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GIORNALISTI
Diffamazione, nuova legge alla Camera
di Franco Abruzzo
Chi
scrive un articolo non rischierà più di andare in galera: se colpevole
del reato di diffamazione sarà punito con la multa fino a 5mila euro. Se
l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna
“conseguirà” la pena accessoria dell'interdizione dalla professione
per un periodo da un mese a tre mesi. La richiesta di rettifica sarà
condizione di procedibilità per l'esercizio del diritto di querela (entro
tre mesi dal giorno della notizia del fatto) e per proporre (entro un
anno) l'azione di risarcimento danni causati da diffamazione a mezzo della
stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o
di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e diffusione. Il giornalista,
che si pente e ritratta o rettifica, sarà dichiarato non punibile e
risarcirà il danno maturato per la frazione di tempo compresa tra la
pubblicazione dell’articolo e quella della smentita o della rettifica.
Questi sono alcuni punti qualificanti del “testo base” della nuova
legge sulla diffamazione a mezzo stampa definita dal relatore Gian Franco
Anedda (An) con il parere positivo del Governo espresso dal
sottosegretario alla Giustizia, Jole Santelli. Il progetto sarà esaminato
in maggio dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, che potrebbe anche
discuterlo in sede deliberante.
Cambierà radicalmente l’articolo 57 del Codice penale, che punisce i
reati “commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione”. L’articolo dice:
“Fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vice
direttore responsabile del giornale, del periodico o della testata
giornalistica radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi
con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri
mezzi di diffusione soltanto se l'autore della pubblicazione o della
diffusione è ignoto o non imputabile al momento del fatto”. In sostanza
il direttore responsabile non risponderà più per colpa (in sintesi per
aver omesso di vigilare sugli articoli scritti dai redattori e dai
collaboratori). Il direttore responsabile o è complice dell’articolista
e allora ne seguirà la sorte (per concorso nel reato), oppure, se non è
così, rimane fuori dal processo a meno che “l'autore della
pubblicazione o della diffusione non sia ignoto o non imputabile al
momento del fatto”. Il giornale stampato è parificato ai giornali
radiotelevisivi e telematici (“gli altri mezzi di diffusione del
pensiero”).
Viene riscritto l’articolo 596-bis del Codice penale, che sanziona
espressamente la “diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione”. Il rinnovato articolo prevede che “chiunque con
il mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche
o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione o di diffusione
offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società o di
una associazione, è punito con la multa fino a cinquemila euro. Alla
condanna consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una
delle pene accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del
Cp. Se l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna
consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un
periodo da un mese a tre mesi”. Il riferimento al primo comma
dell’articolo 19 del Cp riguarda “l’interdizione dai pubblici
uffici” evidentemente a carico di quanti, pubblici ufficiali
(magistrati, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, funzionari dei
tribunali), spifferano “ notizie del diavolo” e rispondono con i
giornalisti della diffusione di fatti ritenuti diffamatori.
Il nuovo articolo 596-bis del Cp, nel rispetto della deontologia
professionale dei giornalisti, dà molto spazio e valore al dovere di
rettifica e di smentita: “L'autore dell'offesa non è punibile: 1) se
entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente
pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione,
senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa
rettifica del giudizio o commento offensivo; 2) se il direttore del
giornale o del periodico o, comunque, il responsabile, entro tre giorni
dal ricevimento, o, per i periodici nel primo numero successivo al
ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e
collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o
le rettifiche, contenute nel limite di trenta righe, dei soggetti cui
siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti
atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi della loro dignità
o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale; 3) se, citando la fonte,
ha riportato le affermazioni di una persona intervistata o acquisite da
due fonti qualificate e autonome tra loro; 4) se la persona offesa e
l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla
verità del fatto”.
Il giornalista, che rettificherà o smentirà, non punibile sul piano
penale, pagherà danni molto contenuti in sede civile. Dice l’ultimo
comma dell’articolo 596-bis: “Il verificarsi di una causa di non
punibilità esclude il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo
quello cagionato prima del verificarsi della causa di non punibilità. Il
giudice nel liquidare il danno tiene conto dell'effetto riparatorio della
rettifica o della smentita”. In sostanza verrà risarcito il danno
maturato tra la data di pubblicazione dell’articolo e la data di
pubblicazione della rettifica o della smentita. Il giudice, comunque, nel
liquidare il danno dovrò tener conto dell’effetto collegato alla
pubblicazione della rettifica o dello smentita “con la stessa evidenza e
con la stessa collocazione, senza commento”.
Il
direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del periodico,
il responsabile della trasmissione televisiva o delle trasmissioni
informatiche o telematiche, l'editore della stampa non periodica, i quali
non pubblicano la smentita o la rettifica, “sono solidalmente
responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla
diffamazione”. Questa norma tutela la libertà del giornale e dei
giornalisti. Un direttore responsabile può anche decidere che sia meglio
pagare che perdere pubblicamente la faccia, soprattutto quando ritiene (ma
non dimostrato nelle aule dei tribunali) di avere ospitato notizie
diffamatorie sì, ma vere e di interesse pubblico.
Fonte:
‘Il Sole 24 Ore’
Fonte:
www.og.puglia.it del
28/04/2003
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