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ORDINE DEI
GIORNALISTI Consiglio
regionale della Lombardia Tariffario 2003 Compensi minimi per
le prestazioni professionali giornalistiche nei quotidiani, nei
periodici, anche telematici, nelle agenzie, nelle emittenti
radiotelevisive e negli uffici stampa Il Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella riunione del 3, 4, 5 e 6
febbraio 2003 visti gli artt. 2, 11
e 35 della legge 3.2.1963 n.69; visto l'art.20 ter
lettera a) del D.P.R. 3.5.1972 n.212 visti gli artt. 2230,
2231 e 2233 del codice civile delibera: "É
approvata la seguente tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto
delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali
autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto
collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se
costituenti cessioni di diritto d'autore". Titolo I - Notizie
articoli e servizi A)
Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura oltre 250.000
copie - Agenzie di stampa a diffusione nazionale - Periodici stranieri -
Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network 1)
Notizia
Euro 29,00 2)
Articolo
Euro 158,00 3)
Servizio
Euro 315,00 B)
Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura fino a 250.000
copie 1)
Notizia
Euro 26,00 2)
Articolo
Euro 146,00 3)
Servizio
Euro 292,00 C)
Quotidiani e periodici a diffusione regionale o locale con tiratura oltre
40.000 copie - Agenzie di stampa a diffusione regionale o locale -
Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale, con potenziale
bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari 1)
Notizia
Euro 25,00 2)
Articolo
Euro 135,00 3)
Servizio
Euro 197,00 D)
Quotidiani a diffusione regionale o locale, con tiratura fino a 40.000
copie - Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura da 10.000 a
40.000 copie - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale
con potenziale bacino di utenza da 100.000 fino a 400.000 destinatari 1)
Notizia
Euro 24,00 2)
Articolo
Euro 85,00 3)
Servizio
Euro 113,00 E)
Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 10.000 copie
- Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale
bacino di utenza fino a 100.000 destinatari
1)
Notizia
Euro 22,00 2)
Articolo
Euro 56,00 3)
Servizio
Euro 85,00 F)
Quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati a quotidiani,
periodici e agenzie a diffusione nazionale o con visite mensili superiori
a 150.000 1)
Notizia
Euro 24,00 2)
Articolo
Euro 85,00 G)
Quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati con visite mensili
inferiori a 150.000 1)
Notizia
Euro 22,00 2)
Articolo
Euro 56,00 Titolo II –
Collaborazioni professionali coordinate e continuative Quotidiani
e periodici, anche telematici , agenzie di stampa, emittenti
radiotelevisive e network (su base annuale da corrispondere per frazioni
mensili) 1)
Per almeno 2 collaborazioni al mese
Euro 1.944,00 2)
Per almeno 4 collaborazioni al mese
Euro 3.890,00 3)
Per almeno 8 collaborazioni al mese
Euro 7.776,00 4)
Per almeno 14 collaborazioni al mese
Euro 10.500,00 Titolo III -
Servizi fotogiornalistici A)
Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura oltre 250.000
copie - Periodici stranieri - Emittenti radiotelevisive a diffusione
nazionale e network 1)
Fotografia singola bianco e nero Euro 125,00 2)
Fotografia singola colore
Euro 140,00 3)
Foto in copertina bianco e nero Euro 393,00 4)
Foto in copertina colore
Euro 422,00 5)
Ripubblicazione
Euro 93,00 B)
Quotidiani e periodici a diffusione nazionale con tiratura fino a 250.000
copie 1)
Fotografia singola bianco e nero
Euro 113,00 2)
Fotografia singola colore
Euro 125,00 3)
Foto in copertina bianco e nero
Euro 326,00 4)
Foto in copertina colore
Euro 366,00 5)
Ripubblicazione
Euro 79,00 C)
Quotidiani e periodici a diffusione regionale o locale con tiratura oltre
40.000 copie - Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale
con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari 1)
Fotografia singola bianco e nero Euro 85,00 2)
Fotografia singola colore
Euro 99,00 3)
Foto in copertina bianco e nero Euro 113,00 4)
Foto in copertina colore
Euro 140,00 5)
Ripubblicazione
Euro 48,00 D)
Quotidiani a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 40.000
copie - Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura da 10.000 a
40.000 copie - Emittenti
radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di
utenza da 100.000 fino a 400.000 destinatari 1)
Fotografia singola bianco e nero Euro 73,00 2)
Fotografia singola colore
Euro 84,00 3)
Foto in copertina bianco e nero Euro 101,00 4)
Foto in copertina colore
Euro 113,00 5)
Ripubblicazione
Euro 34,00 E)
Periodici a diffusione regionale o locale con tiratura fino a 10.000 -
Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale
bacino di utenza fino a 100.000 destinatari 1)
Fotografia singola bianco e nero Euro 45,00 2)
Fotografia singola colore
Euro 56,00 3)
Foto in copertina bianco e nero Euro 67,00 4)
Foto in copertina colore
Euro 85,00 5)
Ripubblicazione
Euro 21,00 F)
Quotidiani e periodici telematici con visite mensili superiore a 150.000 1)
Fotografia singola bianco e nero Euro 113,00 2)
Fotografia singola colore
Euro 125,00 3)
Foto in copertina bianco e nero Euro 326,00 4)
Foto in copertina colore
Euro 366,00 5)
Ripubblicazione
Euro 79,00 G)
Quotidiani e periodici telematici con visite mensili inferiori a 150.000 1)
Fotografia singola bianco e nero Euro 85,00 2)
Fotografia singola colore
Euro 99,00 3)
Foto in copertina bianco e nero Euro 113,00 4)
Foto in copertina colore
Euro 140,00 5)
Ripubblicazione
Euro 48,00 NOTA
I - I compensi indicati si riferiscono a servizi giornalistici completi di
tutte le indicazioni essenziali per la corretta pubblicazione in rapporto
alla identità dei personaggi che appaiono nelle immagini, al luogo, alla
data e ad una cronaca giornalistica dell'avvenimento cui le fotografie si
riferiscono, escluso naturalmente l'eventuale testo, che va compensato a
parte. NOTA
II - Tutti i compensi si riferiscono a fotografia singola e, quando il
servizio comprende più fotografie diverse fra loro, il minimale di
cessione si intende triplicato. Titolo IV -
Servizi Cine-videogiornalistici A)
Emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale e network Servizio
non superiore a 180"
Euro 1.226,00 B)
Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale Servizio
non superiore a 180"
Euro 728,00 C)
Attività cinevideogiornalistica di collaborazione fissa pro-tempore Al
giorno
Euro 394,00 D)
Collaborazioni coordinate e continuative (su base annuale da corrispondere
per frazioni mensili) 1)
Per almeno 2 collaborazioni al mese
Euro 1.944,00 2)
Per almeno 4 collaborazioni al mese
Euro 3.889,00 3)
Per almeno 8 collaborazioni al mese
Euro 7.776,00 4)
Per almeno 14 collaborazioni al mese
Euro 10.500,00 NOTA
I - Il compenso indicato per la cessione e la distribuzione del servizio
si intende per una ripresa su nastro o su pellicola cinematografica
realizzata con materiale tecnico proprio comprensivo di eventuale utilizzo
di personale tecnico ausiliario completo di montaggio e con indicazioni
tecnico-giornalistiche necessarie per la stesura del testo. NOTA
II - Tutto il materiale videocinematografico girato per la realizzazione
del servizio e non utilizzato rimane di proprietà dell'autore. NOTA
III - Il servizio ceduto rimane in esclusiva dell'emittente per 48 ore se
utilizzato per un telegiornale quotidiano, per 15 giorni se invece
utilizzato per rubriche o speciali settimanali. NOTA
IV - Nel caso di servizio di durata superiore a 180'' o di esclusiva, il
prezzo di cessione è lasciato alla libera contrattazione e comunque
superiore a quanto stabilito nelle lettere A) e B).. NOTA
V - La tariffa indicata alla lettera C) è intesa per l'utilizzo di una
collaborazione di carattere esclusivamente professionale con supporti
tecnici messi a disposizione dal richiedente. Titolo V -
Prestazioni per ufficio stampa A)
Prestazioni fisse continuative da addetto stampa, portavoce e
collaboratore professionale di uffici stampa pubblici e privati senza
vincolo di orario e di presenza 1)
Su base annuale
Euro 31.762,00 2)
Su base semestrale
Euro 15.881,00 Per
prestazioni saltuarie i compensi sono rapportati ad ogni singola
prestazione secondo le tariffe sottoesposte B)
Organizzazione di una conferenza stampa 1)
Per una manifestazione a carattere regionale
Euro 4.590,00 2)
Per una manifestazione a carattere nazionale
Euro 6.696,00 C)
Responsabilità di ufficio stampa per manifestazione di breve durata con
adeguato lavoro preparatorio redazionale, contatti con la stampa,
redazione comunicati, organizzazione conferenza stampa e incontri di
lavoro 1)
Per manifestazione della durata sino a 5 giorni
Euro 7.965,00 2)
Per manifestazioni della durata sino a 10 giorni Euro 10.530,00 D)
Attività giornalistica di collaborazione pro-tempore 1)
Al giorno
Euro 393,00 E)
Stesura di testi per conto di un ufficio stampa 1)
Fino a due cartelle (25 righe a 60 battute l'una)
Euro 140,00 2)
Oltre le due cartelle e fino a cinque
Euro 226,00 Titolo VI -
Impostazione grafica di pubblicazioni quotidiane o periodiche 1)
Impostazione di base della pubblicazione A
carattere nazionale
Euro 2.780,00 A
carattere regionale o locale Euro 450,00 2)
Impostazione di una pagina Per
una pubblicazione a carattere nazionale
Euro 112,00 Per
una pubblicazione a carattere regionale o locale Euro 43,00 Titolo VII -
Direttore responsabile che esplica in maniera saltuaria prestazioni
giornalistiche autonome (locatio operis) non comportanti cioè
subordinazione 1)
Di periodici a diffusione regionale o locale e/o specializzati (aziendali,
sindacali, associativi, di categoria o editati da enti pubblici e privati) a)
Con tiratura oltre 400.000 copie a
numero
Euro 1.242,00 b)
Con tiratura da 10.000 a 400.000 copie a numero
Euro 648,00 c)
Con tiratura fino a 10.000 copie a
numero
Euro 337,00 2)
Di emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale a)
Con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari, al
mese
Euro 1.809,00 b)
Con potenziale bacino di utenza da 100.000 a 400.000 destinatari, al
mese
Euro 1.242,00 c)
Con potenziale bacino di utenza fino a 100.000 destinatari, al
mese
Euro 827,00 3)
Di quotidiani e periodici telematici e agenzie collegati a quotidiani,
periodici e agenzie A
diffusione nazionale o con visite mensili superiori a 150.000
Euro 648,00 4)
Di quotidiani e periodici telematici e agenzie Con
visite mensili inferiori a 150.000
Euro 337,00 Titolo VIII -
Norme per l'applicazione del tariffario A)
Il presente tariffario indica cifre minime, al lordo delle ritenute di
legge, al di sotto delle quali l'Ordine dei Giornalisti ritiene che non
sia possibile andare, stabilendo in tal caso la incongruità del compenso.
Tuttavia la determinazione dell'effettivo ammontare dei corrispettivi deve
tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto
demandati al giornalista, dell'impegno necessario del tempo richiesto. B)
Le spese sostenute dal collaboratore e direttamente inerenti le
prestazioni sono rimborsate a piè di lista, su presentazione di idonea
documentazione, salvo patto contrario scritto. C)
I compensi di cui sopra sono dovuti anche in caso di mancata pubblicazione
del materiale giornalistico commissionato oppure inviato nel quadro della
collaborazione concordata, a meno che il materiale stesso non venga
tempestivamente restituito all'autore con espressa motivazione entro tre
giorni per quotidiani, agenzie di stampa, settimanali e bisettimanali, ed
entro dieci giorni per i mensili. D)
Ai fini del presente tariffario si adottano le seguenti definizioni: a)
Notizia: è una concisa
informazione fornita dal giornalista su fatti o situazioni. b)
Articolo: è un testo in chiave
di resoconto o di analisi su fatti o temi diversi, fino a due cartelle da
25 righe di 60 battute l'una (esempio: politici, economici, sociali,
morali, religiosi, culturali, sportivi, etc.). c)
Servizio: è un elaborato oltre
le due cartelle più complesso e articolato che presuppone un approfondito
lavoro di indagine o di ricerca. E)
L'applicazione delle presenti tariffe e la liquidazione del compenso sono
soggette alla vigilanza e alla disciplina del Consiglio regionale o
interregionale dell'Ordine al quale il giornalista è iscritto. F)
In caso di contestazione giudiziale o extra-giudiziale, il giornalista può
rivolgersi al competente Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine
per ottenere il parere sulla congruità del compenso, ai sensi degli
artt.633 e 636 cpc. I
Consigli regionali o interregionali dell'ordine sono legittimati, ai sensi
del Decreto Legislativo 231/2002, ad agire in giudizio per la tutela degli
interessi collettivi dei propri iscritti; pertanto i Consigli regionali o
interregionali sono abilitati, ai sensi del citato decreto, a rivolgersi
al giudice in luogo dei propri iscritti, per chiedere: a)
di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti la
data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibire
l'uso; b)
di adottare le misure idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate; c)
di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate Il
giornalista ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero
delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior
danno ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui
imputabile. I
costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità,,
possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto
conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
G)
In armonia con le norme concordate in sede di CCNL giornalistico,
modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato
devono essere apportate con il consenso dell'autore, sempre che sia
reperibile. L'articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le
modifiche siano apportate senza l'assenso del giornalista. Gli articolisti
non possono cedere prima di 10 giorni articoli se inviati ai quotidiani o
di 30 giorni se inviati ai periodici senza previo consenso del direttore. H)
L'articolista può pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non
siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie,
anche se non pubblicati dal giornale al quale erano destinati. Per gli
addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un
anno, salvo diverso accordo scritto tra le parti. I)
L'utilizzazione della prestazione giornalistica regolata dal tariffario è
limitata al medium per il quale la collaborazione è stata richiesta. Le
eventuali ulteriori utilizzazioni, anche parziali, nell'ambito delle
attività dello stesso editore o presso altri editori, debbono essere
autorizzate dall'autore, concordando il relativo compenso, che per ogni
successiva utilizzazione non potrà comunque essere inferiore al 30 per
cento del corrispettivo iniziale. L)
Il compenso di un elaborato oltre le cinque cartelle è maggiorato del
20%. M)
I compensi previsti dal presente Tariffario devono essere corrisposti
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla utilizzazione della
prestazione. In
caso di ritardato pagamento del compenso, ai sensi del Decreto Legislativo
231/2002, scattano automaticamente gli interessi moratori, salvo che il
debitore non dimostri che il ritardo sia stato determinato da impossibilità
derivante da causa a lui non imputabile (esempio: società in stato
prefallimentare conseguente a crisi del settore o insolvenza derivante da
eventi naturali che abbiano colpito la zona in cui opera l'azienda). Gli
interessi scattano dal giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento del compenso. Il
tasso degli interessi, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto
Legislativo, è pari al tasso degli interessi determinato dalla Banca
centrale europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, relativo al
semestre cui è riferito il ritardo, maggiorato di 7 punti percentuali
(attualmente, in totale, 10,25%). Il
giornalista creditore ha diritto al risarcimento dei costi sopportati per
il recupero dei compensi non tempestivamente corrisposti, nonché al
risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento. In
quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario fornire adeguata prova. Le
spese per il recupero del credito possono essere determinate anche
presuntivamente, prendendo a parametro le tariffe forensi in materia
stragiudiziale. Viene
definito "iniquo" ogni patto o accordo che preveda tempi di
pagamento delle rpestazioni ingiustificatamente lunghi; viene altresì
ritenuto "gravemente iniquo" ogni accordo con cui
l'editore-debitore (non versando in un concreto stato di crisi ed
approfittando di una posizione di forza contrattuale) tenda a garantirsi
liquidità aggiuntiva in danno del giornalista-creditore. In
tali casi la nullità dell'accordo è dichiarata dal giudice anche
d'ufficio. Il giudice può sostituire le clausole nulle applicando i
termini di legge e, quanto alle scadenze di pagamento, facendo riferimento
alla corretta prassi del settore ovvero riconducendo ad equità il
contenuto dell'accordo, tenuto conto delle condizioni del giornalista
creditore (vedi anche allegato) N)
Si riconosce al collaboratore inviato fuori sede per un servizio
l'indennità (il 30% del compenso tabellare) che il contratto nazionale di
lavoro (art. 7) accorda ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare
la propria opera in funzione di inviati. Titolo IX I
compensi erogati sono al netto delle contribuzioni previdenziali e,
pertanto, non ricomprendono il contributo del 12%, ai sensi del D. Lgs n.
103/96, un contributo del 12% da versare alla "Gestione separata
lavoro autonomo INPGI". Detto contributo è così ripartito: -
10% del reddito imponibile a totale carico dell'iscritto; -
2% a titolo di contributo integrativo, a carico di coloro (aziende,
etc.) che si avvalgono dell'attività professionale, calcolato sul reddito
lordo e addebitato dall'iscritto all'azienda, con indicazione nella
relativa fattura, all'atto di ogni pagamento. Il
versamento alla Gestione separata INPGI dell'intero contributo dovuto
(12%) è a carico del giornalista. ALLEGATO
Ai
fini di una maggiore tutela dei Free Lance, riteniamo utile allegare al
Tariffario la Nota esplicativa elaborata dall'Ufficio Legale dell'Inpgi. I
giornalisti collaboratori autonomi (Free Lance) dispongono dallo scorso 7
novembre di un nuovo strumento di difesa nei confronti di quelle aziende
editoriali le quali dovessero comportarsi scorrettamente, con particolare
riguardo alla stesura di accordi contrattuali "iniqui" o
ritardando in modo strumentale la corresponsione dei compensi. Questa
nuova, importante difesa, deriva dal Decreto Legislativo n.231/2002, il
quale detta - in attuazione di una normativa Cee - nuove regole per
fornire una maggiore tutela in favore dell'imprenditore-creditore
nell'ipotesi di ritardato pagamento di obbligazioni pecuniarie riferite a
transazioni commerciali di qualunque tipo tra imprese private, e tra
quest'ultime e la pubblica amministrazione. Questa
dizione, un po' burocratica, potrebbe far sorgere il dubbio che il decreto
non riguardi i giornalisti Free Lance. Ma I'art. 2 lettera c) del medesimo
decreto, stabilisce che deve intendersi per '"imprenditore"
anche il libero professionista, qual è, appunto, il giornalista
collaboratore autonomo. La nuova e più favorevole disciplina si applica
quindi - senza possibilità di dubbio - anche ai giornalisti che
esercitano attività di lavoro autonomo in favore delle imprese
editoriali. Queste
in sintesi le novità introdotte dal decreto legislativo, con riferimento
all'attività giornalistica. Gli
interessi moratori scattano automaticamente In
caso di ritardato pagamento del compenso, scattano automaticamente
interessi moratori, salvo che il debitore non dimostri che il ritardo
sia stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non
imputabile (esempio: società in stato prefallimentare conseguente a crisi
dei settore o insolvenza derivante da eventi naturali che abbiano colpito
la zona in cui opera l'azienda). Decorrenza degli interessi moratori
Gli
interessi scattano dal giorno successivo alla scadenza dei termine di
pagamento del compenso stabilito nel contratto. Se
il termine di pagamento non fosse stabilito nel contratto, gli interessi
decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, trascorsi 30
giorni da: -
ricevimento della fattura da parte dell'editore; -
richiesta di pagamento da parte del giornalista creditore. Quando
non fosse certa la data di ricevimento della fattura, ovvero quella della
richiesta di pagamento, gli interessi scatteranno decorsi 30 giorni dalla
fornitura dell'articolo. Tasso degli
interessi Il
tasso degli interessi, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo, è
pari al tasso degli interessi legali determinato dalla Banca centrale
europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, relativo al semestre cui è
riferito il ritardo, maggiorato di 7 punti percentuali (attualmente, in
totale, 10,25%). Spese per il recupero del credito
Il
giornalista creditore ha diritto al risarcimento dei costi sopportati per
il recupero dei compensi non tempestivamente corrisposti, nonché al
risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento. In
quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario fornire adeguata prova. Le
spese per il recupero del credito possono essere determinate anche
presuntivamente, prendendo a parametro le tariffe forensi in materia
stragiudiziale. Nullità degli accordi
"iniqui" Viene
definito "iniquo" ogni patto o accordo che preveda tempi di
pagamento della prestazione ingiustificatamente lunghi. In altre parole,
viene ritenuto "gravemente iniquo" ogni accordo con cui
l'editore-debitore (non versando in un concreto stato di crisi ed
approfittando di una posizione di forza contrattuale) tenda a garantirsi
liquidità aggiuntiva in danno dei giornalista-editore. In
tali casi la nullità dell'accordo è dichiarata dal giudice anche
d'ufficio. Il giudice può sostituire le clausole nulle applicando i
termini legali e, quanto alle scadenze di pagamento, facendo riferimento
alla corretta prassi del settore ovvero riconducendo ad equità il
contenuto dell'accordo, tenuto conto delle condizioni del giornalista
creditore. Assistenza
delle associazioni di categoria La
novità dì maggior rilievo consiste comunque nel fatto che le
Associazioni di categoria degli imprenditori e - per quanto qui interessa
- dei giornalisti liberi professionisti, sono legittimate ad agire in
giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei propri
rappresentanti. Tale
rilevante compito è affidato, in base all'articolo 8 del decreto, alle
Associazioni "presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (Cnel)". Nel caso dei giornalisti, l'organizzazione di
categoria presente nel Cnel è solo l'Ordine professionale (nazionale e
nelle sue diramazioni regionali) il quale quindi è legittimato ad agire
in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei propri
rappresentanti. Secondo
il parere dell'Ufficio Legale dell'Inpgi, comunque, nulla impedisce
(qualora vi sia l'accordo tra i due Organismi dì categoria) che Ordine e
Federstampa, anche nelle loro articolazioni regionali, uniscano le loro
forze per meglio tutelare i colleghi che necessitano di assistenza. Le
Associazioni di categoria sono quindi abilitate a rivolgersi al giudice in
luogo dei propri rappresentanti, per chiedere: -
di accertare la grave iniquità delle clausole riguardanti la data di
pagamento o le conseguenze del ritardo; -
di adottare misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate; -
di ordinare la pubblicazione dei provvedimento su un quotidiano a tiratura
nazionale. Il
decreto prevede anche che possa essere concesso un provvedimento d'urgenza
dal giudice nel caso sussista il "periculum in mora" ai sensi
degli articoli 669 bis e seguenti del Codice di procedura civile. Per
rafforzare l'efficacia del provvedimento del giudice è prevista una
ulteriore sanzione pecuniaria (da 500 a 1.100 euro al giorno) in caso di
mancato adempimento dello stesso. Ambito temporale di applicazione
Gli
effetti del decreto legislativo non sono retroattivi, ma si applicano ai
contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002. Di conseguenza, un accordo
scritto di collaborazione coordinata e continuativa precedente a tale
data, potrà ricadere sotto l'effetto delle nuove norme solo al momento
dei rinnovo. Per
"contratto" comunque si intende anche la cessione di un solo
articolo da parte del giornalista e la sua pubblicazione (quindi
l'accettazione) da parte dell'editore. Di conseguenza tutti gli articoli
ceduti e pubblicati dopo l'8 agosto di quest'anno, ricadranno sotto
l'effetto della norma. Con
l'entrata in vigore del decreto 231/02 sono state anche apportate
modifiche al Titolo I° del Codice di procedura civile in materia di
procedimenti di ingiunzione. Più
in particolare è stato abrogato l'ultimo comma dell'art.633 dei Codice di
procedura civile ("condizioni di ammissibilità" dei
procedimento di ingiunzione) e cioè viene ammessa la possibilità di
emettere provvedimenti ingiuntivi anche nei confronti di editori che
abbiano sede fuori del territorio dello Stato italiano. Sono
state inoltre apportate modifiche all'art.641 del Codice di procedura
civile ("accoglimento della domanda") per abbreviare i tempi di
emissione del decreto ingiuntivo da parte del magistrato (e cioè entro 30
giorni dalla data di deposito dei ricorso). Ulteriori
modifiche riguardano il secondo comma per differenziare il termine utile
al fine di eseguire il pagamento della somma ingiunta, ovvero per proporre
opposizione, a seconda che le imprese debitrici abbiano sede negli Stati
dell'Unione Europea, oppure fuori di essa. Infine
un'altra novità è stata introdotta nell'art.648 dei Codice di procedura
civile ("esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione"),
introducendo la possibilità di ottenere, anche in caso di opposizione, la
provvisoria esecuzione parziale del decreto, con riferimento cioè alle
somme non contestate. |
Anno 3, n. 80 IN
QUESTO NUMERO
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