chiedere:

a) di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibire l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate

Il giornalista ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità,, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale. 

G) In armonia con le norme concordate in sede di CCNL giornalistico, modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell'autore, sempre che sia reperibile. L'articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l'assenso del giornalista. Gli articolisti non possono cedere prima di 10 giorni articoli se inviati ai quotidiani o di 30 giorni se inviati ai periodici senza previo consenso del direttore.

H) L'articolista può pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati dal giornale al quale erano destinati. Per gli addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un anno, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

I) L'utilizzazione della prestazione giornalistica regolata dal tariffario è limitata al medium per il quale la collaborazione è stata richiesta. Le eventuali ulteriori utilizzazioni, anche parziali, nell'ambito delle attività dello stesso editore o presso altri editori, debbono essere autorizzate dall'autore, concordando il relativo compenso, che per ogni successiva utilizzazione non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento del corrispettivo iniziale.

L) Il compenso di un elaborato oltre le cinque cartelle è maggiorato del 20%.

M) I compensi previsti dal presente Tariffario devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla utilizzazione della prestazione.

In caso di ritardato pagamento del compenso, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002, scattano automaticamente gli interessi moratori, salvo che il debitore non dimostri che il ritardo sia stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile (esempio: società in stato prefallimentare conseguente a crisi del settore o insolvenza derivante da eventi naturali che abbiano colpito la zona in cui opera l'azienda).

Gli interessi scattano dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del compenso.

Il tasso degli interessi, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto Legislativo, è pari al tasso degli interessi determinato dalla Banca centrale europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, relativo al semestre cui è riferito il ritardo, maggiorato di 7 punti percentuali (attualmente, in totale, 10,25%).

Il giornalista creditore ha diritto al risarcimento dei costi sopportati per il recupero dei compensi non tempestivamente corrisposti, nonché al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento. In quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario fornire adeguata prova.

Le spese per il recupero del credito possono essere determinate anche presuntivamente, prendendo a parametro le tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Viene definito "iniquo" ogni patto o accordo che preveda tempi di pagamento delle rpestazioni ingiustificatamente lunghi; viene altresì ritenuto "gravemente iniquo" ogni accordo con cui l'editore-debitore (non versando in un concreto stato di crisi ed approfittando di una posizione di forza contrattuale) tenda a garantirsi liquidità aggiuntiva in danno del giornalista-creditore.

In tali casi la nullità dell'accordo è dichiarata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice può sostituire le clausole nulle applicando i termini di legge e, quanto alle scadenze di pagamento, facendo riferimento alla corretta prassi del settore ovvero riconducendo ad equità il contenuto dell'accordo, tenuto conto delle condizioni del giornalista creditore (vedi anche allegato)

N) Si riconosce al collaboratore inviato fuori sede per un servizio l'indennità (il 30% del compenso tabellare) che il contratto nazionale di lavoro (art. 7) accorda ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare la propria opera in funzione di inviati.

 

Titolo IX

 

I compensi erogati sono al netto delle contribuzioni previdenziali e, pertanto, non ricomprendono il contributo del 12%, ai sensi del D. Lgs n. 103/96, un contributo del 12% da versare alla "Gestione separata lavoro autonomo INPGI". Detto contributo è così ripartito:

-     10% del reddito imponibile a totale carico dell'iscritto;

-       2% a titolo di contributo integrativo, a carico di coloro (aziende, etc.) che si avvalgono dell'attività professionale, calcolato sul reddito lordo e addebitato dall'iscritto all'azienda, con indicazione nella relativa fattura, all'atto di ogni pagamento.

Il versamento alla Gestione separata INPGI dell'intero contributo dovuto (12%) è a carico del giornalista.

 

ALLEGATO

 

Ai fini di una maggiore tutela dei Free Lance, riteniamo utile allegare al Tariffario la Nota esplicativa elaborata dall'Ufficio Legale dell'Inpgi.

 

I giornalisti collaboratori autonomi (Free Lance) dispongono dallo scorso 7 novembre di un nuovo strumento di difesa nei confronti di quelle aziende editoriali le quali dovessero comportarsi scorrettamente, con particolare riguardo alla stesura di accordi contrattuali "iniqui" o ritardando in modo strumentale la corresponsione dei compensi.

Questa nuova, importante difesa, deriva dal Decreto Legislativo n.231/2002, il quale detta - in attuazione di una normativa Cee - nuove regole per fornire una maggiore tutela in favore dell'imprenditore-creditore nell'ipotesi di ritardato pagamento di obbligazioni pecuniarie riferite a transazioni commerciali di qualunque tipo tra imprese private, e tra quest'ultime e la pubblica amministrazione.

Questa dizione, un po' burocratica, potrebbe far sorgere il dubbio che il decreto non riguardi i giornalisti Free Lance. Ma I'art. 2 lettera c) del medesimo decreto, stabilisce che deve intendersi per '"imprenditore" anche il libero professionista, qual è, appunto, il giornalista collaboratore autonomo. La nuova e più favorevole disciplina si applica quindi - senza possibilità di dubbio - anche ai giornalisti che esercitano attività di lavoro autonomo in favore delle imprese editoriali.

Queste in sintesi le novità introdotte dal decreto legislativo, con riferimento all'attività giornalistica.

Gli interessi moratori scattano automaticamente

In caso di ritardato pagamento del compenso, scattano automaticamente interessi moratori, salvo che il debitore non dimostri che il ritardo sia stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile (esempio: società in stato prefallimentare conseguente a crisi dei settore o insolvenza derivante da eventi naturali che abbiano colpito la zona in cui opera l'azienda).

Decorrenza degli interessi moratori

Gli interessi scattano dal giorno successivo alla scadenza dei termine di pagamento del compenso stabilito nel contratto.

Se il termine di pagamento non fosse stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, trascorsi 30 giorni da:

- ricevimento della fattura da parte dell'editore;

- richiesta di pagamento da parte del giornalista creditore.

Quando non fosse certa la data di ricevimento della fattura, ovvero quella della richiesta di pagamento, gli interessi scatteranno decorsi 30 giorni dalla fornitura dell'articolo.

Tasso degli interessi

Il tasso degli interessi, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo, è pari al tasso degli interessi legali determinato dalla Banca centrale europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, relativo al semestre cui è riferito il ritardo, maggiorato di 7 punti percentuali (attualmente, in totale, 10,25%).

Spese per il recupero del credito

Il giornalista creditore ha diritto al risarcimento dei costi sopportati per il recupero dei compensi non tempestivamente corrisposti, nonché al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento. In quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario fornire adeguata prova.

Le spese per il recupero del credito possono essere determinate anche presuntivamente, prendendo a parametro le tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Nullità degli accordi "iniqui"

Viene definito "iniquo" ogni patto o accordo che preveda tempi di pagamento della prestazione ingiustificatamente lunghi. In altre parole, viene ritenuto "gravemente iniquo" ogni accordo con cui l'editore-debitore (non versando in un concreto stato di crisi ed approfittando di una posizione di forza contrattuale) tenda a garantirsi liquidità aggiuntiva in danno dei giornalista-editore.

In tali casi la nullità dell'accordo è dichiarata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice può sostituire le clausole nulle applicando i termini legali e, quanto alle scadenze di pagamento, facendo riferimento alla corretta prassi del settore ovvero riconducendo ad equità il contenuto dell'accordo, tenuto conto delle condizioni del giornalista creditore.

Assistenza delle associazioni di categoria

La novità dì maggior rilievo consiste comunque nel fatto che le Associazioni di categoria degli imprenditori e - per quanto qui interessa - dei giornalisti liberi professionisti, sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei propri rappresentanti.

Tale rilevante compito è affidato, in base all'articolo 8 del decreto, alle Associazioni "presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel)". Nel caso dei giornalisti, l'organizzazione di categoria presente nel Cnel è solo l'Ordine professionale (nazionale e nelle sue diramazioni regionali) il quale quindi è legittimato ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei propri rappresentanti.

Secondo il parere dell'Ufficio Legale dell'Inpgi, comunque, nulla impedisce (qualora vi sia l'accordo tra i due Organismi dì categoria) che Ordine e Federstampa, anche nelle loro articolazioni regionali, uniscano le loro forze per meglio tutelare i colleghi che necessitano di assistenza.

Le Associazioni di categoria sono quindi abilitate a rivolgersi al giudice in luogo dei propri rappresentanti, per chiedere:

- di accertare la grave iniquità delle clausole riguardanti la data di pagamento o le conseguenze del ritardo;

- di adottare misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

- di ordinare la pubblicazione dei provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale.

Il decreto prevede anche che possa essere concesso un provvedimento d'urgenza dal giudice nel caso sussista il "periculum in mora" ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del Codice di procedura civile.

Per rafforzare l'efficacia del provvedimento del giudice è prevista una ulteriore sanzione pecuniaria (da 500 a 1.100 euro al giorno) in caso di mancato adempimento dello stesso.

Ambito temporale di applicazione

Gli effetti del decreto legislativo non sono retroattivi, ma si applicano ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002. Di conseguenza, un accordo scritto di collaborazione coordinata e continuativa precedente a tale data, potrà ricadere sotto l'effetto delle nuove norme solo al momento dei rinnovo.

Per "contratto" comunque si intende anche la cessione di un solo articolo da parte del giornalista e la sua pubblicazione (quindi l'accettazione) da parte dell'editore. Di conseguenza tutti gli articoli ceduti e pubblicati dopo l'8 agosto di quest'anno, ricadranno sotto l'effetto della norma.

Con l'entrata in vigore del decreto 231/02 sono state anche apportate modifiche al Titolo I° del Codice di procedura civile in materia di procedimenti di ingiunzione.

Più in particolare è stato abrogato l'ultimo comma dell'art.633 dei Codice di procedura civile ("condizioni di ammissibilità" dei procedimento di ingiunzione) e cioè viene ammessa la possibilità di emettere provvedimenti ingiuntivi anche nei confronti di editori che abbiano sede fuori del territorio dello Stato italiano.

Sono state inoltre apportate modifiche all'art.641 del Codice di procedura civile ("accoglimento della domanda") per abbreviare i tempi di emissione del decreto ingiuntivo da parte del magistrato (e cioè entro 30 giorni dalla data di deposito dei ricorso).

Ulteriori modifiche riguardano il secondo comma per differenziare il termine utile al fine di eseguire il pagamento della somma ingiunta, ovvero per proporre opposizione, a seconda che le imprese debitrici abbiano sede negli Stati dell'Unione Europea, oppure fuori di essa.

Infine un'altra novità è stata introdotta nell'art.648 dei Codice di procedura civile ("esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione"), introducendo la possibilità di ottenere, anche in caso di opposizione, la provvisoria esecuzione parziale del decreto, con riferimento cioè alle somme non contestate.

Anno 3, n. 80
11 marzo 2003

IN QUESTO NUMERO

APPUNTAMENTO 
AL PROSSIMO NUMERO 
CHE SARA' IN RETE


LUNEDI 
17 marzo 2003