SINAGI-CGIL,
SNAG-CONFCOMMERCIO, UIL-UILTUCS
E
FENAGI-CONFESERCENTI
CONTENENTE
LE RICHIESTE NORMATIVO ECONOMICHE DA INSERIRE
NEL
NUOVO ACCORDO NAZIONALE CON LA F.I.E.G.
La
dedizione e l’impegno profuso dai rivenditori esclusivi sotto l’aspetto della
serietà e della correttezza professionale ed avuto riguardo alle ore di
apertura per tutte le settimane non ha eguali in nessun altra rete di vendita
di prodotti editoriali.
Il
ruolo centrale della rete di vendita esclusiva è stato certamente recepito
anche dal decreto legislativo n. 170/01 che, nel ribadire l’assetto
autorizzatorio e programmatorio della stessa, ne ha riconosciuto l’essenzialità
diffusionale riservandole la vendita generale dei quotidiani e periodici.
Le
OOSS di categoria, dopo tale doverosa premessa che deve essere tenuta ben
presente nel prosieguo del documento, ritengono debbano essere doverosamente
valorizzati e considerati gli aspetti aziendali, patrimoniali ed economici
delle rivendite che vedono all’incirca coinvolti circa 100.000 addetti.
In
particolare le OOSS di categoria rilevano come i costi di gestione delle
rivendite ed i relativi costi per le produzioni dei redditi aziendali siano
lievitati anche e soprattutto in considerazione dell’elevato numero di
pubblicazioni che pervengono ai punti vendita, della molteplice tipologia del
prodotto editoriale, della permanenze e movimentazione delle pubblicazioni
invendute dalle rivendite, dell’esistenza di prodotti editoriali privi di
omogenee caratteristiche peculiari, della distribuzione di prodotti editoriali
inviati questi ultimi attraverso il non più tollerabile meccanismo della
“bollinatura e/o sticheraggio” tale da alterare di fatto (ma non nella
sostanza) la reimmissione nel circuito diffusione di pubblicazioni che non
possono e non debbono essere considerate tali sotto l’aspetto normativo.
Le
OOSS de rivenditori ritengono pertanto che il Nuovo Accordo Nazionale debba,
contemperando le norme vigenti in materia con una serena e corretta analisi del
mercato editoriale, procedere ad una chiara suddivisione e differenziazione del
prodotto editoriale.
Le
OOSS di categoria nel rivendicare, per quanto sopra esposto, il ruolo e la
professionalità dei rivenditori dei punti vendita esclusivi ribadiscono la
volontà di mantenere la rete di vendita agibile per 12 ore al giorno per sei
giorni alla settimana oltre alla abituale turnazione dell’apertura domenicale a
fronte della legittima richiesta migliorativa di natura economica che consentirebbe
una correlata ed adeguata gestione dei costi da sostenere per il mantenimento
della suddetta agibilità.
Il
Nuovo Accordo Nazionale deve contenere idonee previsioni di maggiori garanzie
da parte della FIEG affinché i distributori locali, che operano di fatto (ma
non giuridicamente) quali mandatari delle imprese editoriali, si attengano al
rispetto delle norme ivi contenute e che, in particolare non possono dar vita
ad accordi commerciali con i singoli rivenditori che contengano pattuizioni non
contemplate oppure contrarie a quanto previsto nell’Accordo Nazionale.
Anche
in tale ambito le OOSS di categoria propongono la costituzione di una
Commissione a cui partecipino le parti firmatarie che abbia finalità di
monitoraggio e sviluppo del mercato editoriale e che abbia competenza di
intervento sulle anomalie del comparto legato alla distribuzione del prodotto
editoriale, sui comportamenti dei distributori locali e che abbia il compito di
procedere in tempi rapidi alla modifica degli aspetti legati al trattamento
economico del prodotto editoriale in presenza di iniziative editoriali aventi
tipologia e modalità non contemplate e previste dall’accordo. Tale Commissione
si articolerà a livello regionale per esaminare e derimere controversie sorte
territorialmente e avrà inoltre il compito di esaminare le denuncie di
violazione dell’Accordo Nazionale, in contraddittorio con i soggetti
interessati e, ove non in grado di derimere la questione, rimettere ogni
decisione all’organo preposto a sanzionare tali violazioni.
Le
OO.SS ritengono che le pubblicazioni debbano essere suddivise, attraverso
l’invio alle rivendite di estratti conto separati, tra quelle che recano
stampato sulla copertina l’indicazione del numero, del prezzo della data e
della periodicità e quelle che, attraverso i più svariati meccanismi e artifici
modificano i dati identificativi di cui sopra attraverso bollini, applicazioni
successive, attraverso supporti cartacei distaccati dalla pubblicazione e
utilizzati al solo fine di recepire i dati identificativi del prodotto
editoriale.
Ai
prodotti editoriali, appartenenti a tale ultima suddivisione, cui debbano
aggiungersi le pubblicazioni pornografiche, dovrà essere applicata in caso di
vendita con scontistica differenziata, ancorchè omogenea. Alla rete di vendita
dovrà esser altresì riconosciuto un compenso da calcolarsi percentualmente sul
prezzo di cessione per il prodotto avviato alla resa.
La
cessione del prodotto editoriale dovrà soggiacere alle norme del contratto
estimatorio prevedendosi l’applicazione del principio del pagamento di quanto
venduto anche per le pubblicazioni con periodicità mensile.
Il prodotto editoriale dovrà aver un trattamento assolutamente omogeneo su tutto il territorio nazionale e, per raggiungere tale primario ed imprescindibile obiettivo dovrà prevedersi una identica modulistica delle bolle di consegna/resa e degli estratti conto che equiparino i giorni di fornitura con quelli di resa del prodotto, così da consentire anche una chiara identificazione del prodotto e delle sue caratteristiche (titolo, sottotitolo, prezzo di vendita, periodicità, sconto applicato) sia in sede di fornitura che di richiamo in resa.
Le OOSS chiedono di poter usufruire di un numero di giorni di chiusura superiore a quello attualmente previsto, garantendo comunque la massima agibilità della rete di vendita. I periodi saranno concordati a livello regionale a seconda delle esigenze e le caratteristiche del mercato.
PUBBLICITÀ EDITORIALE SULLE RIVENDITE ED INIZIATIVE PROMOZIONALI
Le
OOSS di categoria ritengono non più accettabile l’indiscriminato utilizzo delle rivendite per la pubblicizzazione dei prodotti
editoriali e per il lancio di compenso.
Il
recupero dei costi di gestione dei punti vendita non può trovare idoneo
riscontro in un ritorno economico legato alle iniziative pubblicitarie e
promozionali che utilizzano il punto vendita quale elemento, sino ad ora
passivo, di transito.
Le OO.SS. di categoria, guardano con crescente preoccupazione talune campagne pubblicitarie poste in essere da Aziende Editoriali che prevedono il riconoscimento di scontistiche estranee a qualsiasi logica di mercato; ritengono inoltre in tale ambito che l’invio diretto all’abbonato del prodotto editoriale contribuisca ad allontanare dalle rivendite clientela potenziale e, pertanto ribadiscono la massima disponibilità ad esaminare proposte concrete per la gestione, la promozione e la sottoscrizione di abbonamenti attraverso le rivendite.
Le
OO.SS ritengono che l’intera materia, riferita all’aspetto gestionale ed
economico degli inserti, debba essere completamente riformata anche in merito
alla precisa individuazione delle caratteristiche e degli elementi che possano
contraddistinguere l’inserto da altre tipologie di prodotto editoriale e ciò in
relazione all’indicazione di un prezzo di vendita autonomo piuttosto che alla
permanenza nel punto vendita per un periodo superiore a quello della
pubblicazione di riferimento.
In
tale contesto le OO.SS ritengono indispensabile procedere ad una analitica
suddivisione delle diverse fattispecie presenti sul mercato prevedendosi il
riconoscimento di un adeguato compenso correlato ai quantitativi inviati e non
a quelli venduti.
Le OOSS ritengono anche per queste materie indispensabile procedere ad una approfondita disamina che veda riconosciuto alla rete di vendita il margine di utile che i singoli prodotti editoriali riconoscevano prima di eventuali abbinamenti o diminuzioni di prezzo di copertina.
Le
OO.SS. di categoria ritengono che i prodotti editoriali diffusi senza alcun
prezzo di cessione debbano essere tassativamente veicolati per il tramite di
soggetti autorizzati alla vendita poiché trattasi sempre e comunque di prodotti
aventi le caratteristiche contenute nella legge n. 48/1947 e D.Lgs. 170/01.
Ciò
posto, evidenziano da un lato la propria disponibilità a discutere eventuali
proposte commerciali in tal senso e dall’altro lato ritengono, con pieno
diritto, di non dover soggiacere a vincoli che prevedano la non
commercializzazione di tale specifico prodotto editoriale attraverso i punti
vendita.
Le
OO.SS. di categoria ritengono indispensabile che si proceda alla
informatizzazione della rete di vendita attraverso la concreta realizzazione di
un progetto che veda tute le componenti del comparto attivamente coinvolte.
In
tale contesto dovranno esser previste forme di incentivazione per le rivendite
che si adegueranno al sistema informativo sia attraverso agevolazioni per
l’acquisto delle componenti tecnologiche indispensabili per l’informatizzazione
del punto vendita sia ancora attraverso al gestione di particolari servizi
quali ad esempio quello degli abbonamenti, del servizio arretrati ed altri
ancora.
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