Contributi alle
imprese editoriali
legate ai partiti
La nuova legge sull'editoria (62/2001) entra nella fase
operativa. Sulla Gazzetta ufficiale viene infatti pubblicata la normativa che
definisce i parametri mediante i quali gli editori potranno ottenere i
contributi e le agevolazioni previsti.Una parte di questi soldi sarą destinata
ai giornali on-line. I contributi saranno comunque destinati alle iniziative
collegate a un gruppo parlamentare o ad almeno due europarlamentari.
Pubblichiamo di seguito il testo del dpr.
Dpr 460, 7 novembre 2001
Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica,
2 dicembre 1997,
numero 525, concernente le norme per la concessione
di contributi e
delle provvidenze all'editoria:
Testo in vigore dal:
20-1-2002
(G.U. 4 del 5
gennaio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 525;
Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerata la
necessita' di adeguare il citato regolamento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal
predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 525
1. L'articolo
3 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali
organi di forze politiche).
- 1. Per le imprese
editrici che editino quotidiani
o periodici, anche telematici, organi
di partiti o forze politiche, le quali
intendono beneficiare dei
contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7
agosto 1990, n.
250, la certificazione rilasciata
dai Presidenti di
Camera e Senato
ha per oggetto l'esistenza
di un gruppo parlamentare della
forza politica di riferimento ovvero
l'appartenenza del parlamentare ad una forza
politica espressione di minoranze
linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482.
2. Le
rappresentanze della forza
politica nel Parlamento europeo, consistenti
in almeno due deputati eletti
nelle liste del movimento stesso,
sono comprovate tramite
presentazione di un'attestazione
rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L'impresa richiedente
e' tenuta altresi'
a presentare un attestato della forza politica
comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si
richiedono i contributi e' organo del movimento stesso.
4. Possono percepire
i contributi anche
i giornali telematici registrati
autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di
movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n.
388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi.
Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in
riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, e' ammesso al
contributo solo il giornale telematico.".
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione
competente per materia,
ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
(....)
La legge 7 agosto 1990, n. 250, reca:
"Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore
delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di
cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.
67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge
stessa".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 525, reca: "Regolamento recante norme per la
concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni".
- L'art. 153
della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)),
e' il seguente:
"Art. 153 (Imprese editrici di quotidiani e
periodici).
- 1. Gli
stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
La normativa di
cui all'art. 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di
quotidiani e periodici, anche
telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze
politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento
europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un
rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei
contributi.
3. I quotidiani
e i periodici telematici organi di movimenti politici
di cui al comma 2
debbono essere comunque registrati
presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai
sensi del presente
articolo, per tali testate non sono cumulabili
con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente
annullata. Il contributo e' pari al 60
per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice,
certificati ai sensi
di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e
non oltre il 10 dicembre 2001, le imprese editrici di
quotidiani o periodici
organi di movimenti politici,
in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici
organi di movimenti politici.
A tali cooperative sono
attribuiti i contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese
di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui
alla vigente normativa:
a) aver sottoposto
l'intero bilancio di esercizio al quale
si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa'
di revisione scelta
tra quelle di
cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare
testate con una
diffusione formalmente certificata
pari ad almeno il 25 per cento
della tiratura complessiva se
nazionali, ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del
presente articolo, si intende per diffusione l'insieme
delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella
la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una
sola regione;
c) adottare
una norma statutaria
che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi
e nei cinque successivi.".
Note all'art. 1:
- Per il
decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 525, vedi le note alla premesse.
- Si riporta
il testo dell'art. 3, comma 10, della citata legge 7
agosto 1990, n. 250:
"10.
Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al
31 dicembre 1997, a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data
organi di movimenti politici i
quali organi siano in possesso dei requisiti per
l'accesso ai contributi previsti, nonche'
a favore delle
imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati
per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997, e fino al 30 giugno
1998 quali organi di partiti
o movimenti ammessi
al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1 gennaio 1998,
alle imprese editrici di quotidiani o
periodici che, oltre che
attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino
essere organi o giornali di
forze politiche che abbiano il proprio
gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno
un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di
riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
a) un
contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento
della media dei
costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2
miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un
contributo variabile, calcolato
secondo i parametri previsti
dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un
dodicesimo od un
ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali,
quindicinali o mensili; per i
suddetti periodici viene
comunque corrisposto un contributo
fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".
- Si riporta
il testo dell'art.
2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche):
"Art. 2. -
1. In attuazione
dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i
principi generali stabiliti dagli organismi
europei e internazionali, la Repubblica tutela la
lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di
quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo".
- Il testo dell'art.
153, comma 2,
della legge 23 dicembre
2000, n. 388,
e' riportato nelle
note alle premesse.
Venezia, 15 gennaio 2002