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LINK-IOSTRO
DELLA RETE Diffamazione,
solo una multa ai cronisti
(*) I giornalisti non
rischieranno più di andare in galera per un articolo: se colpevoli di
diffamazione avranno una multa e la sospensione dalla professione. Dopo il
caso di Stefano Surace, arrestato l'estate scorsa per condanne in
contumacia risalenti a 30 anni fa, e del senatore Lino Jannuzzi, che ha
rischiato la galera per condanne passate in giudicato, in Commissione
Giustizia della Camera si è accelerato l´iter per modificare le norme.
L'Ordine dei giornalisti aveva richiesto da tempo la riforma del reato di
diffamazione a mezzo stampa e soprattutto l'eliminazione della pena
detentiva connessa al delitto. E ieri ecco pronto il testo base della
nuova legge definita dal relatore Gian Franco Anedda (An) e con il parere
positivo del governo espresso dal sottosegretario alla Giustizia, Jole
Santelli. Il nuovo testo prevede che «chiunque con il mezzo della stampa,
della televisione, delle trasmissione informatiche o telematiche o con
qualsiasi altro mezzo di comunicazione o di diffusione offende la
reputazione di una persona, di un ente, di una società o di una
associazione, è punito con la multa fino a cinquemila euro. Se l'autore
dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna consegue la
pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo da un
mese a tre mesi. Una legge che dà molto spazio e valore al dovere di
rettifica. Il giornalista non verrà punito se entro quattro giorni dalla
diffusione della notizia spontaneamente pubblica e diffonde con la stessa
evidenza e con la stessa collocazione, senza commento, una smentita della
notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento
offensivo. O anche se il direttore del giornale o del periodico o,
comunque, il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento, o, per i
periodici nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde
integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e
diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, contenute
nel limite di trenta righe, dei soggetti cui siano state rese pubbliche
immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni
o comportamenti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di
incriminazione penale. L´autore dell´articolo cade dalla responsabilità
anche se, citando la fonte, ha riportato le affermazioni di una persona
intervistata o acquisite da due fonti qualificate e autonome tra loro.
Oppure se la persona offesa e l'offensore, d'accordo, deferiscono a un
giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto. La diffamazione «è
punibile a querela della persona offesa. Il verificarsi di una causa di
non punibilità esclude il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo
quello cagionato prima del verificarsi della causa di non punibilità. Il
giudice nel liquidare il danno tiene conto dell'effetto riparatorio della
rettifica o della smentita. La richiesta di rettifica è condizione di
procedibilità per l'esercizio del diritto di querela. Il direttore che
non pubblichi la smentita o la rettifica è solidalmente responsabile con
l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione».
Infine, «per il diritto al risarcimento del danno conseguente alla
diffamazione a mezzo della stampa il diritto si prescrive in un anno». r.r. |
Anno 3, n. 84 IN
QUESTO NUMERO
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