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Anno 3, n. 88 IN
QUESTO NUMERO
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GIORNALISTI/LEGISLAZIONE Testo
del progetto di legge sulla diffamazione a mezzo stampa. Resoconto dei
lavori della Commissione Giustizia della
Camera dei deputati. Mercoledì 2 aprile 2003 Diffamazione
a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione (C. 26 Stefani, C. 385 Volontè,
C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539
Siniscalchi e C. 3021 Giulietti). TESTO
UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE On. ANEDDA ADOTTATO
COME TESTO BASE IL 2 APRILE 2003 ART.
1. 1.
L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente: Art.
57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione). - Fuori dalle ipotesi di
concorso nel reato, il direttore o il vice direttore responsabile del
giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o
televisiva e l'editore nel caso di stampa non periodica., rispondono dei
delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione soltanto se l'autore della
pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile al momento del
fatto. ART.
2. 1.
L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art.
595. - (Diffamazione). - Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo
594, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito
con la multa fino a mille euro. Se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è
della multa fino a duemila euro. ART.
3. 1.
L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente: Art.
596. - (Prova liberatoria). - L'autore dei delitti previsti dagli articoli
594 e 595 è ammesso a provare, a dimostrazione dell'assenza del dolo da
parte sua, la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Nel
caso in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la
persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia
pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il
giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo. Quando
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata
col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione o
diffusione, la prova della verità del fatto è sempre ammessa. Se
la verità del fatto risulta provata o se, dopo l'attribuzione del fatto,
persona cui il fatto è attribuito è, per il medesimo fatto condannata,
l'autore dell'offesa non è punibile. ART.
4. 1.
L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente: Art.
596-bis. - (Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
diffusione). - Chiunque con il mezzo della stampa, della televisione,
delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo
di comunicazione o di diffusione offende la reputazione di una persona, di
un ente, di una società o di una associazione, è punito con la multa
fino a cinquemila euro. Alla
condanna consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una
delle pene accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19. Se
l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna
consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un
periodo da un mese a tre mesi. L'autore
dell'offesa non è punibile: 1)
se entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente
pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione,
senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa
rettifica del giudizio o commento offensivo; 2)
Se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile,
entro tre giorni dal ricevimento, o, per i periodici nel primo numero
successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la
stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti,
le dichiarazioni o le rettifiche, contenute nel limite di trenta righe,
dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano
stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi
della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale; 3)
se, citando la fonte, ha riportato le affermazioni di una persona
intervistata o acquisite da due fonti qualificate e autonome tra loro; 4)
se la persona offesa e l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì
d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a sensi del secondo comma
dell'articolo 596; Il
delitto è punibile a querela della persona offesa. Si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 e al
terzo comma dell'articolo 597. Nel
caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non
punibilità di cui al presente articolo la querela si intende revocata. Il
verificarsi di una causa di non punibilità esclude il diritto al
risarcimento del danno, fatto salvo quello cagionato prima del verificarsi
della causa di non punibilità. Il giudice nel liquidare il danno tiene
conto dell'effetto riparatorio della rettifica o della smentita. ART.
5. 1.
La richiesta di rettifica di cui al n. 2 del comma 3 dell'articolo 596-bis
è condizione di procedibilità per l'esercizio del diritto di querela. ART.
6. 1.
Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del
periodico, il responsabile della trasmissione televisiva o delle
trasmissioni informatiche o telematiche, l'editore della stampa non
periodica, i quali non pubblicano la smentita o la rettifica di cui ai
numeri 1 e 2 del comma 3 dell'articolo 596-bis sono solidalmente
responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla
diffamazione. ART.
7. Dopo
l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente: 2044-bis.
- L'azione di risarcimento danni causati da diffamazione a mezzo della
stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o
di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e diffusione, può essere
proposta solo dopo che il danneggiato ha richiesto la rettifica di cui al
numero 2 del comma 3 dell'articolo 596-bis del codice penale». ART.
8. Il
secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale, l'articolo 30 comma
4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e l'articolo 13 della legge 8 febbraio
1948 n. 47 e successive modificazioni, sono abrogati. ART.
9. L'articolo
57-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «1.
La querela, l'istanza o la richiesta presentate contro l'autore della
pubblicazione o della diffusione radiotelevisiva o informatica per il
reato di diffamazione hanno effetto nei confronti del direttore o del vice
direttore e, nel caso di stampa non periodica, dell'editore o dello
stampatore, quando nei loro confronti debba procedersi a sensi
dell'articolo 57.» ART.
10. 1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è inserito il
seguente: «Per
il diritto al risarcimento del danno conseguente alla diffamazione a mezzo
della stampa il diritto si prescrive in un anno». Al
terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, le parole «nei termini
indicati dai primi due commi» sono sostituite dalle seguenti: «nei
termini indicati dai commi primo, secondo e terzo». ART.
11. Le
disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della medesima. I termini di cui ai numeri
1 e 2 del secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale decorrono
dalla data di entrata in vigore della presente legge. ======= ULTERIORI
EMENDAMENTI PRESENTATI
IL 5/4/2003 ART.
1. Dopo
l'articolo 1, è aggiunto il seguente: Art.
1-bis. Dopo
il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è aggiunto
il seguente: 3-bis.
Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. 1.
010.Pisapia. ART.
2. Al
comma 1, capoverso Art. 595, ovunque ricorra, sostituire la parola:
reclusione con la seguente: permanenza domiciliare. 2.
50.Pisapia. Al
comma 1, capoverso Art. 595, ovunque ricorra, sostituire la parola:
reclusione con la seguente: semidetenzione. 2.
51.Pisapia. Subemendamento
all'emendamento 2.22 del relatore Al
comma 1, sostituire le parole: fino a mille euro con le parole: fino a
tremila euro. 0.2.22.1.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. Subemendamento
all'emendamento 2.22 del relatore Al
comma 1, sostituire le parole: fino a duemila euro con le parole: fino a
cinquemila euro. 0.2.22.2.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. Al
comma 1, capoverso Art. 595, primo comma, le parole da: con la reclusione
fino alle parole: due milioni sono sostituite dalle seguenti: con la multa
fino a mille euro. Conseguentemente,
al secondo comma le parole da: della reclusione fino alle parole: quattro
milioni sono sostituite dalle seguenti: della multa fino a duemila euro. 2.
22.Il Relatore. ART.
3. Al
comma 1, capoverso Art. 596, terzo comma, sostituire dalle parole: a mezzo
della stampa fino alle parole: di diffusione con le seguenti: col mezzo
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. 3.
28.Il Relatore. Al
comma 2, sopprimere le parole: o notorietà. 3.50.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. ART.
4. Al comma 1, sostituire le parole: fino a cinquemila euro con le parole:
fino a diecimila euro. 0.4.29.1.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. Al
comma 1, capoverso Art. 595-bis, primo comma, sostituire dalle parole: con
la reclusione fino alle parole: cinque milioni con le seguenti: con la
multa fino a cinquemila euro. 4.
29.Il Relatore. Al
comma 1, capoverso Art. 595-bis, ovunque ricorra, sostituire la parola:
reclusione con la seguente: permanenza domiciliare. 4.
50.Pisapia. Al
comma 1, capoverso Art. 595-bis, ovunque ricorra, sostituire la parola:
reclusione con la seguente: semidetenzione. 4.
51.Pisapia. Al
comma 1, capoverso Art. 596-bis, dopo il primo comma, è inserito il
seguente: Alla
condanna consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una
delle pene accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19. Se
l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna
consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un
periodo non inferiore a tre mesi. 4.
30.Il Relatore. Al
comma 1, capoverso Art. 596-bis, secondo comma, sopprimere i numeri 1), 2)
e 3). 4.
100.Paniz. Subemendamento
all'emendamento 4.31 del relatore Al
comma 1, numero 1, dopo le parole: con la stessa collocazione aggiungere
le parole: di eguale dimensione diffusiva. 0.4.31.1.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. Subemendamento
all'emendamento 4.31 del relatore Al
comma 1, numero 1, dopo le parole: commento offensivo, aggiungere le
parole: e con replica dopo sette giorni della smentita o rettifica. 0.4.31.2.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. Al
comma 1, capoverso Art. 596-bis, secondo comma, il numero 1 è sostituito
dal seguente: 1)
se entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente
pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione,
senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa
rettifica del giudizio o commento offensivo. 4.
31.Il Relatore. Subemendamento
all'emendamento 4.32 del relatore Al
comma 1, numero 2, dopo le parole: contrari a verità, aggiungere le
parole: e con replica dopo sette giorni delle dichiarazioni o rettifiche. 0.4.32.1.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. Al
comma 1, capoverso Art. 596-bis, secondo comma, il numero 2 è sostituito
dal seguente: 2)
Se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile,
entro tre giorni dal ricevimento, o, per i periodici nel primo numero
successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la
stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti,
le dichiarazioni o le rettifiche, contenute nel limite di trenta righe,
dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano
stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi
della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. 4.
32.Il Relatore. Al
comma 1, capoverso Art. 596-bis, sopprimere il sesto comma. *4.
101.Paniz. ART.
5. Al
comma 1, sostituire le parole: l'articolo con le seguenti: gli articoli 12
e. 5.50.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. ART.
7. Al
comma 1, sostituire le parole: in un anno con le parole: in tre anni. 7.40.Buemi,
Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia. Dopo
l'articolo 7, aggiungere il seguente: Nel
caso di diffamazione commessa attraverso la divulgazione di opere
librarie, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
presente legge. L'autore
della pubblicazione non è punibile se entro tre mesi dalla data di
pubblicazione dell'opera libraria, a sue spese pubblica e diffonde
integralmente, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei
soggetti cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati
attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi della
loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. 7.
010.Siniscalchi. ========== Pag.
21 Diffamazione
a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. C.
26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084
Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi e C. 3021 Giulietti. (Seguito
dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo base). La
Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6
marzo 2003. Gaetano
PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori
emendamenti e subemendamenti (vedi allegato), che si aggiungono a quelli
già sottoposti all'esame della Commissione (vedi Bollettini delle Giunte
e delle Commissioni parlamentari del 23 gennaio e del 6 marzo 2003). Gian
Franco ANEDDA (AN), relatore, fa presente che gli emendamenti da lui
presentati recepiscono complessivamente talune proposte modificative
presentate dai componenti la Commissione. Raccomanda quindi l'approvazione
dei suoi emendamenti ed invita i presentatori a ritirare tutti i restanti
emendamenti ed articoli aggiuntivi, anche in considerazione della
circostanza che più d'uno di essi è stato recepito dagli emendamenti da
lui presentati. Si
sofferma sugli emendamenti che prevedono la sanzione della multa per il
reato di diffamazione, nonché sulle modifiche in materia di ritrattazione
e rettifica delle notizie oggetto di tale reato. Sotto il profilo delle
pene accessorie, fa presente di avere individuato per giornalisti
professionisti quella della interdizione dalla professione per un periodo
non inferiore a tre mesi, mentre per i non professionisti quella della
multa fino a 5.000 euro. Sono stati recepiti gli emendamenti sia
concernenti la divulgazione di notizie delle quali venga citata la fonte,
sia riguardanti la possibilità di deferire ad un giurì d'onore il
giudizio sulla verità del fatto con il consenso di entrambi le parti. In
materia di risarcimento del danno è stato previsto che il giudice debba
tener conto dell'effetto riparatorio della rettifica o della smentita; la
richiesta di rettifica è configurata inoltre come condizione di
procedibilità per la querela. Il titolare della responsabilità della
smentita è il direttore del giornale, il quale, qualora non intenda
pubblicare la smentita richiesta, risponde in solido con l'autore
dell'articolo. Si sofferma infine su tempi e modalità della smentita, che
sono stati delineati accogliendo taluni emendamenti presentati. Nino
MORMINO (FI), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di sintesi
compiuto dal relatore, manifesta preoccupazione perché dal quadro
complessivo degli emendamenti presentati dal relatore si prefigura una
sorta di nuova proposta di testo unificato, dal quale si evince una
tendenza a comprimere i diritti della persona offesa da notizie di stampa
più o meno diffamatorie e ad ampliare viceversa la tutela degli autori
del reato di diffamazione. Ritiene pertanto necessario esaminare
approfonditamente quella che di fatto può essere considerata una nuova
proposta di testo unificato, in quanto a suo giudizio essa appare essere
radicalmente innovativa rispetto alla stesura originaria. Sergio
COLA (AN) concorda con il deputato Mormino sul carattere innovativo della
nuova proposta di testo unificato elaborata dal relatore. Gian
Franco ANEDDA (AN), relatore, ritiene che la Commissione potrebbe adottare
come testo base un nuovo testo unificato che tenga conto degli emendamenti
da lui presentati, il quale successivamente possa essere oggetto della
presentazione di eventuali proposte modificative. Francesco
BONITO (DS-U) concorda con il relatore, giudicando comunque superflua una
discussione sul nuovo testo, che è stato già ampiamente esaminato nelle
sue linee portanti. Nino
MORMINO (FI), ritenendo che l'impostazione complessiva del provvedimento
risulti sostanzialmente modificata, non ritiene sufficiente limitare
l'intervento della Commissione alla presentazione di emendamenti riferiti
alla nuova proposta di testo unificato. Propone quindi di dare luogo ad
un'approfondita discussione sui temi più importanti, che possa fornire
spunti per elaborare ulteriori proposte modificative. Sottolinea
infine che il provvedimento appare di importanza fondamentale ai fini
della tutela dei diritti soggettivi e del valore della personalità di
ciascuno. Il
sottosegretario Jole SANTELLI, giudicando superfluo un nuovo dibattito su
un'eventuale proposta di testo unificato del relatore, ricorda che in ogni
caso vi sarà modo di affrontare le questioni maggiormente controverse in
sede di discussione sul complesso degli emendamenti. Gaetano
PECORELLA, presidente, osserva che la problematica della tutela
individuale dei diritti soggettivi e quella della tutela della libera
manifestazione del pensiero sono state ampiamente sviscerate. Concorda
quindi con il rappresentante del Governo sulla possibilità di affrontare
esaurientemente ulteriori questioni in sede di esame degli emendamenti. Gian
Franco ANEDDA (AN), relatore, propone di adottare come testo base per il
prosieguo dell'esame la nuova proposta di testo unificato da lui elaborata
(vedi allegato). La
Commissione approva la proposta del relatore. Gaetano
PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli
emendamenti alle ore 14 di giovedì 10 aprile 2003. Rinvia quindi il
seguito dell'esame ad altra seduta. La seduta termina alle 9.45. Fonte: www.og.puglia.it del 28/04/2003 | |||||||||||||