Legge 7
marzo 2001 n. 62 – Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali.
Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416
Capo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Definizioni e disciplina del prodotto editoriale
1. Per prodotto
editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su
supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il
pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione
sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici.
2. Non
costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente
suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente
all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera
filmica si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico,
realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera
dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla
programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico
attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto
editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con
periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento
identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti
dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
Articolo 2.
Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di
trasparenza
1. All’articolo
1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L
’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani e` riservato alle
persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per
azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda
l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque
supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque
attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse
funzionalmente e direttamente a queste ultime.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le azioni
aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la
partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o
a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente
disposizione, il controllo è definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991
n.127, nonché dall’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette
condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli
operatori di comunicazione di cui all ’articolo 1, comma 6, lettera a), n.59,
della legge 31 luglio 1997 n.249";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o
estere" sono soppresse;
d) dopo l ’ultimo comma è aggiunto, infine, il
seguente comma:
"I
soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d ’impresa
ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti
Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all ’esercizio
dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini
applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali.".
Articolo 3.
Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria
1. A decorrere
dal 1^ gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui
all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese
editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di
teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli
membri dell'Unione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei
costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla
diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono
esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a
10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo
Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi
relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento
di quelli dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale
sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente
comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo
complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo
stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero
delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II -
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Articolo 4.
Tipologie di interventi nel settore editoriale
Alle imprese
operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui
agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8.
Articolo 5.
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale
1. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio
1999 n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore
editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è finalizzato
alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della
durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività
bancaria.
2. Al Fondo
affluiscono: le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello
Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun
beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni
effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è
mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto
interessi per le concessioni già effettuate.
3. I contributi
sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura
automatica, ai sensi dell'articolo 6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.
4. Sono ammessi
al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di
realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in
connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei
satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione
e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di
realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione
finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare
l'importo dei contributi in conto interessi di cui goderebbero i progetti se
effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota
del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a
quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni,
presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore
quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza
per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti
editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente
utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad
interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota
del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di
gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini
della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la
realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di
quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma
dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in
misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al
finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per
cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni.
9, I contributi
in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei
giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il
finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria
aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare
del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al
contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di
interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta
alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno
2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire
24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai
contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui
agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
13. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,
sono dettate disposizioni integrative ed attuative della presente legge. Sono
in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di
rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese
inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie,
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4
dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità di
verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto,
della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi
alle finalità del progetto.
14.
All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli
articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
15. Le somme
erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 6.
Procedura automatica
1. Alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura
automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti
caratteristiche:
a)
finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b)
realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefìci. Sono
altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di
presentazione della domanda.
2. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l'ammontare delle risorse
disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di
presentazione delle domande.
3. Le domande
di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della
completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa
documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande
presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La
concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse
finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse
finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è
ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo
tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di
presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di
inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo,
è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto
alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli
interessi, calcolati ai sensi all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto
beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i
documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi
degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata
di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se
esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del
progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
6. Il
contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle
scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria
all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su
richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo
in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione,
il beneficio derivante dalla quota di interessi.
Articolo 7.
- (Procedura valutativa).
1. Alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura
valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che
presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a)
finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto
finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in
misura non superiore a lire 30 miliardi;
b)
realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefìci. Sono
altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di
presentazione della domanda.
2. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non
inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle
risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in
base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del
contributo.
3. I requisiti
dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al
fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il
perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e
finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla
congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e
agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L'ammissione
al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della
deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è
effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali
interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e
dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il
funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Dalla data di
entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente
comma è soppresso il Comitato per la concessione del credito agevolato di cui
all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il
contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle
scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria
all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione,
un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui
erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al
progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della
spesa stessa.
6. Ferma la
cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su
richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo
in un'unica soluzione, con sconto degli interessi di cui al comma 5 rispetto
alla data delle predette scadenze. E', in ogni caso, consentita l'erogazione, a
titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per
cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.
Articolo 8.
Credito di imposta
1. Alle imprese
produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004,
gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio
dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito
di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento
al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei
quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli
investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1
hanno ad oggetto:
a) beni
strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla
produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali,
riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di
ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o
disgiuntamente:
1) l'acquisto,
l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle
attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione,
impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le
proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle
imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture
produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
2) la
realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro
gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una
o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la
realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di
lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la
realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici
per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione
delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei
prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la
realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle
apparecchiature, dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6)
l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività
produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito
di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere
fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto
al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è
riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodelle finanze,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite
le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare
l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al
comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di
applicazione delle sanzioni.
Articolo 9.
Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore
culturale
1. E' istituito
presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato
alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo
stipulati per lo sviluppo dell’attività di produzione, distribuzione e vendita
del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la
loro diffusione all ’estero.
2. Possono
accedere al fondo:
a)gli editori
che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato
valore culturale e scientifico;
b)i soggetti
che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti
editoriali italiani all’estero.
3. Il
funzionamento del fondo, nonché i criteri e le modalità di accesso e di
assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 dal Ministro
per i beni e le attività culturali d’intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli Affari Esteri
per gli aspetti attinenti alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali
italiani.
4. Ai fini
indicati al comma 1, il Ministero conferisce alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano parte delle risorse del fondo istituito con la
stessa disposizione:
a) per l
’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono
privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in
relazione alla popolazione residente;
b) nei casi
diversi da quelli indicati alla lettera a),per la ristrutturazione di librerie
o per l ’apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica
o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule
commerciali innovative.
5. I criteri
per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con
decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie
locali.
6. Per le
finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall’anno
2003, la spesa massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
parzialmente utilizzando l ’accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attività culturali.
Articolo 10.
Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura
1.I messaggi
pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura trasmessi gratuitamente o/a condizioni di
favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni.
Articolo 11.
Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al
consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente
fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita
la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi
modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non
superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e
2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per
bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito
ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri
d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali
per la riproduzione delle opere artistiche quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri
antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti
fuori catalogo dall'editore;
f) libri
venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri
pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi
dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
h) edizioni
speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti
associativi;
i) libri
venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;
4. Salva
l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra
l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione
di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale
e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 112;
b) in favore di
biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con
finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono
venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo
complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del
comma 1 in via preventiva può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che lo compongono.
6. Salva
l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e
dell'articolo 27 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, per i libri di
testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può essere
superiore il 5 per cento.
7. La vendita
di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del
presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
22, comma 3, e 29, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il Comune
vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto
luogo.
9. A decorrere
dal secondo anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente legge
il Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, e udita la Conferenza unificata Stato-Regioni ed
autonomie locali, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore
individuazione:
a) della misura
massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi
ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei
prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le
deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
Capo III -
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE
Articolo 12.
Trattamento straordinario di integrazione salariale
1. All'articolo
35 della legge 5 agosto 1981 n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
primo comma è sostituito dal seguente: "Il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità
previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di
agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause
indicate nelle norme citate";
b) il quarto
comma è sostituito dal seguente:
"Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste
dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento
indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque,
non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali
periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975
n. 164".
Articolo 13.
Risoluzione del rapporto di lavoro.
L'articolo 36
della legge 5 agosto 1981 n. 416 è sostituito dal seguente:
"Articolo
36. - (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I dipendenti delle aziende di
cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del
periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto,
in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari
all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari
a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono
esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".
Articolo 14.
Esodo e prepensionamento
L'articolo 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Articolo
37. - (Esodo e prepensionamento)
- 1. Ai
lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle
imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro
sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero,
nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal
maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti
trattamenti:
a) per i
lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l ’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664
contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n.488, sulla base
dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;i periodi di
sospensione per quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35
sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente
lettera; l ’anzianita contributiva non può comunque risultare superiore a 35
anni;.
b) per i
giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, dipendenti dalle imprese
editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in
presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati
almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico
dell'Inpgi medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive
modificazioni.
L'integrazione
contributiva a carico dell'Inpgi di cui alla lettera b) del comma 1 non può
essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i
sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non
superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360
contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che
risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive esonerative o esclusive della medesima. I
contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'Inpgi fino alla
concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
-2. La Cassa
per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla
gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che
si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I
contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due
terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
-3. Agli
effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con
la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
-4. Il
trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le
prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione".
La normativa
prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche
apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano a trovare applicazione
nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al
riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della
medesima legge n. 416 del 1981.
Articolo 15.
Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti
1. E'
istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di
cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei
giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a
diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a
seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I
giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono
possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di
almeno cinque anni.
4. Gli
interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche
cumulativamente, per:
a) progetti
individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione
professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi
mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire
20 milioni;
b) progetti,
concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire
l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione
guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416
come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. E' erogata a ciascun
giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare
minimo della categoria di appartenenza; c) progetti, concordati dalle imprese
con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di
fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento
di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del
progetto. E' erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove
occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a
dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza.
5. Per le
finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno
2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
Capo IV -
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
Articolo 16.
Semplificazioni.
I soggetti
tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio
delle pubblicazioni.
Capo V -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 17.
Copertura finanziaria
1. All’onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi
per l ’anno 2001, in lire 62,1 miliardi per l ’anno 2002 e lire 89,5 miliardi
per l ’anno 2003 si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l ’anno 2001,
lire 41,6 miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l ’anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 14 agosto 1991 n.278 recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi
25 febbraio 1987 n 67 e 7 agosto 1990 n. 250, recante provvidenze per l
’editoria e quanto a lire 9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi per
l’anno 2002 e lire 53,5 per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto; ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e`autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 18.
Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250
1. Il comma 2
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:
"2. A
decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del
presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento
dei suoi costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle
imprese editrici di giornali quotidiani che, tranne per quanto riguarda i punti
a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano
costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la
testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano
acquisito, nell’anno precedente a quello di riferimento dei contributi, entrate
pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano
adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili
nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata
edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento
della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento
per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione
l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno
l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
f) le testate
nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano
poste in vendita congiuntamente con altre testate;
g) abbiano
sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla
certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco
apposito previsto dalla Consob;
h) la testata
edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base
degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la
tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno di
riferimento dei contributi.
2-bis. I
contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei loro costi complessivi compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi anche alle imprese
editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I
contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei loro costi complessivi compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli
stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei loro
costi complessivi compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente
articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa
dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2-quater. Le
norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai
requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto
1981, n. 416.
Articolo 19.
Interventi a sostegno della lettura nelle scuole
All’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è
aggiunta la seguente:
"e-bis)
acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta
delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolversi
agli istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel
quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i
medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra
gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani
nelle scuole."
Articolo 20.
Disposizioni finali
1. Per quanto
non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n.250 e successive modificazioni e
integrazioni. In particolare si applicano l’ultimo periodo del comma 2 e i
commi 6, 13 e 14 dell’articolo 3 della medesima legge.
Articolo 21.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Sono
abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in
cui dispongono rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e
l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica
consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad
esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di
ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250.
2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli
29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto
dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 8.