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L’incontro
tra le organizzazioni di categoria e la FIEG, per il rinnovo dell’ACCORDO
ECONOMICO si è svolto il 18 luglio u.s. Le Organizzazioni sindacali, hanno
sottoposto all’attenzione degli editori un testo modificato del “Preambolo”
precedentemente tra loro concordato.
Dopo una attenta verifica e confronto è stato
elaborato un testo definitivo, sottoscritto da tutte le parti contraenti, che pubblichiamo
di seguito. Tale documento è da considerarsi propedeutico al testo
dell’accordo, in quanto fissa la cornice giuridica nella quale saranno poi
definite le “norme pattizie” (il vero e proprio Accordo) che saranno esaminate
nel corso delle trattative.
Le parti inoltre hanno iniziato l’esame delle
diverse “tipologie” dei prodotti editoriali (che sono definiti nelle norme della legge 62/01 e della legge 47/48) al fine di
individuare entro categorie ben definite tutti i prodotti editoriali presenti
in edicola (cioè quotidiani e periodici), per poterne differenziare il
trattamento economico.
La prossima riunione con la FIEG si svolgerà a
Milano il 19 settembre p.v.
(Testo definitivo)
Le parti rilevano che
l’informazione è oggetto di particolare tutela e garanzia nel nostro
ordinamento giuridico a partire dall’art. 21 della Costituzione.
In questo quadro si inseriscono le
norme volte a tutelare la diffusione di
prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi, da parte del pubblico
dei lettori.
Il legislatore si è, inoltre
preoccupato di assicurare i mezzi di informazione a mezzo stampa attraverso
interventi protezionistici e attraverso misure di tutela. In questa direzione
si colloca in particolare l’art. 16 L. 416/81 che sancisce il dovere in capo
alle imprese di distribuzione di garantire, a parità di condizioni rispetto ai
punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di
distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.
Nella stessa direzione si muove
anche il D.Lgs. 170/01 che definisce il sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica ribadendo che esso si articola, su tutto il territorio
nazionale , in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
I primi, per esercitare
l’attività di vendita, devono ottenere il rilascio di autorizzazione da parte
dei comuni; tale autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di
localizzazione.
La normativa prevede, inoltre,
che i punti di vendita esclusivi sono tenuti a porre in vendita tutti i
prodotti editoriali che ne fanno richiesta assicurando nella vendita parità di
trattamento alle diverse testate.
I punti vendita non esclusivi,
identificati negli esercizi elencati espressamente nel decreto legislativo,
sono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di
quotidiani ovvero periodici.
Rientrano, quindi, nella dizione
di punti vendita esclusivi sia le rivendite che effettuano esclusivamente la
vendita di quotidiani e periodici sia i tradizionali esercizi promiscui,
attivati in vigenza della L. 416/81, all’interno dei quali, assieme ai giornali
e alle riviste, sono poste in commercio altre tipologie merceologiche.
Sono invece da considerare punti
vendita non esclusivi sia gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione
per la vendita di quotidiani e/o periodici, in base alla L.108/99 sia gli
esercizi attivati ai sensi del precitato Decreto Legislativo n. 170/01.
Da ciò discende l’esigenza di un
sistema di remunerazione a percentuale – peraltro generalmente applicato in
tutti i paesi – liberamente pattuito tra le parti, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, previsti dalla legge e ai quali si devono attenere, in
modo differenziato, gli esercizi esclusivi e quelli non esclusivi.
Le
parti concordano, inoltre, nel ritenere che il processo di distribuzione della
stampa quotidiana e periodica che trae origine dalle aziende editoriali,
passando eventualmente attraverso le imprese di distribuzione nazionale e
quelle di distribuzione locale per giungere ai punti di vendita finali si
avvale di una serie di modelli negoziali atipici nei quali la fornitura delle
pubblicazioni avviene a fronte dell’obbligo, da parte di chi le riceve, di
pagare il prezzo delle pubblicazioni, salvo che le restituisca nei termini
stabiliti.
Le parti concordano, di fare riferimento
– ai fini dell’applicazione dei modelli negoziali sopra richiamati – alla
definizione di prodotto editoriale contenuta nella L. 62/01.
Tutto ciò premesso, le parti
ritengono che la legislazione particolare riservata all’editoria determini la necessità
di una condivisione di norme pattizie, riservate agli esercizi esclusivi – per
le loro caratteristiche di professionalità – con una funzione complementare
rispetto alla normativa pubblica, facendo riferimento al D.Lgs. 170/01 per la
stipulazione delle norme di seguito convenute.
La rete di vendita esclusiva
svolge, infatti, nel nostro Paese un ruolo centrale e di riferimento per la
vendita del prodotto editoriale in coerenza con i principi costituzionali e
legislativi sopra richiamati.