FEDERAZIONE ITALIANA

EDITORI GIORNALI

 

 

Linee programmatiche

per il rinnovo dell’Accordo Nazionale

sulla vendita dei giornali

quotidiani e periodici

 

26 marzo 2002

 

 

 

 

 


Negli ultimi anni il mercato editoriale è stato caratterizzato dai risultati positivi della gestione economica delle aziende editrici sebbene la crescita del comparto abbia trovato qualche ostacolo nei risultati della diffusione dei quotidiani che, pur avendo invertito negli ultimi quattro anni l’andamento dei quattro anni precedenti, è ancora lontana dal livello massimo toccato nel 1990 che attestava una vendita giornaliera di quasi 7 milioni di copie.

Su questi dati occorre fare qualche precisazione. L’enorme divario che divide – nel settore della diffusione dei quotidiani – il nostro Paese dall’Inghilterra o dalla Germania è fortemente influenzato dalla diffusione, in quei Paesi, di giornali popolari che trovano nel nostro Paese i loro omologhi in alcuni giornali periodici e, più di recente, nella free-press. Se si passa, invece, ai prodotti confrontabili, si nota che i giornali italiani di qualità hanno diffusioni superiori a quelle di questi Paesi e che la stampa locale – regionale e provinciale – ha indici di penetrazione pienamente confrontabili con quelli degli altri Paesi. I primi quotidiani italiani sono anche quotidiani di qualità e vendono più copie dei loro omologhi stranieri.

 

In definitiva è vero che in Italia si vendono meno quotidiani rispetto agli altri Paesi, ma è anche vero che se il confronto non si fa per tipologia – quotidiani o periodici – ma per contenuti, si può facilmente constatare che le differenze si attenuano e in alcuni casi si invertono a nostro favore e ciò sia nel campo dei quotidiani che dei periodici.

 

Passando al settore periodici, si nota la ricchezza dell’offerta editoriale con prodotti di massa e di nicchia, a volte di nicchie iperspecialistiche nelle quali decine di pubblicazioni si contendono il pubblico dei potenziali lettori. Il turn-over di questo settore è sicuramente elevato e, se da un lato è un fattore positivo che il sistema riesca ad assicurare un continuo ricambio ed una continua sostituzione di prodotti nuovi a prodotti superati, dall’altro è pur vero che negli ultimi anni si è assistito ad una crescita del numero delle pubblicazioni senza che a questa corrispondesse un’analoga crescita del fatturato.

 

Senza dubbio la funzione assolta dalla vendita al pubblico dei prodotti editoriali rivesta un ruolo di fondamentale importanza per i bilanci delle nostre aziende e su questo aspetto, è necessario il concorso di tutti gli attori della filiera per progredire nell’incremento della diffusione.

 

Vi è da dire che il sistema della diffusione e vendita della stampa quotidiana e periodica è stato, nell’ultimo anno, innovato dall’entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2001 che, sulla base dei risultati emersi a seguito del periodo di sperimentazione di nuovi ambiti di commercializzazione dei prodotti editoriali regolata dalla legge 108/99, ha riordinato il comparto affiancando alla rete di vendita tradizionale il nuovo canale costituito dalle tipologie di esercizi commerciali partecipanti alla fase sperimentale.

Il decreto ha riconfermato la necessità dell’autorizzazione comunale alla vendita dei prodotti editoriali sia per i punti vendita esclusivi sia per quelli non esclusivi, disattendendo l’aspettativa di coloro che auspicavano, con tale riordino, una diversa soluzione, peraltro condivisa da gran parte delle Organizzazioni di categoria dei rivenditori, in conformità con le linee ispiratrici della riforma sul commercio introdotta con il decreto Bersani e delimitando entro gli angusti spazi propri di qualunque strumento autorizzatorio le possibilità di fruizione dell'informazione a mezzo stampa.

 

Allo stato attuale i prodotti editoriali vengono quindi commercializzati attraverso due distinti canali, quello tradizionale costituito dai punti vendita esclusivi e la rete dei punti vendita non esclusivi, nei quali rientrano i bar, le rivendite di tabacchi, i distributori di carburante, gli esercizi della media e grande distribuzione, i centri commerciali e le librerie.

 

Sebbene entrambe le categorie di punti vendita siano tenute ad assicurare la parità di trattamento delle testate poste in vendita, i punti vendita non esclusivi possono scegliere la tipologia di prodotto editoriale da commercializzare all’interno del proprio esercizio avendo a disposizione tre diverse opzioni: la vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici o la vendita dei quotidiani e periodici. Il punto vendita esclusivo è tenuto, invece, alla vendita generale di tutte le pubblicazioni sia quotidiane sia periodiche, in quanto esso è riconosciuto come il precipuo ambito di diffusione dei prodotti di informazione a mezzo stampa e, storicamente, ne costituisce il canale dedicato.

 

Questa differenza con la rete non esclusiva, che aggiunge solo con carattere eventuale l’offerta dei prodotti a stampa alla propria clientela potendo altresì scegliere di commercializzare solo una tipologia delle testate presenti sul mercato, è anche rilevabile nella diversa funzione ricoperta dal punto di vendita esclusivo: difatti il decreto prevede la predisposizione dei piani comunali di localizzazione solo per i punti vendita esclusivi.

 

E’ bene ricordare che il decreto 170 è stato inizialmente oggetto di contrastanti interpretazioni da parte degli operatori del settore, comprese le amministrazioni pubbliche, che potevano comportare una disagevole applicazione della norma sul territorio nazionale. Il Ministero delle Attività Produttive ha emesso a fine dicembre 2001 la circolare esplicativa n. 3538/C che ha consentito di chiarire gli aspetti che avevano destato le difformi interpretazioni: in particolare è ormai certa la possibilità per i punti vendita non esclusivi di poter commercializzare anche congiuntamente i quotidiani e i periodici nonchè si è definitivamente accertato che per esercizi che abbiano effettuato la sperimentazione, aventi diritto all’autorizzazione in qualità di punto vendita non esclusivo senza alcuna valutazione discrezionale da parte delle amministrazioni locali, siano da intendersi quegli esercizi commerciali che abbiano inviato la comunicazione di adesione al comune territorialmente competente prescindendo la qualsivoglia valutazione in ordine alla effettività della vendita.

 

Nel contempo, è intervenuta la modifica del Titolo V della nostra Costituzione il cui testo in vigore riconosce alle Regioni una più ampia competenza esclusiva in diverse materie, tra le quali è certamente da ricomprendere il settore afferente il commercio. Tale constatazione, tuttavia, non consente di giustificare il tentativo promosso da diverse Regioni di porsi come soggetti cui spetti la competenza esclusiva per regolare e normare nella più ampia autonomia il settore della diffusione dell’informazione a mezzo stampa. Difatti, sarebbe estremamente difficile, nonché riduttivo, considerare il prodotto editoriale come mero bene di consumo. Esso è invece da considerarsi il mezzo specifico che consente a tutti i cittadini, in condizioni di obbiettività e di imparzialità, l’accesso all’informazione libera ed indipendente e, come tale, incorpora e costituisce la pratica realizzazione di tutta una serie di diritti personalissimi della collettività, garantiti costituzionalmente.

 

E’, quindi, assolutamente naturale che, vista l’importanza attribuita dall’art. 21 della Costituzione alla libertà di stampa e al diritto all’informazione, sia lo Stato, e soltanto lo Stato – per la posizione istituzionale in cui si trova – a dovere e potere garantire una tale e fondamentale parità di trattamento.

 

In questo quadro, la circolare 3538/C del Ministero delle Attività Produttive riconosce e delimita la delega legislativa alle amministrazioni locali, ponendo in evidenza quella che senza ombra di dubbio appare come una “riserva assoluta di legge ordinaria” in materia di editoria. La potestà legislativa regionale in materia di commercio non risulta in alcun modo lesa o menomata dalla circolare in commento, trattandosi, nel caso di informazione a mezzo stampa, di materia che non rientra nella generale organizzazione del commercio, ma si inserisce in esso per  assumerne gli aspetti compatibili.

 

Analoga obiezione può esser mossa nei confronti di chi ritenga la circolare invasiva delle prerogative attribuite alle Regioni, in quanto, essa è espressione della volontà dell’esecutivo, al quale il Parlamento, unico Organo titolare della competenza in materia come si evince dall’art. 21 Costituzione, ha attribuito la delega per il riordino del sistema diffusionale della stampa.

 

Di conseguenza, sia per la specificità del bene oggetto della vendita, che invece costituisce un vero e proprio servizio potendo essere offerto mediante richiesta di corrispettivo come avviene per il servizio sanitario o quello della diffusione radio-televisiva, si per il riconoscimento del ruolo specifico delle Regioni, contenuto nel decreto 170 e nella relativa circolare esplicativa, non è verosimile che la potestà legislativa regionale, in fase attuativa, possa andare a collidere, o anche solo a differenziarsi, sia con la potestà di altre Regioni, creando pericolose difformità di esecuzione nei processi di distribuzione e di vendita, a tutto discapito sia della libertà di stampa in senso lato sia dei conseguenti diritti del cittadino all’informazione e alla conoscenza.

 

Pertanto, consideriamo alquanto singolare l’appoggio dimostrato al Coordinamento interregionale da parte di alcune Organizzazioni nazionali di categoria dei rivenditori nel sostenere la richiesta della competenza esclusiva regionale in materia al fine di respingere i chiarimenti forniti dal Ministero delegato, in quanto la definizione delle regole per la diffusione di un bene-diritto costituzionalmente protetto sarebbe lasciata alla normazione locale con il conseguente rischio di accedere diversamente alla fruizione dell’informazione.

 

In tal modo, verrebbero meno sia il ruolo sia le prerogative da sempre riconosciuti alle Organizzazioni nazionali di categoria dei rivenditori, le quali si vedrebbero scavalcate alle proprie rappresentanze locali nelle fasi di discussione e di elaborazione di indirizzi, perdendo quella fondamentale funzione che le legittima a porsi come controparte nella trattativa per il rinnovo dell’Accordo nazionale.

 

Di conseguenza, pare lecito domandarsi che senso potrebbe avere un rinnovo dell’Accordo nazionale in presenza di ordinamenti di settore a matrice regionale che, senza dubbio, sarebbero per taluni aspetti fra loro diversificati se non addirittura contrastanti. In presenza di una siffatta prospettiva la trattativa non potrebbe che limitarsi ad un Accordo economico tra le parti, tralasciando ogni definizione degli aspetti che impegnano sia le Aziende editoriali sai le rivendite.

 

Se poi l’iniziativa di parte sindacale fosse scaturita dalla preoccupazione per l’eventualità che le Aziende editoriali possano procedere alla fornitura presso circa 127.00 punti vendita non esclusivi che a suo tempo hanno inviato la comunicazione di partecipazione alla fase sperimentale, è bene tenere presente che tale possibilità era già presente al momento dell’avvio della sperimentazione: ciò non è stato fatto poiché è interesse del comparto editoriale, tuttora presente, che ciascun punto vendita abbia il proprio bacino d’utenza a cui rivolgere l’offerta del prodotto essendo sempre necessaria una valutazione di economicità nonché una prospettiva di profitto sia per il singolo punto vendita sia per le Aziende editoriali che ad esso si rivolgono.

 

Difatti, i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni costituisce una delle fondamentali entrate del nostro comparto, permanendo la prospettiva di mettere in atto tutti gli strumenti necessari all’incremento della diffusione, in questo ambito deve essere chiaro che l’edicola è e resterà nel nostro Paese la struttura portante della diffusione editoriale. Si tratta, ovviamente, di migliorarla ed ammodernarla rendendola uno strumento attivo di promozione, ma i timori – sempre riaffioranti -  da parte della rete di vendita di una sua marginalizzazione sono, a nostro avviso, del tutto infondati. Le vendite in posti diversi – supermercati, bar, librerie, tabaccherie – che solo da poco e con mille limitazioni abbiamo avuto il diritto di praticare, sono vendite integrative e non sostitutive e l’esperienza fatta in questo primo periodo ci ha confermato che la vendita dei giornali in questi nuovi punti determina un ritorno positivo per le stesse edicole: si creano nuovi lettori che poi sono indotti ad andare in edicola per cercare le pubblicazioni.

 

A tale constatazione si aggiunge la consapevolezza che i punti non esclusivi non sono certo in grado di offrire la stessa professionalità nell’attività di vendita che contraddistingue i rivenditori esclusivi, anche perché l’offerta dei prodotti editoriali in tali esercizi si colloca con carattere residuale essendo ambiti commerciali dedicati principalmente all’offerta di altre tipologie merceologiche ben diverse dai prodotti a stampa e generando volumi d’affari notevolmente diversi. Difatti, è agevole constatare come la presenza delle testate in tali esercizi non possa costituire la principale fonte di profitto del punto vendita non esclusivo essendo a ciò legata la diversa cura con cui viene gestita la commercializzazione dei giornali. Del resto anche la normativa in vigore riconoscendo l’innegabile diversità sia strutturale sia professionale tra la rete esclusiva e quella non esclusiva ha inteso tracciare una netta linea di demarcazione tra le due tipologie, essendo la rete di vendita non esclusiva in primo luogo assoggettata alle disposizioni normative che ineriscono al tipo di attività prevalente. In considerazione di tale diversità di funzione assolta da ciascuna tipologia di punto vendita, con la consapevolezza della particolare condizione in cui i rivenditori esclusivi esercitano la propria attività, riteniamo necessario che il rinnovo dell’Accordo nazionale sia rivolto esclusivamente nei confronti della rete tradizionale, ovvero la rete dei punti vendita esclusivi attraverso un confronto ed una trattativa che riconosca come nostre controparti le Organizzazioni nazionali di categoria dei rivenditori.

 

Per ciò che concerne i soggetti partecipanti  al tavolo della trattativa, riteniamo necessario formalizzare la presenza dell’Associazione dei Distributori nazionali in veste di parte contraente, in quanto da sempre partecipa, attraverso i propri rappresentanti, all’elaborazione di strategie e di proposte comuni anche riconoscendo l’esigenza che tutti gli attori della filiera distributiva possano prendere parte alle fasi di trattativa per rinnovo dell’Accordo nazionale, essendone poi essi stessi vincolati.

 

Vi è inoltre da proporre un coinvolgimento dell’A.N.A.D.I.S. , l’Associazione nazionale delle imprese di distribuzione locale, in quanto realtà che rappresenta il punto di contatto tra le Aziende e la rete di vendita. Un interessamento alla trattativa di detta Associazione non può che dimostrarsi utile per le parti contraenti sia al fine di una maggiore comprensione e condivisione dei problemi comuni sia una più puntuale affiliazione delle norme che si andranno a concordare. Un coinvolgimento dell’A.N.A.D.I.S. potrebbe, infatti, rappresentare una garanzia per il rispetto dell’intero disposto contenuto nell’Accordo nazionale sia nell’ambito dei rapporti commerciali instaurati con le singole rivendite sia nei reciproci rapporti con gli Editori e le Imprese di distribuzione nazionale.

 

Certamente vi è la necessità di rivedere e riscrivere alcune norme oggi presenti  nell’Accordo poiché, fino ad oggi, le occasioni di rinnovo si sono incentrate solo su parziali revisioni della traccia sottoscritta nel lontano 1950. Riteniamo che i tempi siano ormai maturi per procedere ad un totale riesame delle norme che sappiano essere maggiormente aderenti alle nuove esigenze sia della rete di vendita sia delle aziende editoriali. Pertanto, l’ambito del rinnovo dell’Accordo non potrà che essere incentrato principalmente nella sua valenza commerciale.

 

Dobbiamo, peraltro, tenere presente che non è ancora stata conclusa l’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul comparto distributivo della stampa con particolare riferimento all’Accordo nazionale del 1994.

 

Riteniamo opportuno richiamare nel preambolo all’Accordo la funzione ricoperta dall’editoria italiana quale fondamentale mezzo per la comunicazione dell’informazione nel nostro Paese nonché il rilevante ruolo rivestito dalla rete di vendita esclusiva all’interno della filiera quale ambito privilegiato di diffusione dei prodotti di informazione a mezzo stampa, tenendo presente che tale settore è caratterizzato dalla presenza di normative particolari.

 

Dovrà, altresì, essere definita la natura giuridica dei rapporti che legano i diversi  attori della filiera, ovvero il rapporto intercorrente tra amministrazione editoriale e impresa di distribuzione nonché quello corrente tra impresa di distribuzione locale e singola rivendita. In questo quadro troveranno riconferma i sistemi di pagamento in atto con le necessarie riflessioni su alcune innovazioni introdotte nel corso del vigente accordo. Sarà inoltre opportuno determinare il bene oggetto del rapporto, ovvero il prodotto editoriale, sulla base delle indicazioni fornite dalla legislazione vigente in materia. Ciò consentirà di illustrare la peculiare organizzazione del sistema diffusione dei prodotti editoriali da cui discende l’esigenza di dotarsi di norme pattizie per dare la necessaria copertura agli intenti e agli impegni che le parti concorderanno anche al fine di tutelare l’Accordo da possibili censure da parte dell’Autorità Antitrust.

 

Con riferimento ai compensi da riconoscere alle rivendite per la vendita dei giornali quotidiani e periodici, saranno da riferire alla singola unità di prodotto editoriale venduto così da eliminare l’imputazione di compensi a titolo di sovrasconto natalizio, in quanto istituto che mal si concilia con la natura giuridica imprenditoriale propria delle rivendite della stampa.

 

Certamente si potrà procedere ad una più dettagliata specificazione di prodotti editoriali particolari quali gli imbustati, le pubblicazioni ricopertinate e quelle che vengono avviate nuovamente alla vendita dopo essere già state richiamate.

 

A tal proposito, si può prospettare la possibilità di stabilire percentuali di sconto diversificate, in relazione alle tipologie di prodotto editoriale posto in commercio, che possano fare riferimento all’assenza di codice a barre, in funzione dell’introduzione del sistema Inforiv.

 

I compensi non previsti dall’Accordo, già ottenuti in sede aziendale con intese precedenti alla stipulazione dello stesso, non potranno più avere corso in quanto la normativa legislativa vigente, più restrittiva rispetto al passato, impone, come abbiamo già avuto modo di rilevare, identiche condizioni economiche e identiche modalità di cessione, comprendendo ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori. Una permanenza di tali pattuizioni locali non potrebbe che configurare un illecito e, come tale, perseguibile da parte delle autorità competenti.

 

Per quanto attiene all’attività di vendita dei giornali, non si potrà prescindere dalle  caratteristiche insite nel prodotto editoriale, quali la repentina deperibilità con particolare riferimento alle testate con uscita quotidiana. Pertanto le parti dovranno concordare le modalità di svolgimento della vendita in correlazione alle esigenze dettate dal tipo di prodotto commercializzato, dovendo almeno ipotizzare un orario minimo di apertura delle rivendita sull’intero territorio nazionale.

 

Vi è poi da salvaguardare con maggiore incisività il rispetto delle norme che disciplinano i termini del richiamo della resa delle pubblicazioni, in quanto questo aspetto è funzionalmente connesso alla maggiore circolazione nel punto vendita dei prodotti contribuendo a risolvere i problemi connessi all’eccessivo ingolfamento della rivendita, anche constatando la diffusa pratica di effettuare rese irregolari delle pubblicazioni.

 

Le parti contraenti dovranno, inoltre, procedere alla costituzione di organismi paritetici, sulla base delle precedenti Commissioni, nei quali definire gli aspetti legati alla diffusione ella stampa: una Commissione avrà un ambito prettamente operativo e presiederà alla programmazione ed al controllo delle chiusure estive delle rivendite, l’altra Commissione avrà una finalità più strategica dovendo interessarsi delle tematiche connesse allo sviluppo dei progetti dedicati alla migliore gestione  della rete nonché degli aspetti legati alle opportunità di vendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica.

 

Le eventuali controversie nascenti dalle  violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo Accordo saranno devolute al giudizio di un soggetto terzo, quale è l’Organo monocratico, sulla base della normativa relativa all’arbitrato, potendo anche assolvere funzioni di conciliazione.

 

Riconoscendo che il passaggio verso il sistema di portatura delle pubblicazioni al punto vendita ha consentito di creare un regolare sistema diffusionale pressoché uniforme, sarà opportuno confrontarsi in merito alle situazioni in cui è ancora vigente l’antico sistema di ritiro al banco delle pubblicazioni, per concordare le eventuali soluzioni finalizzate ad una maggiore uniformità del sistema distributivo, sempre tenendo conto delle necessarie valutazioni di carattere economico inerenti ai costi per la distribuzione.

 

A tutela sia della rete di vendita sia delle imprese di distribuzione locale, nel nuovo Accordo dovrà trovare sede la definizione delle garanzie che possono essere richieste alla rete di vendita.

 

Infine, consapevoli delle soventi situazioni di disorientamento nelle quali si viene a trovare la rete di vendita in occasione del cambio di impresa di distribuzione locale in una determinata zona, riteniamo opportuno riformulare la norma in oggetto per tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera coinvolte – anche  economicamente – da tale passaggio.

 

Ma l’occasione del rinnovo dell’Accordo Nazionale dovrà certamente contenere anche delle propose di sviluppo della rete di vendita tradizionale. A tale proposito riteniamo che l’inserimento di alcuni progetti strategici possano dare il necessario contributo e i necessari strumenti per permettere l’evoluzione della rete dedicata in modo che sappia meglio rispondere alle esigenze del contesto a cui è rivolta sapendo di poter contare su una rete di vendita moderna, efficiente ed affidabile.

 

Un primo progetto strategico, che è già allo studio da diversi anni e che troverà la sua prima realizzazione ed applicazione in via sperimentale su circa 60 edicole, è il progetto Inforiv finalizzato a divenire il sistema standard di comunicazione tra rete di vendita e struttura distributiva, consentendo la trasmissione telematica di dati commerciali, contabili ed altre eventuali informazioni fra imprese di distribuzione locale e rivenditori, in sostituzione delle tradizionali corrispondenze cartacee o telefoniche.

 

Un altro progetto che potrebbe trovare sede nell’Accordo è rappresentato dal sistema di pagamento, denominato borsellino elettronico e recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, che consentirà di effettuare gli  acquisti di prodotti , aventi un prezzo di vendita di modesta entità, anche al fine di contribuire a facilitare i consumi e rendere più agevole l’acquisto della carta stampata. Tale particolare sistema di pagamento dovrà essere necessariamente utilizzabile su scala nazionale in tutti i punti vendita della carta stampata.

 

Un ultimo innovativo progetto che può essere portato al tavolo della trattativa è finalizzato ed incentivare i rivenditori che si trovassero nella necessità di rinnovare la struttura, anche considerato il conseguente aumento di fatturato editoriale che si genera da tali modifiche strutturali. Per realizzare ciò è proponibile la stipulazione di specifici accordi con istituti bancari al fine di ottenere finanziamenti a tassi particolarmente favorevoli (tasso zero) per i rivenditori, sopportando la parte editoriale la complessiva percentuale di interesse collegata a detto finanziamento, anche attraverso un parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dall’abolizione dei sovrasconti natalizi.