Fonte: "Legge e Giustizia" - Lettera telematica di notizie - Dir.
resp. Domenico d'Amati
L’ORDINE DEGLI
AVVOCATI PUO’ TUTELARE LA REPUTAZIONE DELLA CATEGORIA
SPORGENDO QUERELA
PER DIFFAMAZIONE
Nel caso di un
articolo contenente apprezzamenti denigratori diretti a un numero indeterminato
di professionisti (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 1188 del 14 gennaio
2002, Pres. Marrone, Rel. Sica).
Alcuni anni fa il quotidiano La Repubblica ha pubblicato
un articolo di Giorgio Bocca, dal titolo “La capitale dell’illegalità” nel
quale si faceva riferimento alla sottoscrizione, da parte di migliaia di
avvocati napoletani, di un documento con il quale si richiedeva il
trasferimento del Procuratore della Repubblica Cordova per incompatibilità
ambientale. Nello stesso articolo si affermava che molti avvocati erano
manutengoli della camorra ovvero collegati al ceto politico più ladro d’Italia
e provvedevano all’apertura di conti correnti per le tangenti.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha
presentato una querela per diffamazione, a tutela della categoria.
L’articolista e il direttore del giornale sono stati
sottoposti, davanti al Tribunale di Roma, a processo penale, che si è concluso
con l’assoluzione, in quanto il giudice ha ritenuto che essi abbiano
correttamente esercitato il diritto di critica. Questa decisione è stata
riformata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha ritenuto gli imputati
responsabili di diffamazione e li ha condannati al pagamento di una multa
nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte
d’Appello ha tra l’altro rilevato che né il Consiglio dell’Ordine né singoli
avvocati avevano presentato una richiesta del trasferimento di Cordova per
incompatibilità ambientale e che non era stata data la prova dei collegamenti
di molti avvocati alla camorra o al ceto politico più ladro d’Italia. Gli
imputati hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che il
Consiglio dell’Ordine di Napoli non era legittimato a proporre querela in
quanto gli apprezzamenti contenuti dell’articolo non erano rivolti alla classe
forense napoletana, ma riguardavano i singoli avvocati autori dei comportamenti
denunciati.
La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale n. 1188 del 14
gennaio 2002, Pres. Marrone, Rel. Sica) ha rigettato il ricorso. Non solo le
persone – ha affermato la Corte – ma anche gli enti, in quanto portatori di
interessi collettivi, sono titolari dei beni e dell’onore della reputazione,
che si concretizzano nella considerazione che la collettività loro riconosce;
di conseguenza tali enti possono essere destinatari di un’attività diffamatoria
e quindi avere la capacità di divenire soggetti passivi del delitto di
diffamazione e di proporre querela, quando l’offesa assume un evidente
carattere diffusivo. Nel caso in esame – ha aggiunto la Corte – le valutazioni
denigratorie contenute nell’articolo, riferite a fatti inesistenti,
concernevano genericamente l’attività svolta dagli avvocati e quindi
intaccavano il prestigio dell’intera classe forense locale.
La legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
ad intervenire in giudizio a tutela delle posizioni soggettive proprie, nonché
di quelle lesive dell’onore e del prestigio della categoria – ha osservato la
Corte – emerge dallo stesso Ordinamento della professione di avvocato; la legge
professionale attribuisce ai Consigli dell’Ordine, che svolgono funzioni
pubbliche, amministrative e certificative, anche la vigilanza sul decoro dei
professionisti e sull’esercizio della pratica forense e, quindi, affida loro
attraverso il controllo sull’attività dei singoli, la tutela del prestigio
dell’intera categoria; ne deriva che, quando si rivolgono ad un numero
indeterminato di avvocati espressioni denigratorie è evidente che viene
coinvolta la reputazione della categoria nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI NON DEVE VALUTARE
LA QUALITA’ DEGLI
ARTICOLI PRESENTATI DALL’ASPIRANTE PUBBLICISTA PER OTTENERE L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO
La legge
professionale non consente interventi censori (Cassazione Sezione Terza Civile
n. 360 del 14 gennaio 2002, Pres. Fiduccia, Rel. Amatucci).
In base alla legge professionale dei giornalisti (n. 69
del 1963) sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non
occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi. Per
ottenere l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, l’interessato deve
presentare i giornali contenenti gli articoli da lui scritti e i certificati
dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente
retribuita da almeno due anni.
Iolanda G. ha presentato all’Ordine dei Giornalisti della
Calabria una domanda di iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, allegandovi
articoli pubblicati sui periodici “La Sila” e “L’inserto di Calabria”,
comprendenti una rubrica intitolata “Il legale risponde”.
L’Ordine Regionale ha respinto la domanda e la sua
decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale. L’aspirante pubblicista
ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Catanzaro, che invece ha ritenuto
sussistenti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti. Contro
questa decisione il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha proposto ricorso davanti
alla Corte d’Appello di Catanzaro, che ha accolto l’impugnazione, escludendo il
diritto di Iolanda G. alla richiesta iscrizione.
La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione
affermando, tra l’altro, che gli articoli prodotti dall’aspirante pubblicista
erano privi di carattere giornalistico, perché “si limitavano a fornire notizie
senza alcun apporto soggettivo o inventivo”. Iolanda G. ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte d’Appello aveva disapplicato
la legge professionale.
La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 360 del 14
gennaio 2002, Pres. Fiduccia, Rel. Amatucci) ha accolto il ricorso affermando
che, in sede di esame della domanda di iscrizione all’elenco dei pubblicisti,
il Consiglio dell’Ordine non ha il potere di compiere valutazioni di merito
sulla qualità degli articoli prodotti dal richiedente. La Cassazione ha
richiamato in proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 1968,
che ha ritenuto conforme alla costituzione la funzione dell’Ordine dei
Giornalisti, in quanto istituzione preposta alla tutela della dignità e
autonomia professionale, escludendo che esso possa svolgere interventi di
natura censoria in sede di valutazione delle domande di iscrizione: ciò in
quanto “la certificazione dei direttori e l’esibizione degli scritti sono
elementi richiesti solo al fine di consentire se l’attività sia stata
esercitata né occasionalmente né gratuitamente e per il tempo richiesto dalla
legge, e non allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di merito
capace di risolversi in una forma di larvata censura ideologica”.
La Corte d’Appello – ha affermato la Cassazione – è
incorsa nell’errore di ritenere che la natura giornalistica dell’attività
espletata dall’aspirante pubblicista possa dipendere dal livello qualitativo
dello scritto e che questo sia sotto tale profilo sindacabile dal Consiglio
dell’Ordine ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti; per contro
l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti non ha
affatto la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa, ma
invece quella di salvaguardare il rispetto della personalità e della libertà
dei giornalisti “nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di
lavoro”, consentendo all’Ordine di vigilare “sulla rigorosa osservanza di
quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non
abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a
sollecitazioni che possano comprometterla”, come è stato affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 11 del 1968. In definitiva – ha affermato la
Corte – l’ordine deve limitarsi a verificare se sussistano i presupposti
dell’atto dovuto, senza alcuna discrezionalità in ordine all’apprezzamento
degli interessi ed alla scelta della soluzione da adottare.
NELL’ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI CRITICA SI DEVE
RISPETTARE LA
VERITA’ DEI FATTI
Senza introdurre
elementi aggiuntivi e controllando la fonte d’informazione (Cassazione Sezione
Quinta Penale n. 1183 del 14 gennaio 2002, Pres. Marrone, Rel. Sica).
Il diritto di critica, aspetto essenziale del più ampio
diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione,
può giustificare la pubblicazione di notizie lesive della reputazione di
un cittadino, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto
narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della
correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito.
Occorre in particolare che l'esercizio del diritto
corrisponda alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare
riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico e che tale
verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che
ne costituiscono la sostanza, in maniera tale da rappresentarli come
sostanzialmente diversi.
L'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve
esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà
professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione.
LA LESIONE DELLA
REPUTAZIONE PERSONALE, TUTELATA
DALLA COSTITUZIONE,
COSTITUISCE UN DANNO IN SE’,
PER IL CUI
RISARCIMENTO NON OCCORRE PROVA
Si applicano in
materia i principi affermati dalla Corte Costituzionale per il danno biologico
(Cassazione Sezione Terza Civile n. 6507 del 10 maggio 2001, Pres. Duva, Rel.
Segreto).
La diffusione di false notizie tali da ledere la
reputazione personale di un soggetto produce un danno in sé la cui esistenza
non deve essere provata dal danneggiato, ai fini del risarcimento. Si tratta di
un danno diverso da quello morale (risarcibile in caso di reato) paragonabile
al danno biologico, in quanto costituisce pregiudizio obiettivo di diritti che
rientrano nei fondamentali attributi della personalità umana, come il decoro,
il prestigio e la dignità. Esiste infatti un vero e proprio diritto alla
reputazione personale, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste
dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema costituzionale di tutela
della persona umana traendo il suo fondamento normativo nell’art. 2 della
Costituzione che protegge i diritti inviolabili della persona.
Devono applicarsi in materia i principi affermati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 1986, che ha dichiarato
infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2059 cod. civ., nella
parte in cui prevederebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale per
lesione del diritto alla salute solo quando sia conseguenza di un reato.