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Anno 3, n. 88
5 maggio 2003

IN QUESTO NUMERO

GIORNALISTI/LEGISLAZIONE

Testo del progetto di legge sulla diffamazione a mezzo stampa. Resoconto dei lavori della Commissione Giustizia

della Camera dei deputati. Mercoledì 2 aprile 2003

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione (C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi e C. 3021 Giulietti).

 

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE On. ANEDDA

ADOTTATO COME TESTO BASE IL 2 APRILE 2003

 

ART. 1.

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione). - Fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva e l'editore nel caso di stampa non periodica., rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione soltanto se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile al momento del fatto.

 

ART. 2.

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a mille euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a duemila euro.

 

ART. 3.

1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 596. - (Prova liberatoria). - L'autore dei delitti previsti dagli articoli 594 e 595 è ammesso a provare, a dimostrazione dell'assenza del dolo da parte sua, la verità del fatto attribuito alla persona offesa.

Nel caso in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione o diffusione, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.

Se la verità del fatto risulta provata o se, dopo l'attribuzione del fatto, persona cui il fatto è attribuito è, per il medesimo fatto condannata, l'autore dell'offesa non è punibile.

 

ART. 4.

1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 596-bis. - (Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque con il mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione o di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società o di una associazione, è punito con la multa fino a cinquemila euro.

Alla condanna consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una delle pene accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19. Se l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo da un mese a tre mesi.

L'autore dell'offesa non è punibile:

1) se entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo;

2) Se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento, o, per i periodici nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, contenute nel limite di trenta righe, dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;

3) se, citando la fonte, ha riportato le affermazioni di una persona intervistata o acquisite da due fonti qualificate e autonome tra loro;

4) se la persona offesa e l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596;

 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 e al terzo comma dell'articolo 597.

Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo la querela si intende revocata.

Il verificarsi di una causa di non punibilità esclude il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo quello cagionato prima del verificarsi della causa di non punibilità. Il giudice nel liquidare il danno tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica o della smentita.

 

ART. 5.

1. La richiesta di rettifica di cui al n. 2 del comma 3 dell'articolo 596-bis è condizione di procedibilità per l'esercizio del diritto di querela.

 

ART. 6.

1. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche, l'editore della stampa non periodica, i quali non pubblicano la smentita o la rettifica di cui ai numeri 1 e 2 del comma 3 dell'articolo 596-bis sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

 

ART. 7.

Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente:

2044-bis. - L'azione di risarcimento danni causati da diffamazione a mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e diffusione, può essere proposta solo dopo che il danneggiato ha richiesto la rettifica di cui al numero 2 del comma 3 dell'articolo 596-bis del codice penale».

 

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale, l'articolo 30 comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e successive modificazioni, sono abrogati.

 

ART. 9.

L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«1. La querela, l'istanza o la richiesta presentate contro l'autore della pubblicazione o della diffusione radiotelevisiva o informatica per il reato di diffamazione hanno effetto nei confronti del direttore o del vice direttore e, nel caso di stampa non periodica, dell'editore o dello stampatore, quando nei loro confronti debba procedersi a sensi dell'articolo 57.»

 

ART. 10.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è inserito il seguente:

«Per il diritto al risarcimento del danno conseguente alla diffamazione a mezzo della stampa il diritto si prescrive in un anno».

Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, le parole «nei termini indicati dai primi due commi» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini indicati dai commi primo, secondo e terzo».

 

ART. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. I termini di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

=======

 

ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI IL 5/4/2003

 

ART. 1.

 

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000.

1. 010.Pisapia.

 

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 595, ovunque ricorra, sostituire la parola: reclusione con la seguente: permanenza domiciliare.

2. 50.Pisapia.

Al comma 1, capoverso Art. 595, ovunque ricorra, sostituire la parola: reclusione con la seguente: semidetenzione.

2. 51.Pisapia.

Subemendamento all'emendamento 2.22 del relatore

Al comma 1, sostituire le parole: fino a mille euro con le parole: fino a tremila euro.

0.2.22.1.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

Subemendamento all'emendamento 2.22 del relatore

Al comma 1, sostituire le parole: fino a duemila euro con le parole: fino a cinquemila euro.

0.2.22.2.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

Al comma 1, capoverso Art. 595, primo comma, le parole da: con la reclusione fino alle parole: due milioni sono sostituite dalle seguenti: con la multa fino a mille euro.

Conseguentemente, al secondo comma le parole da: della reclusione fino alle parole: quattro milioni sono sostituite dalle seguenti: della multa fino a duemila euro.

2. 22.Il Relatore.

 

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 596, terzo comma, sostituire dalle parole: a mezzo della stampa fino alle parole: di diffusione con le seguenti: col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

3. 28.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: o notorietà.

3.50.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

 

ART. 4. Al comma 1, sostituire le parole: fino a cinquemila euro con le parole: fino a diecimila euro.

0.4.29.1.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

Al comma 1, capoverso Art. 595-bis, primo comma, sostituire dalle parole: con la reclusione fino alle parole: cinque milioni con le seguenti: con la multa fino a cinquemila euro.

4. 29.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 595-bis, ovunque ricorra, sostituire la parola: reclusione con la seguente: permanenza domiciliare.

4. 50.Pisapia.

Al comma 1, capoverso Art. 595-bis, ovunque ricorra, sostituire la parola: reclusione con la seguente: semidetenzione.

4. 51.Pisapia.

Al comma 1, capoverso Art. 596-bis, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

Alla condanna consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una delle pene accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19. Se l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a tre mesi.

4. 30.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 596-bis, secondo comma, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

4. 100.Paniz.

Subemendamento all'emendamento 4.31 del relatore

Al comma 1, numero 1, dopo le parole: con la stessa collocazione aggiungere le parole: di eguale dimensione diffusiva.

0.4.31.1.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

Subemendamento all'emendamento 4.31 del relatore

Al comma 1, numero 1, dopo le parole: commento offensivo, aggiungere le parole: e con replica dopo sette giorni della smentita o rettifica.

0.4.31.2.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

Al comma 1, capoverso Art. 596-bis, secondo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

1) se entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo.

4. 31.Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 4.32 del relatore

Al comma 1, numero 2, dopo le parole: contrari a verità, aggiungere le parole: e con replica dopo sette giorni delle dichiarazioni o rettifiche.

0.4.32.1.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

Al comma 1, capoverso Art. 596-bis, secondo comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

2) Se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento, o, per i periodici nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, contenute nel limite di trenta righe, dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. 4. 32.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 596-bis, sopprimere il sesto comma.

*4. 101.Paniz.

 

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: l'articolo con le seguenti: gli articoli 12 e.

5.50.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

 

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: in un anno con le parole: in tre anni.

7.40.Buemi, Albertini, Grotto, Ceremigna, Pappaterra, Di Gioia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Nel caso di diffamazione commessa attraverso la divulgazione di opere librarie, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

L'autore della pubblicazione non è punibile se entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'opera libraria, a sue spese pubblica e diffonde integralmente, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

7. 010.Siniscalchi.

 

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Pag. 21

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.

C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi e C. 3021 Giulietti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti e subemendamenti (vedi allegato), che si aggiungono a quelli già sottoposti all'esame della Commissione (vedi Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 gennaio e del 6 marzo 2003).

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, fa presente che gli emendamenti da lui presentati recepiscono complessivamente talune proposte modificative presentate dai componenti la Commissione. Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti ed invita i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi, anche in considerazione della circostanza che più d'uno di essi è stato recepito dagli emendamenti da lui presentati.

Si sofferma sugli emendamenti che prevedono la sanzione della multa per il reato di diffamazione, nonché sulle modifiche in materia di ritrattazione e rettifica delle notizie oggetto di tale reato. Sotto il profilo delle pene accessorie, fa presente di avere individuato per giornalisti professionisti quella della interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a tre mesi, mentre per i non professionisti quella della multa fino a 5.000 euro. Sono stati recepiti gli emendamenti sia concernenti la divulgazione di notizie delle quali venga citata la fonte, sia riguardanti la possibilità di deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto con il consenso di entrambi le parti. In materia di risarcimento del danno è stato previsto che il giudice debba tener conto dell'effetto riparatorio della rettifica o della smentita; la richiesta di rettifica è configurata inoltre come condizione di procedibilità per la querela. Il titolare della responsabilità della smentita è il direttore del giornale, il quale, qualora non intenda pubblicare la smentita richiesta, risponde in solido con l'autore dell'articolo. Si sofferma infine su tempi e modalità della smentita, che sono stati delineati accogliendo taluni emendamenti presentati.

Nino MORMINO (FI), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di sintesi compiuto dal relatore, manifesta preoccupazione perché dal quadro complessivo degli emendamenti presentati dal relatore si prefigura una sorta di nuova proposta di testo unificato, dal quale si evince una tendenza a comprimere i diritti della persona offesa da notizie di stampa più o meno diffamatorie e ad ampliare viceversa la tutela degli autori del reato di diffamazione. Ritiene pertanto necessario esaminare approfonditamente quella che di fatto può essere considerata una nuova proposta di testo unificato, in quanto a suo giudizio essa appare essere radicalmente innovativa rispetto alla stesura originaria.

Sergio COLA (AN) concorda con il deputato Mormino sul carattere innovativo della nuova proposta di testo unificato elaborata dal relatore.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, ritiene che la Commissione potrebbe adottare come testo base un nuovo testo unificato che tenga conto degli emendamenti da lui presentati, il quale successivamente possa essere oggetto della presentazione di eventuali proposte modificative.

Francesco BONITO (DS-U) concorda con il relatore, giudicando comunque superflua una discussione sul nuovo testo, che è stato già ampiamente esaminato nelle sue linee portanti.

Nino MORMINO (FI), ritenendo che l'impostazione complessiva del provvedimento risulti sostanzialmente modificata, non ritiene sufficiente limitare l'intervento della Commissione alla presentazione di emendamenti riferiti alla nuova proposta di testo unificato. Propone quindi di dare luogo ad un'approfondita discussione sui temi più importanti, che possa fornire spunti per elaborare ulteriori proposte modificative.

Sottolinea infine che il provvedimento appare di importanza fondamentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi e del valore della personalità di ciascuno.

Il sottosegretario Jole SANTELLI, giudicando superfluo un nuovo dibattito su un'eventuale proposta di testo unificato del relatore, ricorda che in ogni caso vi sarà modo di affrontare le questioni maggiormente controverse in sede di discussione sul complesso degli emendamenti.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che la problematica della tutela individuale dei diritti soggettivi e quella della tutela della libera manifestazione del pensiero sono state ampiamente sviscerate. Concorda quindi con il rappresentante del Governo sulla possibilità di affrontare esaurientemente ulteriori questioni in sede di esame degli emendamenti.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la nuova proposta di testo unificato da lui elaborata (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 10 aprile 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

Fonte: www.og.puglia.it  del 28/04/2003