Disposizioni sulla stampa
(G.U. 20 febbraio 1948, n. 43, Serie
generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20 gennaio 1948
Art. 1 - (Definizione di stampa o stampato)
Sono considerate stampe o stampati,
ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute
con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie
sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo
e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e,
se esiste, dell'editore.I giornali, le pubblicazioni delle agenzie
d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la
indicazione:
del luogo e della data della
pubblicazione;
del nome e del domicilio dello
stampatore;
del nome del proprietario e del
direttore o vice direttore responsabile.All'identità delle indicazioni,
obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve
corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
Art. 3 - (Direttore responsabile)
Ogni giornale o altro periodico deve
avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve
essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile
anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri
requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di
mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la
qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente
legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che
assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.
Art. 4 - (Proprietario)
Per poter pubblicare un giornale o
altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia,
deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
Se il proprietario è cittadino
italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per
l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona
giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti
dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere
posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è
diversa dal proprietario.
Art. 5 - (Registrazione)
Nessun giornale o periodico può
essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che
siano depositati nella cancelleria:
1)
una
dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal
proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2)
i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3)
un
documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in
cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4)
copia
dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona
giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la
regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni,
l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
5)
Il
registro è pubblico.
Art. 6 - (Dichiarazione dei
mutamenti)
Ogni mutamento che intervenga in uno
degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve
formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi
previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli
eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento è
eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente
articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa
giornalistica, se diversa dal proprietario.
Art. 7 - (Decadenza della
registrazione)
L'efficacia della registrazione
cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato
pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di
oltre un anno.
Art. 8 - (Risposte e rettifiche)
Il direttore o, comunque, il
responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel
periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei
soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati
attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente
sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,
in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha
riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o
le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla
settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato
la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha
determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute
entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche,
per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o
dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto
disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di
rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21,
può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura
civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è
punita con la sanzione amministrativa da tre milioni a cinque milioni di lire.
La sentenza di condanna deve essere
pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove
ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Art. 9 - (Pubblicazione obbligatoria
di sentenze)
Nel pronunciare condanne per reato
commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso
la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico
stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la
pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura
penale.
Art. 10 - (Giornali murali)
Il giornale murale, che abbia un
titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte
manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia
unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia
dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è
punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da
ogni gravame fiscale.
Art. 11 - (Responsabilità civile)
Per i reati commessi col mezzo della
stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra
di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)
Nel caso di diffamazione commessa
col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di
riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed
alla diffusione dello stampato.
Art. 13 - (Pene per la diffamazione)
Nel caso di diffamazione commessa
col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,
si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non
inferiore a lire 500.000.
Art. 14 - (Pubblicazioni destinate
all'infanzia o all'adolescenza)
Le disposizioni dell'art. 528 del
Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed
agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi
proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a
costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le
pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si
applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la
descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta,
sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti
di violenza e di indisciplina sociale.
Art. 15 - (Pubblicazioni a contenuto
impressionante o raccapricciante)
Le disposizioni dell'art. 528 del
Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o
illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti
realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il
comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il
diffondersi di suicidi o delitti.
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la
pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la
registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal
quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale
questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Art. 17 - (Omissione delle
indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Salvo quanto è disposto
dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle
indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello
stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000.
Art. 18 - (Violazione degli obblighi
stabiliti dall'articolo 6)
Chi non effettua la dichiarazione di
mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un
giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del
mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000.
Art. 19 - (False dichiarazioni nella
registrazione di periodici)
Chi nelle dichiarazioni prescritte
dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo
comma dell'art. 483 del Codice penale.
Art. 20 - (Asportazione, distruzione
o deterioramento di stampati)
Chiunque asporta, distrugge o
deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge,
allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il
fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Con la stessa pena è punito chiunque
con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei
periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è
commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie,
edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per
direttissima.
Art. 21 - (Competenza e forme del
giudizio)
La cognizione dei reati commessi col
mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la
Corte di assise.
Non è consentita la remissione del
procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito
direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di
emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di
presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi
conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui
all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito
direttissimo.
È fatto obbligo:
a)
al
pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione
della denuncia;
b)
al
giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c)
alla
Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
d)
I
processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale
previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30
gennaio 1941, n. 12. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel
settimo comma costituisce infrazione disciplinare. In ogni caso, il richiedente
la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai
sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al
direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte,
rettifiche o dichiarazioni.
Art. 22 - (Periodici già
autorizzati)
Per i giornali e gli altri periodici
autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta
dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
Art. 23 - (Abrogazioni)
Sono abrogati il regio decreto-legge
14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con
quelle della presente legge.
Art. 24 - (Norme di attuazione)
Il Governo emanerà le norme per
l'attuazione della presente legge.
Art. 25 - (Entrata in vigore della
legge)
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Codice penale
Art. 663-bis (Divulgazione di stampa
clandestina)
Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza
l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della
stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.