Fonte: "Legge e Giustizia" - Lettera telematica di notizie - Dir. resp. Domenico d'Amati

 

 

L’ORDINE DEGLI AVVOCATI PUO’ TUTELARE LA REPUTAZIONE DELLA CATEGORIA

SPORGENDO QUERELA PER DIFFAMAZIONE

 

Nel caso di un articolo contenente apprezzamenti denigratori diretti a un numero indeterminato di professionisti (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 1188 del 14 gennaio 2002, Pres. Marrone, Rel. Sica).

 

Alcuni anni fa il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo di Giorgio Bocca, dal titolo “La capitale dell’illegalità” nel quale si faceva riferimento alla sottoscrizione, da parte di migliaia di avvocati napoletani, di un documento con il quale si richiedeva il trasferimento del Procuratore della Repubblica Cordova per incompatibilità ambientale. Nello stesso articolo si affermava che molti avvocati erano manutengoli della camorra ovvero collegati al ceto politico più ladro d’Italia e provvedevano all’apertura di conti correnti per le tangenti.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha presentato una querela per diffamazione, a tutela della categoria.

L’articolista e il direttore del giornale sono stati sottoposti, davanti al Tribunale di Roma, a processo penale, che si è concluso con l’assoluzione, in quanto il giudice ha ritenuto che essi abbiano correttamente esercitato il diritto di critica. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha ritenuto gli imputati responsabili di diffamazione e li ha condannati al pagamento di una multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte d’Appello ha tra l’altro rilevato che né il Consiglio dell’Ordine né singoli avvocati avevano presentato una richiesta del trasferimento di Cordova per incompatibilità ambientale e che non era stata data la prova dei collegamenti di molti avvocati alla camorra o al ceto politico più ladro d’Italia. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che il Consiglio dell’Ordine di Napoli non era legittimato a proporre querela in quanto gli apprezzamenti contenuti dell’articolo non erano rivolti alla classe forense napoletana, ma riguardavano i singoli avvocati autori dei comportamenti denunciati.

La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale n. 1188 del 14 gennaio 2002, Pres. Marrone, Rel. Sica) ha rigettato il ricorso. Non solo le persone – ha affermato la Corte – ma anche gli enti, in quanto portatori di interessi collettivi, sono titolari dei beni e dell’onore della reputazione, che si concretizzano nella considerazione che la collettività loro riconosce; di conseguenza tali enti possono essere destinatari di un’attività diffamatoria e quindi avere la capacità di divenire soggetti passivi del delitto di diffamazione e di proporre querela, quando l’offesa assume un evidente carattere diffusivo. Nel caso in esame – ha aggiunto la Corte – le valutazioni denigratorie contenute nell’articolo, riferite a fatti inesistenti, concernevano genericamente l’attività svolta dagli avvocati e quindi intaccavano il prestigio dell’intera classe forense locale.

La legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela delle posizioni soggettive proprie, nonché di quelle lesive dell’onore e del prestigio della categoria – ha osservato la Corte – emerge dallo stesso Ordinamento della professione di avvocato; la legge professionale attribuisce ai Consigli dell’Ordine, che svolgono funzioni pubbliche, amministrative e certificative, anche la vigilanza sul decoro dei professionisti e sull’esercizio della pratica forense e, quindi, affida loro attraverso il controllo sull’attività dei singoli, la tutela del prestigio dell’intera categoria; ne deriva che, quando si rivolgono ad un numero indeterminato di avvocati espressioni denigratorie è evidente che viene coinvolta la reputazione della categoria nel suo complesso.

 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI NON DEVE VALUTARE

LA QUALITA’ DEGLI ARTICOLI PRESENTATI DALL’ASPIRANTE PUBBLICISTA PER OTTENERE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

 

La legge professionale non consente interventi censori (Cassazione Sezione Terza Civile n. 360 del 14 gennaio 2002, Pres. Fiduccia, Rel. Amatucci).

 

In base alla legge professionale dei giornalisti (n. 69 del 1963) sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, l’interessato deve presentare i giornali contenenti gli articoli da lui scritti e i certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

Iolanda G. ha presentato all’Ordine dei Giornalisti della Calabria una domanda di iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, allegandovi articoli pubblicati sui periodici “La Sila” e “L’inserto di Calabria”, comprendenti una rubrica intitolata “Il legale risponde”.

L’Ordine Regionale ha respinto la domanda e la sua decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale. L’aspirante pubblicista ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Catanzaro, che invece ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti. Contro questa decisione il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha proposto ricorso davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, che ha accolto l’impugnazione, escludendo il diritto di Iolanda G. alla richiesta iscrizione.

La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione affermando, tra l’altro, che gli articoli prodotti dall’aspirante pubblicista erano privi di carattere giornalistico, perché “si limitavano a fornire notizie senza alcun apporto soggettivo o inventivo”. Iolanda G. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte d’Appello aveva disapplicato la legge professionale.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 360 del 14 gennaio 2002, Pres. Fiduccia, Rel. Amatucci) ha accolto il ricorso affermando che, in sede di esame della domanda di iscrizione all’elenco dei pubblicisti, il Consiglio dell’Ordine non ha il potere di compiere valutazioni di merito sulla qualità degli articoli prodotti dal richiedente. La Cassazione ha richiamato in proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 1968, che ha ritenuto conforme alla costituzione la funzione dell’Ordine dei Giornalisti, in quanto istituzione preposta alla tutela della dignità e autonomia professionale, escludendo che esso possa svolgere interventi di natura censoria in sede di valutazione delle domande di iscrizione: ciò in quanto “la certificazione dei direttori e l’esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente e per il tempo richiesto dalla legge, e non allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di merito capace di risolversi in una forma di larvata censura ideologica”.

La Corte d’Appello – ha affermato la Cassazione – è incorsa nell’errore di ritenere che la natura giornalistica dell’attività espletata dall’aspirante pubblicista possa dipendere dal livello qualitativo dello scritto e che questo sia sotto tale profilo sindacabile dal Consiglio dell’Ordine ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti; per contro l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti non ha affatto la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa, ma invece quella di salvaguardare il rispetto della personalità e della libertà dei giornalisti “nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro”, consentendo all’Ordine di vigilare “sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla”, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 11 del 1968. In definitiva – ha affermato la Corte – l’ordine deve limitarsi a verificare se sussistano i presupposti dell’atto dovuto, senza alcuna discrezionalità in ordine all’apprezzamento degli interessi ed alla scelta della soluzione da adottare.

 

 

 

NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA SI DEVE

RISPETTARE LA VERITA’ DEI FATTI

 

Senza introdurre elementi aggiuntivi e controllando la fonte d’informazione (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 1183 del 14 gennaio 2002, Pres. Marrone, Rel. Sica).

 

Il diritto di critica, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, può giustificare la pubblicazione  di notizie lesive della reputazione di un cittadino, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito.

Occorre in particolare che l'esercizio del diritto corrisponda alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico e che tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che ne costituiscono la sostanza, in maniera tale da rappresentarli come sostanzialmente diversi.

L'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione.

 

 

 

LA LESIONE DELLA REPUTAZIONE PERSONALE, TUTELATA

DALLA COSTITUZIONE, COSTITUISCE UN DANNO IN SE’,

PER IL CUI RISARCIMENTO NON OCCORRE PROVA

 

Si applicano in materia i principi affermati dalla Corte Costituzionale per il danno biologico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6507 del 10 maggio 2001, Pres. Duva, Rel. Segreto).

 

La diffusione di false notizie tali da ledere la reputazione personale di un soggetto produce un danno in sé la cui esistenza non deve essere provata dal danneggiato, ai fini del risarcimento. Si tratta di un danno diverso da quello morale (risarcibile in caso di reato) paragonabile al danno biologico, in quanto costituisce pregiudizio obiettivo di diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalità umana, come il decoro, il prestigio e la dignità. Esiste infatti un vero e proprio diritto alla reputazione personale, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema costituzionale di tutela della persona umana traendo il suo fondamento normativo nell’art. 2 della Costituzione che protegge i diritti inviolabili della persona.

Devono applicarsi in materia i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 1986, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2059 cod. civ., nella parte in cui prevederebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute solo quando sia conseguenza di un reato.

La Corte Costituzionale ha infatti affermato che l’art. 2059 cod. civ. riguarda soltanto i danni non patrimoniali soggettivi, mentre il pregiudizio obiettivo ai diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalità umana, come il decoro, il prestigio, la dignità e la salute, deve trovare indefettibilmente ristoro in applicazione dell’art. 2043 cod. civ. al di là dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reati. Una volta provata la lesione della reputazione personale, il danno è in re ipsa in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 cod. civ. costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore, (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato. Provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore. E’ invece necessaria una prova specifica del danno, ai fini del risarcimento, quando si tratti di lesione della reputazione professionale; si tratta infatti di un tipo danno patrimoniale-conseguenza che è risarcibile soltanto allorché si dia la prova delle conseguenze dei pregiudizi economici subiti per effetto dell’evento lesivo.