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per il rinnovo dell’Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici
26 marzo
2002
Negli
ultimi anni il mercato editoriale è stato caratterizzato dai risultati positivi
della gestione economica delle aziende editrici sebbene la crescita del
comparto abbia trovato qualche ostacolo nei risultati della diffusione dei
quotidiani che, pur avendo invertito negli ultimi quattro anni l’andamento dei
quattro anni precedenti, è ancora lontana dal livello massimo toccato nel 1990
che attestava una vendita giornaliera di quasi 7 milioni di copie.
Su
questi dati occorre fare qualche precisazione. L’enorme divario che divide –
nel settore della diffusione dei quotidiani – il nostro Paese dall’Inghilterra
o dalla Germania è fortemente influenzato dalla diffusione, in quei Paesi, di
giornali popolari che trovano nel nostro Paese i loro omologhi in alcuni
giornali periodici e, più di recente, nella free-press. Se si passa, invece, ai
prodotti confrontabili, si nota che i giornali italiani di qualità hanno
diffusioni superiori a quelle di questi Paesi e che la stampa locale –
regionale e provinciale – ha indici di penetrazione pienamente confrontabili
con quelli degli altri Paesi. I primi quotidiani italiani sono anche quotidiani
di qualità e vendono più copie dei loro omologhi stranieri.
In
definitiva è vero che in Italia si vendono meno quotidiani rispetto agli altri
Paesi, ma è anche vero che se il confronto non si fa per tipologia – quotidiani
o periodici – ma per contenuti, si può facilmente constatare che le differenze
si attenuano e in alcuni casi si invertono a nostro favore e ciò sia nel campo
dei quotidiani che dei periodici.
Passando
al settore periodici, si nota la ricchezza dell’offerta editoriale con prodotti
di massa e di nicchia, a volte di nicchie iperspecialistiche nelle quali decine
di pubblicazioni si contendono il pubblico dei potenziali lettori. Il turn-over
di questo settore è sicuramente elevato e, se da un lato è un fattore positivo
che il sistema riesca ad assicurare un continuo ricambio ed una continua
sostituzione di prodotti nuovi a prodotti superati, dall’altro è pur vero che
negli ultimi anni si è assistito ad una crescita del numero delle pubblicazioni
senza che a questa corrispondesse un’analoga crescita del fatturato.
Senza
dubbio la funzione assolta dalla vendita al pubblico dei prodotti editoriali
rivesta un ruolo di fondamentale importanza per i bilanci delle nostre aziende
e su questo aspetto, è necessario il concorso di tutti gli attori della filiera
per progredire nell’incremento della diffusione.
Vi
è da dire che il sistema della diffusione e vendita della stampa quotidiana e
periodica è stato, nell’ultimo anno, innovato dall’entrata in vigore del
decreto legislativo 24 aprile 2001 che, sulla base dei risultati emersi a
seguito del periodo di sperimentazione di nuovi ambiti di commercializzazione
dei prodotti editoriali regolata dalla legge 108/99, ha riordinato il comparto
affiancando alla rete di vendita tradizionale il nuovo canale costituito dalle
tipologie di esercizi commerciali partecipanti alla fase sperimentale.
Il
decreto ha riconfermato la necessità dell’autorizzazione comunale alla vendita
dei prodotti editoriali sia per i punti vendita esclusivi sia per quelli non
esclusivi, disattendendo l’aspettativa di coloro che auspicavano, con tale
riordino, una diversa soluzione, peraltro condivisa da gran parte delle
Organizzazioni di categoria dei rivenditori, in conformità con le linee
ispiratrici della riforma sul commercio introdotta con il decreto Bersani e
delimitando entro gli angusti spazi propri di qualunque strumento
autorizzatorio le possibilità di fruizione dell'informazione a mezzo stampa.
Allo
stato attuale i prodotti editoriali vengono quindi commercializzati attraverso
due distinti canali, quello tradizionale costituito dai punti vendita esclusivi
e la rete dei punti vendita non esclusivi, nei quali rientrano i bar, le
rivendite di tabacchi, i distributori di carburante, gli esercizi della media e
grande distribuzione, i centri commerciali e le librerie.
Sebbene
entrambe le categorie di punti vendita siano tenute ad assicurare la parità di
trattamento delle testate poste in vendita, i punti vendita non esclusivi
possono scegliere la tipologia di prodotto editoriale da commercializzare
all’interno del proprio esercizio avendo a disposizione tre diverse opzioni: la
vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici o la vendita dei quotidiani e
periodici. Il punto vendita esclusivo è tenuto, invece, alla vendita generale
di tutte le pubblicazioni sia quotidiane sia periodiche, in quanto esso è
riconosciuto come il precipuo ambito di diffusione dei prodotti di informazione
a mezzo stampa e, storicamente, ne costituisce il canale dedicato.
Questa
differenza con la rete non esclusiva, che aggiunge solo con carattere eventuale
l’offerta dei prodotti a stampa alla propria clientela potendo altresì
scegliere di commercializzare solo una tipologia delle testate presenti sul
mercato, è anche rilevabile nella diversa funzione ricoperta dal punto di
vendita esclusivo: difatti il decreto prevede la predisposizione dei piani
comunali di localizzazione solo per i punti vendita esclusivi.
E’
bene ricordare che il decreto 170 è stato inizialmente oggetto di contrastanti
interpretazioni da parte degli operatori del settore, comprese le
amministrazioni pubbliche, che potevano comportare una disagevole applicazione
della norma sul territorio nazionale. Il Ministero delle Attività Produttive ha
emesso a fine dicembre 2001 la circolare esplicativa n. 3538/C che ha
consentito di chiarire gli aspetti che avevano destato le difformi
interpretazioni: in particolare è ormai certa la possibilità per i punti
vendita non esclusivi di poter commercializzare anche congiuntamente i
quotidiani e i periodici nonchè si è definitivamente accertato che per esercizi
che abbiano effettuato la sperimentazione, aventi diritto all’autorizzazione in
qualità di punto vendita non esclusivo senza alcuna valutazione discrezionale
da parte delle amministrazioni locali, siano da intendersi quegli esercizi
commerciali che abbiano inviato la comunicazione di adesione al comune
territorialmente competente prescindendo la qualsivoglia valutazione in ordine
alla effettività della vendita.
Nel
contempo, è intervenuta la modifica del Titolo V della nostra Costituzione il
cui testo in vigore riconosce alle Regioni una più ampia competenza esclusiva
in diverse materie, tra le quali è certamente da ricomprendere il settore
afferente il commercio. Tale constatazione, tuttavia, non consente di
giustificare il tentativo promosso da diverse Regioni di porsi come soggetti
cui spetti la competenza esclusiva per regolare e normare nella più ampia
autonomia il settore della diffusione dell’informazione a mezzo stampa.
Difatti, sarebbe estremamente difficile, nonché riduttivo, considerare il
prodotto editoriale come mero bene di consumo. Esso è invece da considerarsi il
mezzo specifico che consente a tutti i cittadini, in condizioni di obbiettività
e di imparzialità, l’accesso all’informazione libera ed indipendente e, come
tale, incorpora e costituisce la pratica realizzazione di tutta una serie di
diritti personalissimi della collettività, garantiti costituzionalmente.
E’,
quindi, assolutamente naturale che, vista l’importanza attribuita dall’art. 21
della Costituzione alla libertà di stampa e al diritto all’informazione, sia lo
Stato, e soltanto lo Stato – per la posizione istituzionale in cui si trova – a
dovere e potere garantire una tale e fondamentale parità di trattamento.
In
questo quadro, la circolare 3538/C del Ministero delle Attività Produttive
riconosce e delimita la delega legislativa alle amministrazioni locali, ponendo
in evidenza quella che senza ombra di dubbio appare come una “riserva assoluta
di legge ordinaria” in materia di editoria. La potestà legislativa regionale in
materia di commercio non risulta in alcun modo lesa o menomata dalla circolare
in commento, trattandosi, nel caso di informazione a mezzo stampa, di materia
che non rientra nella generale organizzazione del commercio, ma si inserisce in
esso per assumerne gli aspetti
compatibili.
Analoga
obiezione può esser mossa nei confronti di chi ritenga la circolare invasiva
delle prerogative attribuite alle Regioni, in quanto, essa è espressione della
volontà dell’esecutivo, al quale il Parlamento, unico Organo titolare della
competenza in materia come si evince dall’art. 21 Costituzione, ha attribuito
la delega per il riordino del sistema diffusionale della stampa.
Di
conseguenza, sia per la specificità del bene oggetto della vendita, che invece
costituisce un vero e proprio servizio potendo essere offerto mediante
richiesta di corrispettivo come avviene per il servizio sanitario o quello
della diffusione radio-televisiva, si per il riconoscimento del ruolo specifico
delle Regioni, contenuto nel decreto 170 e nella relativa circolare esplicativa,
non è verosimile che la potestà legislativa regionale, in fase attuativa, possa
andare a collidere, o anche solo a differenziarsi, sia con la potestà di altre
Regioni, creando pericolose difformità di esecuzione nei processi di
distribuzione e di vendita, a tutto discapito sia della libertà di stampa in
senso lato sia dei conseguenti diritti del cittadino all’informazione e alla
conoscenza.
Pertanto,
consideriamo alquanto singolare l’appoggio dimostrato al Coordinamento interregionale
da parte di alcune Organizzazioni nazionali di categoria dei rivenditori nel
sostenere la richiesta della competenza esclusiva regionale in materia al fine
di respingere i chiarimenti forniti dal Ministero delegato, in quanto la
definizione delle regole per la diffusione di un bene-diritto
costituzionalmente protetto sarebbe lasciata alla normazione locale con il
conseguente rischio di accedere diversamente alla fruizione dell’informazione.
In
tal modo, verrebbero meno sia il ruolo sia le prerogative da sempre
riconosciuti alle Organizzazioni nazionali di categoria dei rivenditori, le
quali si vedrebbero scavalcate alle proprie rappresentanze locali nelle fasi di
discussione e di elaborazione di indirizzi, perdendo quella fondamentale funzione
che le legittima a porsi come controparte nella trattativa per il rinnovo
dell’Accordo nazionale.
Di
conseguenza, pare lecito domandarsi che senso potrebbe avere un rinnovo
dell’Accordo nazionale in presenza di ordinamenti di settore a matrice regionale
che, senza dubbio, sarebbero per taluni aspetti fra loro diversificati se non
addirittura contrastanti. In presenza di una siffatta prospettiva la trattativa
non potrebbe che limitarsi ad un Accordo economico tra le parti, tralasciando
ogni definizione degli aspetti che impegnano sia le Aziende editoriali sai le
rivendite.
Se
poi l’iniziativa di parte sindacale fosse scaturita dalla preoccupazione per
l’eventualità che le Aziende editoriali possano procedere alla fornitura presso
circa 127.00 punti vendita non esclusivi che a suo tempo hanno inviato la
comunicazione di partecipazione alla fase sperimentale, è bene tenere presente
che tale possibilità era già presente al momento dell’avvio della
sperimentazione: ciò non è stato fatto poiché è interesse del comparto
editoriale, tuttora presente, che ciascun punto vendita abbia il proprio bacino
d’utenza a cui rivolgere l’offerta del prodotto essendo sempre necessaria una
valutazione di economicità nonché una prospettiva di profitto sia per il
singolo punto vendita sia per le Aziende editoriali che ad esso si rivolgono.
Difatti,
i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni costituisce una delle
fondamentali entrate del nostro comparto, permanendo la prospettiva di mettere
in atto tutti gli strumenti necessari all’incremento della diffusione, in
questo ambito deve essere chiaro che l’edicola è e resterà nel nostro Paese la
struttura portante della diffusione editoriale. Si tratta, ovviamente, di
migliorarla ed ammodernarla rendendola uno strumento attivo di promozione, ma i
timori – sempre riaffioranti - da parte
della rete di vendita di una sua marginalizzazione sono, a nostro avviso, del
tutto infondati. Le vendite in posti diversi – supermercati, bar, librerie,
tabaccherie – che solo da poco e con mille limitazioni abbiamo avuto il diritto
di praticare, sono vendite integrative e non sostitutive e l’esperienza fatta
in questo primo periodo ci ha confermato che la vendita dei giornali in questi
nuovi punti determina un ritorno positivo per le stesse edicole: si creano
nuovi lettori che poi sono indotti ad andare in edicola per cercare le
pubblicazioni.
A
tale constatazione si aggiunge la consapevolezza che i punti non esclusivi non
sono certo in grado di offrire la stessa professionalità nell’attività di
vendita che contraddistingue i rivenditori esclusivi, anche perché l’offerta
dei prodotti editoriali in tali esercizi si colloca con carattere residuale
essendo ambiti commerciali dedicati principalmente all’offerta di altre
tipologie merceologiche ben diverse dai prodotti a stampa e generando volumi
d’affari notevolmente diversi. Difatti, è agevole constatare come la presenza
delle testate in tali esercizi non possa costituire la principale fonte di
profitto del punto vendita non esclusivo essendo a ciò legata la diversa cura
con cui viene gestita la commercializzazione dei giornali. Del resto anche la
normativa in vigore riconoscendo l’innegabile diversità sia strutturale sia
professionale tra la rete esclusiva e quella non esclusiva ha inteso tracciare
una netta linea di demarcazione tra le due tipologie, essendo la rete di
vendita non esclusiva in primo luogo assoggettata alle disposizioni normative
che ineriscono al tipo di attività prevalente. In considerazione di tale
diversità di funzione assolta da ciascuna tipologia di punto vendita, con la
consapevolezza della particolare condizione in cui i rivenditori esclusivi
esercitano la propria attività, riteniamo necessario che il rinnovo
dell’Accordo nazionale sia rivolto esclusivamente nei confronti della rete
tradizionale, ovvero la rete dei punti vendita esclusivi attraverso un
confronto ed una trattativa che riconosca come nostre controparti le
Organizzazioni nazionali di categoria dei rivenditori.
Per
ciò che concerne i soggetti partecipanti al tavolo della trattativa, riteniamo necessario formalizzare la
presenza dell’Associazione dei Distributori nazionali in veste di parte
contraente, in quanto da sempre partecipa, attraverso i propri rappresentanti,
all’elaborazione di strategie e di proposte comuni anche riconoscendo
l’esigenza che tutti gli attori della filiera distributiva possano prendere
parte alle fasi di trattativa per rinnovo dell’Accordo nazionale, essendone poi
essi stessi vincolati.
Vi
è inoltre da proporre un coinvolgimento dell’A.N.A.D.I.S. , l’Associazione
nazionale delle imprese di distribuzione locale, in quanto realtà che
rappresenta il punto di contatto tra le Aziende e la rete di vendita. Un
interessamento alla trattativa di detta Associazione non può che dimostrarsi utile
per le parti contraenti sia al fine di una maggiore comprensione e condivisione
dei problemi comuni sia una più puntuale affiliazione delle norme che si
andranno a concordare. Un coinvolgimento dell’A.N.A.D.I.S. potrebbe, infatti,
rappresentare una garanzia per il rispetto dell’intero disposto contenuto
nell’Accordo nazionale sia nell’ambito dei rapporti commerciali instaurati con
le singole rivendite sia nei reciproci rapporti con gli Editori e le Imprese di
distribuzione nazionale.
Certamente
vi è la necessità di rivedere e riscrivere alcune norme oggi presenti nell’Accordo poiché, fino ad oggi, le
occasioni di rinnovo si sono incentrate solo su parziali revisioni della
traccia sottoscritta nel lontano 1950. Riteniamo che i tempi siano ormai maturi
per procedere ad un totale riesame delle norme che sappiano essere maggiormente
aderenti alle nuove esigenze sia della rete di vendita sia delle aziende
editoriali. Pertanto, l’ambito del rinnovo dell’Accordo non potrà che essere
incentrato principalmente nella sua valenza commerciale.
Dobbiamo,
peraltro, tenere presente che non è ancora stata conclusa l’indagine
conoscitiva avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul
comparto distributivo della stampa con particolare riferimento all’Accordo
nazionale del 1994.
Riteniamo
opportuno richiamare nel preambolo all’Accordo la funzione ricoperta
dall’editoria italiana quale fondamentale mezzo per la comunicazione
dell’informazione nel nostro Paese nonché il rilevante ruolo rivestito dalla rete
di vendita esclusiva all’interno della filiera quale ambito privilegiato di
diffusione dei prodotti di informazione a mezzo stampa, tenendo presente che
tale settore è caratterizzato dalla presenza di normative particolari.
Dovrà,
altresì, essere definita la natura giuridica dei rapporti che legano i
diversi attori della filiera, ovvero il
rapporto intercorrente tra amministrazione editoriale e impresa di
distribuzione nonché quello corrente tra impresa di distribuzione locale e
singola rivendita. In questo quadro troveranno riconferma i sistemi di
pagamento in atto con le necessarie riflessioni su alcune innovazioni
introdotte nel corso del vigente accordo. Sarà inoltre opportuno determinare il
bene oggetto del rapporto, ovvero il prodotto editoriale, sulla base delle
indicazioni fornite dalla legislazione vigente in materia. Ciò consentirà di
illustrare la peculiare organizzazione del sistema diffusione dei prodotti
editoriali da cui discende l’esigenza di dotarsi di norme pattizie per dare la
necessaria copertura agli intenti e agli impegni che le parti concorderanno
anche al fine di tutelare l’Accordo da possibili censure da parte dell’Autorità
Antitrust.
Con
riferimento ai compensi da riconoscere alle rivendite per la vendita dei
giornali quotidiani e periodici, saranno da riferire alla singola unità di
prodotto editoriale venduto così da eliminare l’imputazione di compensi a
titolo di sovrasconto natalizio, in quanto istituto che mal si concilia con la
natura giuridica imprenditoriale propria delle rivendite della stampa.
Certamente
si potrà procedere ad una più dettagliata specificazione di prodotti editoriali
particolari quali gli imbustati, le pubblicazioni ricopertinate e quelle che
vengono avviate nuovamente alla vendita dopo essere già state richiamate.
A
tal proposito, si può prospettare la possibilità di stabilire percentuali di
sconto diversificate, in relazione alle tipologie di prodotto editoriale posto
in commercio, che possano fare riferimento all’assenza di codice a barre, in funzione
dell’introduzione del sistema Inforiv.
I
compensi non previsti dall’Accordo, già ottenuti in sede aziendale con intese
precedenti alla stipulazione dello stesso, non potranno più avere corso in
quanto la normativa legislativa vigente, più restrittiva rispetto al passato,
impone, come abbiamo già avuto modo di rilevare, identiche condizioni
economiche e identiche modalità di cessione, comprendendo ogni forma di
compenso riconosciuta ai rivenditori. Una permanenza di tali pattuizioni locali
non potrebbe che configurare un illecito e, come tale, perseguibile da parte
delle autorità competenti.
Per
quanto attiene all’attività di vendita dei giornali, non si potrà prescindere
dalle caratteristiche insite nel
prodotto editoriale, quali la repentina deperibilità con particolare
riferimento alle testate con uscita quotidiana. Pertanto le parti dovranno
concordare le modalità di svolgimento della vendita in correlazione alle
esigenze dettate dal tipo di prodotto commercializzato, dovendo almeno ipotizzare
un orario minimo di apertura delle rivendita sull’intero territorio nazionale.
Vi
è poi da salvaguardare con maggiore incisività il rispetto delle norme che
disciplinano i termini del richiamo della resa delle pubblicazioni, in quanto
questo aspetto è funzionalmente connesso alla maggiore circolazione nel punto
vendita dei prodotti contribuendo a risolvere i problemi connessi all’eccessivo
ingolfamento della rivendita, anche constatando la diffusa pratica di
effettuare rese irregolari delle pubblicazioni.
Le
parti contraenti dovranno, inoltre, procedere alla costituzione di organismi
paritetici, sulla base delle precedenti Commissioni, nei quali definire gli
aspetti legati alla diffusione ella stampa: una Commissione avrà un ambito
prettamente operativo e presiederà alla programmazione ed al controllo delle
chiusure estive delle rivendite, l’altra Commissione avrà una finalità più
strategica dovendo interessarsi delle tematiche connesse allo sviluppo dei
progetti dedicati alla migliore gestione
della rete nonché degli aspetti legati alle opportunità di vendita al
pubblico della stampa quotidiana e periodica.
Le
eventuali controversie nascenti dalle
violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo Accordo saranno
devolute al giudizio di un soggetto terzo, quale è l’Organo monocratico, sulla
base della normativa relativa all’arbitrato, potendo anche assolvere funzioni
di conciliazione.
Riconoscendo
che il passaggio verso il sistema di portatura delle pubblicazioni al punto
vendita ha consentito di creare un regolare sistema diffusionale pressoché
uniforme, sarà opportuno confrontarsi in merito alle situazioni in cui è ancora
vigente l’antico sistema di ritiro al banco delle pubblicazioni, per concordare
le eventuali soluzioni finalizzate ad una maggiore uniformità del sistema
distributivo, sempre tenendo conto delle necessarie valutazioni di carattere
economico inerenti ai costi per la distribuzione.
A
tutela sia della rete di vendita sia delle imprese di distribuzione locale, nel
nuovo Accordo dovrà trovare sede la definizione delle garanzie che possono
essere richieste alla rete di vendita.
Infine,
consapevoli delle soventi situazioni di disorientamento nelle quali si viene a
trovare la rete di vendita in occasione del cambio di impresa di distribuzione
locale in una determinata zona, riteniamo opportuno riformulare la norma in
oggetto per tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera
coinvolte – anche economicamente – da
tale passaggio.
Ma
l’occasione del rinnovo dell’Accordo Nazionale dovrà certamente contenere anche
delle propose di sviluppo della rete di vendita tradizionale. A tale proposito
riteniamo che l’inserimento di alcuni progetti strategici possano dare il
necessario contributo e i necessari strumenti per permettere l’evoluzione della
rete dedicata in modo che sappia meglio rispondere alle esigenze del contesto a
cui è rivolta sapendo di poter contare su una rete di vendita moderna,
efficiente ed affidabile.
Un
primo progetto strategico, che è già allo studio da diversi anni e che troverà
la sua prima realizzazione ed applicazione in via sperimentale su circa 60
edicole, è il progetto Inforiv finalizzato a divenire il sistema standard di
comunicazione tra rete di vendita e struttura distributiva, consentendo la
trasmissione telematica di dati commerciali, contabili ed altre eventuali
informazioni fra imprese di distribuzione locale e rivenditori, in sostituzione
delle tradizionali corrispondenze cartacee o telefoniche.
Un
altro progetto che potrebbe trovare sede nell’Accordo è rappresentato dal
sistema di pagamento, denominato borsellino elettronico e recentemente
approvato dalla Camera dei Deputati, che consentirà di effettuare gli acquisti di prodotti , aventi un prezzo di
vendita di modesta entità, anche al fine di contribuire a facilitare i consumi
e rendere più agevole l’acquisto della carta stampata. Tale particolare sistema
di pagamento dovrà essere necessariamente utilizzabile su scala nazionale in
tutti i punti vendita della carta stampata.
Un ultimo innovativo progetto
che può essere portato al tavolo della trattativa è finalizzato ed incentivare
i rivenditori che si trovassero nella necessità di rinnovare la struttura,
anche considerato il conseguente aumento di fatturato editoriale che si genera
da tali modifiche strutturali. Per realizzare ciò è proponibile la stipulazione
di specifici accordi con istituti bancari al fine di ottenere finanziamenti a
tassi particolarmente favorevoli (tasso zero) per i rivenditori, sopportando la
parte editoriale la complessiva percentuale di interesse collegata a detto
finanziamento, anche attraverso un parziale utilizzo delle disponibilità
derivanti dall’abolizione dei sovrasconti natalizi.