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Anno 4, n. 98
febbraio 2004

SOMMARIO

SPEDIZIONI

Tariffe postali agevolate

La Gazzetta ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2003, ha pubblicato il decreto-legge n. 353 del 24 dicembre 2003, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

Il decreto-legge, che è il risultato dello stralcio operato dal Governo dell'art. 10 del disegno di legge contenente disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica da tempo all'esame del Parlamento, reintroduce in via definitiva il sistema delle tariffe agevolate, abrogando la riforma prevista dalla legge finanziaria 1999, più volte rinviata. La decorrenza del sistema agevolativo è fissata al 1 gennaio 2004.

Destinatari delle agevolazioni

L'art. 1 del provvedimento ammette alle agevolazioni le imprese editrici di quotidiani e di periodici, a condizione che siano iscritte nel Registro degli operatori della comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri e le pubblicazioni di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro.

Sono altresì ammesse alle tariffe agevolate le associazioni alle cui pubblicazioni periodiche i gruppi parlamentari di riferimento riconoscono carattere politico, nonché, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche limitatamente ai bollettini dei rispettivi organi direttivi.

I soggetti privi di finalità lucrative, destinatari delle agevolazioni tariffarie, sono i seguenti:

-        associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ovvero le organizzazioni non lucrative d'utilità sociale individuano dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;

-        organizzazioni del volontariato attive nei modi indicati dalla Legge quadro 11 agosto 1991, n. 226 e successive modificazioni;

-        organizzazioni non governative di cui l'art. 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, riconosce l'idoneità;

-        enti ecclesiastici e fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi;

-        associazioni di promozione sociale di cui alle legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Si tratta dei soggetti già individuati dal DPCM 27 novembre 2002, n. 294 e - per le associazioni di promozione sociale - dal DPCM integrativo n. 265/2003.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 dispone che le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del consiglio dei ministri. Alla concertazione ministeriale previgente (comma 1, art. 4, Legge n. 463/2001) si è aggiunto quindi il parere della Presidenza del consiglio, senza indicazione se tale parere debba ritenersi consultivo o vincolante.

Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni

L'art. 2 del decreto-legge in esame esclude dalle agevolazioni i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% dell'intero stampato, su base annua.

Per i periodici - e non per i quotidiani - È posta l'ulteriore condizione dell'onerosità degli abbonamenti. E’ richiesto infatti che almeno il 50% degli abbonamenti sia sottoscritto non solo a titolo oneroso dai destinatari (come prescriveva l'art. 2, comma 1, lettera a) del DPCM 294/2002), ma anche direttamente da parte degli stessi.

L'art. 2 esclude inoltre dalle tariffe agevolate i quotidiani ed i periodici di pubblicità (sono tali quelli che pubblicizzano prodotti o servizi - con nome o altro elemento distintivo - con il fine prevalente di incentivarne le vendite); i quotidiani e i periodici promozionali, assimilabili ai precedenti per analoga finalità; i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza; i cataloghi, ossia pubblicazioni contenenti elencazione di prodotti o servizi, anche corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; i quotidiani e i periodici gratuiti (sono indicati per esclusione riconoscendo come posti in vendita quelli distribuiti con prezzo effettivo per copia o per abbonamento) ad eccezione di quelli informativi di fondazioni, associazioni senza fini di lucro e dei soggetti ad esse assimilabili; le pubblicazioni a carattere postulatorio (sono tali le pubblicazioni finalizzate alla raccolta di denaro sotto forma di contributi, offerte, elargizioni), ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché, di altri organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato od ad altri enti territoriali ovvero organismi che svolgano una funzione pubblica; i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli ammessi al regime Iva speciale (art. 74, primo comma, lettera c) DPR n. 633/1972); le pubblicazioni pornografiche.

Modalità di corresponsione dei rimborsi

L'art. 3 conferma l'erogazione, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Società Poste Italiane spa, dei fondi stanziati a titolo di rimborso per le integrazioni tariffarie, sui capitoli di bilancio della Presidenza del consiglio.

La legge finanziaria 2000 (legge 23.12.1999, n. 488, art. 27, comma 7) aveva determinato, a decorrere dall'anno 2001, distinte autorizzazioni di spesa in favore di libri, giornali e periodici di cui al Registro degli operatori di comunicazione; pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

Il nuovo impianto normativo abbandona la suddivisione delle autorizzazioni di spesa, abrogando il comma 7 dell'art. 27 della legge n. 488/1999.

La seconda parte dell'articolo indica la documentazione che la Società Poste Italiane spa deve esibire per ottenere i rimborsi. In particolare deve essere presentata una dettagliata elencazione delle riduzioni applicate in favore di ogni soggetto aventi titolo.

Abrogazioni

L'art. 4 del decreto-legge abroga parte delle disposizioni adottate in materia tariffaria a seguito della legge finanziaria 1997 che ha cancellato ogni forma di obbligo tariffario posto a carico dell'allora Ente Poste.

In particolare, sono stati abrogati:

-        il comma 20, art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997);

-        i commi da 1 a 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i quali disponevano il passaggio ad un sistema di prezzi per la spedizione postale dei giornali e di contribuzioni dirette da parte dello Stato agli editori;

-        il comma 7, art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sulle autorizzazioni di spesa in favore di imprese editrici di libri, quotidiani, periodici e di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro;

-        l'art. 13 quinquies della legge 27 dicembre 2002, n. 284 (conversione del decreto-legge n. 236/2002) che ha prorogato a tutto il 2003 il precedente sistema di agevolazioni tariffarie.

Da: "FIEG Notizie" dicembre 2003