L’incontro tra le organizzazioni di categoria e la FIEG, per il rinnovo dell’ACCORDO ECONOMICO si è svolto il 18 luglio u.s. Le Organizzazioni sindacali, hanno sottoposto all’attenzione degli editori un testo modificato del “Preambolo” precedentemente tra loro concordato.

 

Dopo una attenta verifica e confronto è stato elaborato un testo definitivo, sottoscritto da tutte le parti contraenti, che pubblichiamo di seguito. Tale documento è da considerarsi propedeutico al testo dell’accordo, in quanto fissa la cornice giuridica nella quale saranno poi definite le “norme pattizie” (il vero e proprio Accordo) che saranno esaminate nel corso delle trattative.

 

Le parti inoltre hanno iniziato l’esame delle diverse “tipologie” dei prodotti editoriali (che sono definiti nelle norme della  legge 62/01 e della legge 47/48) al fine di individuare entro categorie ben definite tutti i prodotti editoriali presenti in edicola (cioè quotidiani e periodici), per poterne differenziare il trattamento economico.

 

La prossima riunione con la FIEG si svolgerà a Milano il 19 settembre p.v.

 

 

Preambolo

(Testo definitivo)

 

 

 

Le parti rilevano che l’informazione è oggetto di particolare tutela e garanzia nel nostro ordinamento giuridico a partire dall’art. 21 della Costituzione.

 

In questo quadro si inseriscono le norme volte a tutelare la diffusione  di prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi, da parte del pubblico dei lettori.

 

Il legislatore si è, inoltre preoccupato di assicurare i mezzi di informazione a mezzo stampa attraverso interventi protezionistici e attraverso misure di tutela. In questa direzione si colloca in particolare l’art. 16 L. 416/81 che sancisce il dovere in capo alle imprese di distribuzione di garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

 

Nella stessa direzione si muove anche il D.Lgs. 170/01 che definisce il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica ribadendo che esso si articola, su tutto il territorio nazionale , in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

 

I primi, per esercitare l’attività di vendita, devono ottenere il rilascio di autorizzazione da parte dei comuni; tale autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione.

 

La normativa prevede, inoltre, che i punti di vendita esclusivi sono tenuti a porre in vendita tutti i prodotti editoriali che ne fanno richiesta assicurando nella vendita parità di trattamento alle diverse testate.

 

I punti vendita non esclusivi, identificati negli esercizi elencati espressamente nel decreto legislativo, sono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

 

Rientrano, quindi, nella dizione di punti vendita esclusivi sia le rivendite che effettuano esclusivamente la vendita di quotidiani e periodici sia i tradizionali esercizi promiscui, attivati in vigenza della L. 416/81, all’interno dei quali, assieme ai giornali e alle riviste, sono poste in commercio altre tipologie merceologiche.

 

Sono invece da considerare punti vendita non esclusivi sia gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione per la vendita di quotidiani e/o periodici, in base alla L.108/99 sia gli esercizi attivati ai sensi del precitato Decreto Legislativo n. 170/01.

 

Da ciò discende l’esigenza di un sistema di remunerazione a percentuale – peraltro generalmente applicato in tutti i paesi – liberamente pattuito tra le parti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, previsti dalla legge e ai quali si devono attenere, in modo differenziato, gli esercizi esclusivi e quelli non esclusivi.

 

Le parti concordano, inoltre, nel ritenere che il processo di distribuzione della stampa quotidiana e periodica che trae origine dalle aziende editoriali, passando eventualmente attraverso le imprese di distribuzione nazionale e quelle di distribuzione locale per giungere ai punti di vendita finali si avvale di una serie di modelli negoziali atipici nei quali la fornitura delle pubblicazioni avviene a fronte dell’obbligo, da parte di chi le riceve, di pagare il prezzo delle pubblicazioni, salvo che le restituisca nei termini stabiliti.

 

Le parti concordano, di fare riferimento – ai fini dell’applicazione dei modelli negoziali sopra richiamati – alla definizione di prodotto editoriale contenuta nella L. 62/01.

 

Tutto ciò premesso, le parti ritengono che la legislazione particolare riservata all’editoria determini la necessità di una condivisione di norme pattizie, riservate agli esercizi esclusivi – per le loro caratteristiche di professionalità – con una funzione complementare rispetto alla normativa pubblica, facendo riferimento al D.Lgs. 170/01 per la stipulazione delle norme di seguito convenute.

 

La rete di vendita esclusiva svolge, infatti, nel nostro Paese un ruolo centrale e di riferimento per la vendita del prodotto editoriale in coerenza con i principi costituzionali e legislativi sopra richiamati.

 

 

18 luglio 2002