Contributi alle imprese editoriali

legate ai partiti

 

La nuova legge sull'editoria (62/2001) entra nella fase operativa. Sulla Gazzetta ufficiale viene infatti pubblicata la normativa che definisce i parametri mediante i quali gli editori potranno ottenere i contributi e le agevolazioni previsti.Una parte di questi soldi sarą destinata ai giornali on-line. I contributi saranno comunque destinati alle iniziative collegate a un gruppo parlamentare o ad almeno due europarlamentari.

Pubblichiamo di seguito il testo del dpr.

 

 

Dpr 460, 7 novembre 2001

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica,

2 dicembre 1997, numero 525, concernente le norme per la concessione

di contributi e delle provvidenze all'editoria:

 

Testo in vigore dal: 20-1-2002

 

(G.U. 4 del 5 gennaio 2002)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525;

Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerata  la necessita' di adeguare il citato regolamento n. 525 del  1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

2 dicembre 1997, n. 525

 

1. L'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e' sostituito dal seguente:

 

"Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche).

- 1. Per  le  imprese  editrici  che editino quotidiani o periodici,  anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali  intendono  beneficiare  dei  contributi di cui all'articolo 3, comma 10,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250, la certificazione rilasciata   dai  Presidenti  di  Camera  e  Senato  ha  per  oggetto l'esistenza  di  un  gruppo  parlamentare  della  forza  politica  di riferimento  ovvero  l'appartenenza  del  parlamentare  ad  una forza politica  espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Le  rappresentanze  della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti  in  almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso,  sono  comprovate  tramite  presentazione  di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.

3.  L'impresa  richiedente  e'  tenuta  altresi'  a  presentare  un attestato  della  forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi e' organo del movimento stesso.

4.  Possono  percepire  i  contributi  anche  i giornali telematici registrati  autonomamente  presso  il competente Tribunale, che siano organi  di  movimento  politico  ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che  riportino in testata l'indicazione  del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui  siano  presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale  diffuso  anche per via telematica, e' ammesso al contributo solo il giornale telematico.".

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

(....)

 

La  legge  7 agosto 1990, n. 250, reca: "Provvidenze per  l'editoria  e  riapertura  dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili  di  cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  525,  reca:  "Regolamento  recante  norme per la concessione    dei    contributi    e   delle   provvidenze all'editoria,  in  attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".

-  L'art.  153  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2001)), e' il seguente:

 

"Art. 153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici).

-  1.  Gli  stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge  7 agosto  1990,  n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

La  normativa  di  cui  all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica  esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e  periodici,  anche  telematici, che, oltre che attraverso esplicita  menzione  riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo  parlamentare  in  una delle Camere o rappresentanze nel  Parlamento  europeo  o  siano espressione di minoranze linguistiche  riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

3.  I  quotidiani  e  i  periodici telematici organi di movimenti  politici  di  cui  al  comma  2  debbono  essere comunque  registrati  presso  i  tribunali. Le richieste di contributi,  ai  sensi  del  presente  articolo,  per  tali testate  non  sono  cumulabili  con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo e'  pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa  editrice,  certificati  ai  sensi  di legge e riferiti alla testata.

4.  Entro  e  non oltre il 10 dicembre 2001, le imprese editrici  di  quotidiani  o  periodici  organi di movimenti politici,  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 3, comma  10,  della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il  cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione  di  quotidiani  o  periodici  organi di movimenti politici.  A  tali cooperative sono attribuiti i contributi di  cui  all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

5.  Le  imprese  di  cui  al  comma  4, per accedere ai contributi  debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:

a) aver  sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale  si  riferiscono  i contributi alla certificazione di una   societa'  di  revisione  scelta  tra  quelle  di  cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

b) editare  testate  con  una  diffusione formalmente certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva  se nazionali, ovvero almeno al 40 per cento se locali.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si intende per diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli abbonamenti e per  testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;

c) adottare  una  norma  statutaria  che introduca il divieto  di  distribuzione  degli  utili  nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.".

 

Note all'art. 1:

-  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, vedi le note alla premesse.

-  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 10, della citata legge 7 agosto 1990, n. 250:

 

"10.   Fatta   salva   l'applicazione  a  regime  della normativa  in  vigore  al  31 dicembre 1997, a favore delle imprese  editrici  di  quotidiani o periodici a quella data organi  di  movimenti  politici  i  quali  organi  siano in possesso   dei   requisiti   per  l'accesso  ai  contributi previsti,   nonche'  a  favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani  e  periodici  pubblicati  per la prima volta in data  successiva  al  31 dicembre 1997, e fino al 30 giugno 1998  quali  organi  di  partiti  o  movimenti  ammessi  al finanziamento  pubblico,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1998, alle  imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che  attraverso  esplicita  menzione  riportata in testata, risultino  essere  organi o giornali di forze politiche che abbiano  il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un  ramo  del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei   contributi  nei  limiti  delle  disponibilita'  dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto:

a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40 per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".

-  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della legge 15 dicembre  1999,  n.  482  (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche):

"Art.   2. - 1.   In   attuazione   dell'art.  6  della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi  europei  e  internazionali, la Repubblica tutela  la  lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,  germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo".

- Il  testo  dell'art.  153,  comma  2,  della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  riportato  nelle  note  alle premesse.

              

Venezia, 15 gennaio 2002